XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1510




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Quando viene approvata una legge che modifica una precedente legge in vigore, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sia il testo legislativo approvato che il testo della legge precedente coordinato con le modifiche apportate.


Art. 2.

        1. Il titolo di una legge deve essere sintetico e indicare la materia disciplinata.
        2. I termini e le definizioni utilizzati nel titolo devono essere gli stessi che si utilizzano nel testo legislativo.
        3. La legge modificativa di altre leggi deve recare nel titolo il riferimento alla materia oggetto della modifica.



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