XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1510
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Quando viene approvata una legge che modifica una
precedente legge in vigore, deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale sia il testo legislativo approvato
che il testo della legge precedente coordinato con le
modifiche apportate.
Art. 2.
1. Il titolo di una legge deve essere sintetico e indicare
la materia disciplinata.
2. I termini e le definizioni utilizzati nel titolo devono
essere gli stessi che si utilizzano nel testo legislativo.
3. La legge modificativa di altre leggi deve recare nel
titolo il riferimento alla materia oggetto della modifica.