XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1507
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E
SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a
Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo".
2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al
comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla
rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III
dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non
assicuri condizioni di reciprocità.
Art. 3.
1. Quando le informazioni ricevute ai sensi
dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in
procedimenti diversi da quello per il quale sono state
richieste, il magistrato che procede ne dà immediata
comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue
eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo
729 del codice di procedura penale.
Art. 4.
1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna
dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita
l'autorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di
cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano
sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica
disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione
competente.
Art. 5.
1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità
straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno
efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme
del codice di procedura penale.
2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1
gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali
previste dal codice di procedura penale.
Art. 6.
1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o
risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia
presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione
di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero
competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi
delle parti offese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda
stabilmente in Italia.
Art. 7.
1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare
il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI
dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito
il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione
del procedimento penale. E' tuttavia fatto salvo il previo
compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la
ripetizione.
2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di
sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi
l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento
penale in corso all'estero.
3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta
che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI
dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E
AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 8.
1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali,
gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione
all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti
con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della
giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e
dalle norme di diritto internazionale generale".
Art. 9.
1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura
penale, le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo
726," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti
dagli articoli 726 e 726-ter,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di
procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"1-bis. Quando la domanda di assistenza
giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in
più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa,
direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero
della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana
eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina
secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127,
in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto
conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia
ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione
delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui
all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al
procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte
di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello
designata, comunicando la decisione al Ministero della
giustizia".
3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia
copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si
riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
"Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato).
- 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali
consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo
posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta
dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione
all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato
è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui
deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a
norma degli articoli 156, 157 e 158.
Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorità
amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo
internazionale prevede che la richiesta di assistenza
giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia
presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla
rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della
Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo
in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano
gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.
Art. 11.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di
procedura penale, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali,
la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita
secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato,
l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di
assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi
necessari per l'utilizzazione processuale degli atti
richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei
magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di
procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore
nazionale antimafia".
Art. 12.
1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il
comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. La violazione delle norme di cui all'articolo
696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di
documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria
all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei
mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero
abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti
richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di
tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla
rogatoria con modalità diverse da quelle indicate
dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma
5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono
inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate
le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il
contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e
1-bis".
Art. 13.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di
procedura penale, è inserito il seguente:
"2-bis. Quando il procuratore generale è informato
dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero
della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di
condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione
all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del
riconoscimento ai sensi del comma 2".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorità
giudiziaria in tema di rogatoria). - 1. Quando un
accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della
richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria
indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice
che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità
giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera
ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della
giustizia".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso
nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1.
Quando è
previsto dal codice o da accordi internazionali, per
l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima
il proprio consenso in una procedura di cooperazione
giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato,
salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto
rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano
successivamente modificate.
Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a
distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La
partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero,
che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso
il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi
internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per
quanto non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione dell'articolo
146-bis.
2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se
lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del
difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto
l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare
riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza
dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto
è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.
4. La detenzione dell'imputato all'estero non può
comportare la sospensione o il differimento dell'udienza
quando è possibile la partecipazione all'udienza in
collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il
consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter
del codice.
5. La partecipazione all'udienza attraverso il
collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge
secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi
internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si
applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo
147-bis".
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in
collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria
dall'estero). - I delitti di cui agli articoli 366, 367,
368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di
un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria
all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato
e sono puniti secondo la legge italiana".
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17.
1. Le disposizioni processuali della presente legge si
applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase
delle indagini preliminari ovvero nei quali è in corso o deve
aver luogo l'udienza preliminare.
2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo
per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio
l'eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere
rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 18.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 19.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.