XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1505
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri
derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a
Helsinki il 17 marzo 1992.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30
della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.