XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1504
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo
di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25
novembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per la definizione delle misure nazionali e delle
misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte,
nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui
all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio
dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un
rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un
rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole
e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al
comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre
rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute.
Il comitato può essere integrato da esperti designati dai
Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Art. 4.
1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio
di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire
250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi
conseguentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della
presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a
decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte,
prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1,
nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del
santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione
di barche veloci a motore.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.