XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1495
Onorevoli Colleghi! - L'approvazione, avvenuta
nell'ultimo scorcio della scorsa legislatura, della legge 4
aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle
relazioni familiari", ha rappresentato per il nostro sistema
giuridico, oltre che il felice compimento di un iter
legislativo lungo e complesso iniziato nel 1997 con la
presentazione al Senato della Repubblica di un disegno di
legge di iniziativa governativa, un enorme passo in avanti
nella direzione della civiltà e della difesa delle donne e
delle famiglie. I numeri della violenza domestica hanno
infatti, negli ultimi anni, assunto nel nostro Paese (così
come d'altronde in tutti i Paesi industrializzati) dimensioni
assolutamente preoccupanti, e connotazioni di sempre maggiore
gravità. Inoltre, mentre nel passato il fenomeno della
violenza domestica era, quantomeno nella maggior parte dei
casi, contiguo a situazioni di grave disagio economico e di
degrado sociale, negli ultimi tempi è diventato del tutto
trasversale rispetto ai ceti e alle classi sociali.
Le associazioni femminili hanno avuto certamente il merito
di aver posto all'attenzione dell'opinione pubblica e del
legislatore un'urgenza normativa frutto di un dibattito più
che decennale, maturato nell'ambito dell'esperienza dei centri
antiviolenza, dibattito che aveva posto l'accento
sull'evidente insufficienza degli strumenti di tutela
giudiziaria (nonostante le esperienze positive di alcune
procure) nell'affrontare le violenze endofamiliari, nei
rapporti coniugali, nelle convivenze e anche nei conflitti
familiari tra soggetti diversi dai coniugi.
Il grande elemento di novità introdotto dalla legge è
rappresentato dall'inserimento di una sorta di "doppio
binario", penalistico e civilistico: nel settore penale la
nuova legge ha infatti introdotto una specifica misura
cautelare (introducendo il comma 2-bis dell'articolo 291
del codice di procedura penale e l'articolo 282-bis del
medesimo codice) denominata "ordine di allontanamento dalla
casa familiare", assoggettata alle esigenze cautelari
contenute nell'articolo 274 del citato codice e ai limiti di
pena previsti dall'articolo 280 dello stesso codice, ma
l'elemento di maggiore rilievo e di maggiore novità è
costituito sicuramente dall'introduzione di un'azione civile
qualificata come "ordine di protezione" (titolo IX-bis
del libro I del codice civile). Questo nuovo strumento
normativo, che il legislatore ha voluto collocare tra le
misure di tutela ordinarie e non di settore, in concreto
stabilisce che, quando la condotta del coniuge o del
convivente sia causa di grave pregiudizio dell'integrità
fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o del
convivente, possano essere richiesti al giudice la cessazione
della condotta e l'ordine di allontanamento integrato, se
necessario, di prescrizioni più puntuali che ne garantiscano
l'effettività.
La legge ha, inoltre, già trovato applicazione: la procura
di Roma, nel giugno del 2001, ha infatti ordinato ad un marito
ritenuto colpevole di violenze nei confronti della sua ex
moglie e della sua famiglia di lasciare immediatamente la casa
familiare, di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare
il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o
dei prossimi congiunti, oltre al pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi. Sono già
moltissime, inoltre, le richieste di applicazione dei
provvedimenti previsti dalla legge n. 154 del 2001 che sono
state già presentate alla magistratura subito dopo la sua
entrata in vigore.
Nonostante queste considerazioni, rispetto ad una lettura
"successiva" del testo approvato emerge però un problema:
proprio nella volontà di risolverlo, e di perfezionare
ulteriormente un impianto normativo importante e innovativo,
sta la ratio della presente proposta di legge. Il
problema evidenziato riguarda la previsione, contenuta nel
nuovo articolo 342-bis del codice civile, di uno dei
presupposti necessari per l'esercizio dell'azione civile. Se,
infatti, il presupposto di ordine positivo viene identificato
nella sussistenza di una condotta "causa di un grave
pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà
dell'altro coniuge" il presupposto di ordine negativo è
costituito dalla previsione così formulata: "qualora il fatto
non costituisca reato perseguibile d'ufficio". Tale
previsione, che è stata inserita solo nell'ultima stesura alla
Camera dei deputati in seguito approvata dal Senato della
Repubblica, pregiudica, nei fatti, il vero "spirito" della
normativa, che consiste (e che certamente corrisponde a quella
che era l'intenzione originaria del legislatore) nella
realizzazione di un doppio binario di tutela delle vittime
della violenza, sia penalistico che civilistico. Subordinare
l'esercizio dell'azione alla non perseguibilità d'ufficio,
infatti, rende estremamente elevato il rischio che il giudice
civile dichiari inammissibile il ricorso, proprio perché i
fatti lamentati dal ricorrente configurano un reato
procedibile d'ufficio, giungendo, così, al paradosso per cui,
proprio ove la situazione rappresenta un grave, se non
gravissimo, pregiudizio per la persona offesa, la domanda per
l'azione possa essere dichiarata inammissibile. Nella
relazione all'ultima stesura della legge questa previsione
trovava giustificazione nella preoccupazione di uno
"stravolgimento" del sistema, perché si vedrebbero affidati al
giudice civile compiti che naturalmente spettano al giudice
penale senza, però, prevedere quelle garanzie proprie del
processo penale. Questa preoccupazione, però, appare priva di
fondamento, in considerazione del fatto che la tutela della
persona offesa non costituisce l'effetto tipico delle misure
cautelari penali ed è generalmente affidata al giudice civile.
Inoltre le garanzie del contraddittorio necessario all'azione
civile non sono affatto inferiori a quelle previste per il
giudizio cautelare penale. Per l'adozione di entrambe le
tipologie di misure è infatti previsto il doppio grado di
giudizio. Nell'azione civile la mancanza di un giudizio
successivo a cognizione piena è giustificata dalla
temporaneità della misura, prorogabile una tantum e per
il tempo strettamente necessario. E' inoltre utile
sottolineare una evidente maggiore resistenza a ricorrere allo
strumento penale per la denuncia delle violenze endofamiliari,
elemento, questo, che non può essere trascurato nel momento in
cui si voglia predisporre uno strumento normativo che oltre
che innovativo sia anche efficace.
La proposta di legge consta dunque, di un unico articolo
che interviene a modifica dell'articolo 342-bis del
codice civile, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 della
legge 4 aprile 2001, n. 154, sopprimendo le parole: "qualora
il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,".