XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1495




        Onorevoli Colleghi! - L'approvazione, avvenuta nell'ultimo scorcio della scorsa legislatura, della legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", ha rappresentato per il nostro sistema giuridico, oltre che il felice compimento di un iter legislativo lungo e complesso iniziato nel 1997 con la presentazione al Senato della Repubblica di un disegno di legge di iniziativa governativa, un enorme passo in avanti nella direzione della civiltà e della difesa delle donne e delle famiglie. I numeri della violenza domestica hanno infatti, negli ultimi anni, assunto nel nostro Paese (così come d'altronde in tutti i Paesi industrializzati) dimensioni assolutamente preoccupanti, e connotazioni di sempre maggiore gravità. Inoltre, mentre nel passato il fenomeno della violenza domestica era, quantomeno nella maggior parte dei casi, contiguo a situazioni di grave disagio economico e di degrado sociale, negli ultimi tempi è diventato del tutto trasversale rispetto ai ceti e alle classi sociali.
        Le associazioni femminili hanno avuto certamente il merito di aver posto all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore un'urgenza normativa frutto di un dibattito più che decennale, maturato nell'ambito dell'esperienza dei centri antiviolenza, dibattito che aveva posto l'accento sull'evidente insufficienza degli strumenti di tutela giudiziaria (nonostante le esperienze positive di alcune procure) nell'affrontare le violenze endofamiliari, nei rapporti coniugali, nelle convivenze e anche nei conflitti familiari tra soggetti diversi dai coniugi.
        Il grande elemento di novità introdotto dalla legge è rappresentato dall'inserimento di una sorta di "doppio binario", penalistico e civilistico: nel settore penale la nuova legge ha infatti introdotto una specifica misura cautelare (introducendo il comma 2-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale e l'articolo 282-bis del medesimo codice) denominata "ordine di allontanamento dalla casa familiare", assoggettata alle esigenze cautelari contenute nell'articolo 274 del citato codice e ai limiti di pena previsti dall'articolo 280 dello stesso codice, ma l'elemento di maggiore rilievo e di maggiore novità è costituito sicuramente dall'introduzione di un'azione civile qualificata come "ordine di protezione" (titolo IX-bis del libro I del codice civile). Questo nuovo strumento normativo, che il legislatore ha voluto collocare tra le misure di tutela ordinarie e non di settore, in concreto stabilisce che, quando la condotta del coniuge o del convivente sia causa di grave pregiudizio dell'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o del convivente, possano essere richiesti al giudice la cessazione della condotta e l'ordine di allontanamento integrato, se necessario, di prescrizioni più puntuali che ne garantiscano l'effettività.
        La legge ha, inoltre, già trovato applicazione: la procura di Roma, nel giugno del 2001, ha infatti ordinato ad un marito ritenuto colpevole di violenze nei confronti della sua ex moglie e della sua famiglia di lasciare immediatamente la casa familiare, di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, oltre al pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi. Sono già moltissime, inoltre, le richieste di applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 154 del 2001 che sono state già presentate alla magistratura subito dopo la sua entrata in vigore.
        Nonostante queste considerazioni, rispetto ad una lettura "successiva" del testo approvato emerge però un problema: proprio nella volontà di risolverlo, e di perfezionare ulteriormente un impianto normativo importante e innovativo, sta la ratio della presente proposta di legge. Il problema evidenziato riguarda la previsione, contenuta nel nuovo articolo 342-bis del codice civile, di uno dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione civile. Se, infatti, il presupposto di ordine positivo viene identificato nella sussistenza di una condotta "causa di un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge" il presupposto di ordine negativo è costituito dalla previsione così formulata: "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio". Tale previsione, che è stata inserita solo nell'ultima stesura alla Camera dei deputati in seguito approvata dal Senato della Repubblica, pregiudica, nei fatti, il vero "spirito" della normativa, che consiste (e che certamente corrisponde a quella che era l'intenzione originaria del legislatore) nella realizzazione di un doppio binario di tutela delle vittime della violenza, sia penalistico che civilistico. Subordinare l'esercizio dell'azione alla non perseguibilità d'ufficio, infatti, rende estremamente elevato il rischio che il giudice civile dichiari inammissibile il ricorso, proprio perché i fatti lamentati dal ricorrente configurano un reato procedibile d'ufficio, giungendo, così, al paradosso per cui, proprio ove la situazione rappresenta un grave, se non gravissimo, pregiudizio per la persona offesa, la domanda per l'azione possa essere dichiarata inammissibile. Nella relazione all'ultima stesura della legge questa previsione trovava giustificazione nella preoccupazione di uno "stravolgimento" del sistema, perché si vedrebbero affidati al giudice civile compiti che naturalmente spettano al giudice penale senza, però, prevedere quelle garanzie proprie del processo penale. Questa preoccupazione, però, appare priva di fondamento, in considerazione del fatto che la tutela della persona offesa non costituisce l'effetto tipico delle misure cautelari penali ed è generalmente affidata al giudice civile. Inoltre le garanzie del contraddittorio necessario all'azione civile non sono affatto inferiori a quelle previste per il giudizio cautelare penale. Per l'adozione di entrambe le tipologie di misure è infatti previsto il doppio grado di giudizio. Nell'azione civile la mancanza di un giudizio successivo a cognizione piena è giustificata dalla temporaneità della misura, prorogabile una tantum e per il tempo strettamente necessario. E' inoltre utile sottolineare una evidente maggiore resistenza a ricorrere allo strumento penale per la denuncia delle violenze endofamiliari, elemento, questo, che non può essere trascurato nel momento in cui si voglia predisporre uno strumento normativo che oltre che innovativo sia anche efficace.
        La proposta di legge consta dunque, di un unico articolo che interviene a modifica dell'articolo 342-bis del codice civile, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 aprile 2001, n. 154, sopprimendo le parole: "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,".




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