XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1489




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, sulla spinta di sempre più drammatici episodi di cronaca, sono stati recentemente varati alcuni provvedimenti legislativi che innovando profondamente la materia dei delitti contro la morale e la libertà sessuale, prestano una particolare attenzione alla disciplina dei casi di violenza sui minori anche nell'ambito familiare.
        In particolare con la legge 3 agosto 1998, n. 269, è stata introdotta una serie di norme contro la pedofilia, che costituisce il risultato dell'impegno assunto dal nostro Paese in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della successiva Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, in ordine alla tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e sociale.
        Al di là di alcune significative innovazioni - quali, sul piano sostanziale, l'introduzione di una pluralità di figure di reato volte a perseguire specifiche condotte di sfruttamento di minori a sfondo sessuale e, sul piano processuale, l'inserimento di una serie di disposizioni atte a rendere più efficace la repressione di tali reati, con la possibilità in taluni casi di perseguire persino dei fatti commessi all'estero dal cittadino italiano - ci si trova peraltro di fronte ad una legislazione carente, che non consente al magistrato di perseguire severamente, come è necessario, isolandoli, soggetti che, anche quando non riescono a portare alle estreme conseguenze i loro turpi propositi, tanto male possono cagionare alle piccole vittime indifese.
        Si pensi al personaggio che blandisce il minore con provocanti profferte o a quello che detiene e cede materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale degli stessi minori o a quello, ancora, che commercia tale materiale su INTERNET, incrementando così un mercato indegno e pericoloso. Nel primo caso, attualmente, sarebbe al massimo ipotizzabile il reato di molestia alle persone indicate all'articolo 660 del codice penale, punibile con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, mentre negli altri casi, al pari di quanto avviene per le ipotesi di maltrattamenti in famiglia previste dal primo comma dell'articolo 572 del medesimo codice, il colpevole viene punito con pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione e che escludono l'applicazione della carcerazione preventiva obbligatoria.
        Avviene, così, che l'opinione pubblica, scarsamente informata, possa rimanere talvolta sconcertata nell'apprendere, attraverso i mass media, che un soggetto, arrestato dopo essere stato sorpreso a seviziare o a molestare, in maniera anche pesante, un bambino ovvero a divulgare per via telematica notizie od informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, abbia poi riacquistato subito dopo la libertà. E' allora quanto mai opportuna (in qualità di intervento urgente e primario) l'introduzione di una ulteriore figura di reato, quella delle molestie sessuali, ravvisabile in tutti quei comportamenti di molestie a sfondo sessuale, anche attraverso scritti o a mezzo telefono, che attualmente, come già rilevato, non possono che rientrare nell'ambito del disposto di cui all'articolo 660 del codice penale. E' necessario, poi, inasprire le pene previste per le ipotesi di distribuzione, divulgazione e pubblicazione, anche per via telematica, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, di cui all'articolo 600-ter, commi terzo e quarto, del codice penale, o quantomeno prevedere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza del reo.
        E' indispensabile, poi, che le pene inflitte con sentenza definitiva per tali reati siano scontate interamente, senza possibilità di usufruire di benefìci, quali l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà o la liberazione anticipata.
        Con la sentenza di condanna dovrebbe essere prevista la sanzione accessoria dell'interdizione informatica, con il divieto per il pedofilo di poter usufruire persino di una linea telefonica, così da costringerlo ad un vero e proprio isolamento telematico, che - pur se aggirabile - potrebbe pur sempre costituire un deterrente.
        In caso di reati di tale fatta perpetrati in ambito familiare dovrebbe ancora essere contemplato, sempre come sanzione accessoria, l'allontanamento immediato del condannato dall'abitazione familiare, laddove attualmente è previsto che ad essere allontanata sia invece la piccola vittima incolpevole.
        Sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha attuato la riforma dei reati a sfondo sessuale, facendoli rientrare tra quelli contro la libertà personale, dopo aver riformulato le vecchie ipotesi di reato della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, oggi conglobate nel reato di "violenza sessuale" previsto dall'articolo 609-bis del codice penale, sarebbe infine opportuno che l'imputato per i delitti di violenza sessuale in danno ai minori venisse sottoposto sistematicamente a perizia psichiatrica, con l'obbligo, previa applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura, di sottoporsi ad un idoneo trattamento sanitario.
        Da ultimo è da sottolineare come sia fondamentale che i processi per fatti quali quelli di cui si discute siano celebrati nel più breve tempo possibile, ricorrendo, ove non sussistano impedimenti, al rito direttissimo; e ciò, in quanto da un lato è utile, sotto il profilo della difesa sociale, che colui che si sia macchiato di così gravi delitti sia immediatamente posto in condizioni di non nuocere ulteriormente e, dall'altro lato, sarà così possibile evitare alle giovanissime vittime il trauma di dover rivivere a distanza di tanto tempo drammatiche esperienze che è bene possano essere cancellate il prima possibile.




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