XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1489
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, sulla spinta di
sempre più drammatici episodi di cronaca, sono stati
recentemente varati alcuni provvedimenti legislativi che
innovando profondamente la materia dei delitti contro la
morale e la libertà sessuale, prestano una particolare
attenzione alla disciplina dei casi di violenza sui minori
anche nell'ambito familiare.
In particolare con la legge 3 agosto 1998, n. 269, è stata
introdotta una serie di norme contro la pedofilia, che
costituisce il risultato dell'impegno assunto dal nostro Paese
in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176, e della successiva Dichiarazione
finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31
agosto 1996, in ordine alla tutela dei fanciulli contro ogni
forma di sfruttamento e di violenza sessuale, a salvaguardia
del loro sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e
sociale.
Al di là di alcune significative innovazioni - quali, sul
piano sostanziale, l'introduzione di una pluralità di figure
di reato volte a perseguire specifiche condotte di
sfruttamento di minori a sfondo sessuale e, sul piano
processuale, l'inserimento di una serie di disposizioni atte a
rendere più efficace la repressione di tali reati, con la
possibilità in taluni casi di perseguire persino dei fatti
commessi all'estero dal cittadino italiano - ci si trova
peraltro di fronte ad una legislazione carente, che non
consente al magistrato di perseguire severamente, come è
necessario, isolandoli, soggetti che, anche quando non
riescono a portare alle estreme conseguenze i loro turpi
propositi, tanto male possono cagionare alle piccole vittime
indifese.
Si pensi al personaggio che blandisce il minore con
provocanti profferte o a quello che detiene e cede materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale degli
stessi minori o a quello, ancora, che commercia tale materiale
su INTERNET, incrementando così un mercato indegno e
pericoloso. Nel primo caso, attualmente, sarebbe al massimo
ipotizzabile il reato di molestia alle persone indicate
all'articolo 660 del codice penale, punibile con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, mentre
negli altri casi, al pari di quanto avviene per le ipotesi di
maltrattamenti in famiglia previste dal primo comma
dell'articolo 572 del medesimo codice, il colpevole viene
punito con pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione e
che escludono l'applicazione della carcerazione preventiva
obbligatoria.
Avviene, così, che l'opinione pubblica, scarsamente
informata, possa rimanere talvolta sconcertata
nell'apprendere, attraverso i mass media, che un
soggetto, arrestato dopo essere stato sorpreso a seviziare o a
molestare, in maniera anche pesante, un bambino ovvero a
divulgare per via telematica notizie od informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di
minori, abbia poi riacquistato subito dopo la libertà. E'
allora quanto mai opportuna (in qualità di intervento urgente
e primario) l'introduzione di una ulteriore figura di reato,
quella delle molestie sessuali, ravvisabile in tutti quei
comportamenti di molestie a sfondo sessuale, anche attraverso
scritti o a mezzo telefono, che attualmente, come già
rilevato, non possono che rientrare nell'ambito del disposto
di cui all'articolo 660 del codice penale. E' necessario, poi,
inasprire le pene previste per le ipotesi di distribuzione,
divulgazione e pubblicazione, anche per via telematica, di
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento
sessuale di minori, di cui all'articolo 600-ter, commi
terzo e quarto, del codice penale, o quantomeno prevedere
l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza del reo.
E' indispensabile, poi, che le pene inflitte con sentenza
definitiva per tali reati siano scontate interamente, senza
possibilità di usufruire di benefìci, quali l'affidamento in
prova ai servizi sociali, la semilibertà o la liberazione
anticipata.
Con la sentenza di condanna dovrebbe essere prevista la
sanzione accessoria dell'interdizione informatica, con il
divieto per il pedofilo di poter usufruire persino di una
linea telefonica, così da costringerlo ad un vero e proprio
isolamento telematico, che - pur se aggirabile - potrebbe pur
sempre costituire un deterrente.
In caso di reati di tale fatta perpetrati in ambito
familiare dovrebbe ancora essere contemplato, sempre come
sanzione accessoria, l'allontanamento immediato del condannato
dall'abitazione familiare, laddove attualmente è previsto che
ad essere allontanata sia invece la piccola vittima
incolpevole.
Sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 16 della
legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha attuato la riforma dei
reati a sfondo sessuale, facendoli rientrare tra quelli contro
la libertà personale, dopo aver riformulato le vecchie ipotesi
di reato della violenza carnale e degli atti di libidine
violenti, oggi conglobate nel reato di "violenza sessuale"
previsto dall'articolo 609-bis del codice penale,
sarebbe infine opportuno che l'imputato per i delitti di
violenza sessuale in danno ai minori venisse sottoposto
sistematicamente a perizia psichiatrica, con l'obbligo, previa
applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di
cura, di sottoporsi ad un idoneo trattamento sanitario.
Da ultimo è da sottolineare come sia fondamentale che i
processi per fatti quali quelli di cui si discute siano
celebrati nel più breve tempo possibile, ricorrendo, ove non
sussistano impedimenti, al rito direttissimo; e ciò, in quanto
da un lato è utile, sotto il profilo della difesa sociale, che
colui che si sia macchiato di così gravi delitti sia
immediatamente posto in condizioni di non nuocere
ulteriormente e, dall'altro lato, sarà così possibile evitare
alle giovanissime vittime il trauma di dover rivivere a
distanza di tanto tempo drammatiche esperienze che è bene
possano essere cancellate il prima possibile.