XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1482
Onorevoli Colleghi! - Nella XIII legislatura e
precisamente in data 7 marzo 2001 la XII Commissione Affari
sociali della Camera dei deputati ha approvato la proposta di
legge atto Camera n. 7567 recante "Nuova regolamentazione
delle attività di informazione scientifica farmaceutica e
istituzione dell'albo degli informatori scientifici del
farmaco". Tale proposta di legge riproduceva integralmente il
testo del disegno di legge approvato all'unanimità dall'Aula
del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2001 (atto Senato n.
478).
Il testo del disegno di legge viene riproposto nella
presente proposta di legge, che tiene conto del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di recepimento della
direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso
umano e che, senza alcuna sovrapposizione, ne integra alcuni
aspetti particolari.
La proposta di legge intende evidenziare, in un settore
così delicato come quello dell'informazione scientifica sui
farmaci, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico
del farmaco e degli addetti al settore, nonché la natura
giuridica del rapporto informatore scientifico-azienda
farmaceutica.
Come stabilito all'articolo 2 della proposta di legge,
l'informatore scientifico del farmaco "porta a conoscenza dei
sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne
assicura il periodico aggiornamento" a conferma della
corresponsabilità di tale professionista, al pari del medico,
nell'uso corretto del farmaco in terapia.
L'articolo 3 prevede che gli informatori scientifici del
farmaci sono tenuti a rispettare il segreto professionale
sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano,
nonché dagli altri operatori sanitari, rimandando la
disciplina del rapporto di lavoro alle contrattazioni
collettive fra le categorie interessate ai sensi dell'articolo
6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23
giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.
Dall'articolo 4 all'articolo 17 si disciplina la
costituzione dei collegi degli informatori scientifici del
farmaco in tutti i suoi aspetti: dai requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo professionale alle procedure elettorali
per la elezione del Consiglio nazionale dei collegi.
Dall'articolo 18 all'articolo 23 si disciplinano le
sanzioni disciplinari e le modalità di tenuta dell'albo.
Si ritiene opportuno presentare la proposta di legge
proprio per dare al più presto veste giuridica alla figura
dell'informatore scientifico del farmaco, poiché, come già
previsto dal citato decreto del Ministro della sanità 23
giugno 1981, all'articolo 10, questi soggetti "sono tenuti a
collaborare con il Ministero della sanità, anche con
suggerimenti e indicazioni, al fine di assicurare il corretto
e ottimale svolgimento dell'attività di informazione sui
farmaci".