XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1482




        Onorevoli Colleghi! - Nella XIII legislatura e precisamente in data 7 marzo 2001 la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge atto Camera n. 7567 recante "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco". Tale proposta di legge riproduceva integralmente il testo del disegno di legge approvato all'unanimità dall'Aula del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2001 (atto Senato n. 478).
        Il testo del disegno di legge viene riproposto nella presente proposta di legge, che tiene conto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di recepimento della direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano e che, senza alcuna sovrapposizione, ne integra alcuni aspetti particolari.
        La proposta di legge intende evidenziare, in un settore così delicato come quello dell'informazione scientifica sui farmaci, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco e degli addetti al settore, nonché la natura giuridica del rapporto informatore scientifico-azienda farmaceutica.
        Come stabilito all'articolo 2 della proposta di legge, l'informatore scientifico del farmaco "porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento" a conferma della corresponsabilità di tale professionista, al pari del medico, nell'uso corretto del farmaco in terapia.
        L'articolo 3 prevede che gli informatori scientifici del farmaci sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, rimandando la disciplina del rapporto di lavoro alle contrattazioni collettive fra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni.
        Dall'articolo 4 all'articolo 17 si disciplina la costituzione dei collegi degli informatori scientifici del farmaco in tutti i suoi aspetti: dai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale alle procedure elettorali per la elezione del Consiglio nazionale dei collegi.
        Dall'articolo 18 all'articolo 23 si disciplinano le sanzioni disciplinari e le modalità di tenuta dell'albo.
        Si ritiene opportuno presentare la proposta di legge proprio per dare al più presto veste giuridica alla figura dell'informatore scientifico del farmaco, poiché, come già previsto dal citato decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, all'articolo 10, questi soggetti "sono tenuti a collaborare con il Ministero della sanità, anche con suggerimenti e indicazioni, al fine di assicurare il corretto e ottimale svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci".




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