XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1479
Onorevoli Colleghi! - E' emerso da tempo il problema
della condizione lavorativa e dell'inquadramento degli
informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature
si è più volte tentato di giungere all'approvazione di una
disciplina organica adeguata alla delicatezza e all'importanza
del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita.
E' evidente infatti che quello di informare gli operatori
sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche,
in merito alle caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei
farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che
implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei
confronti del sistema sanitario e dei cittadini.
Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro
ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in
assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli
specificamente l'attività e, a differenza della maggior parte
delle altre categorie professionali del settore sanitario, non
hanno un albo professionale. Ciò comporta che essi sono privi
di qualsiasi garanzia di stabilità del proprio rapporto di
lavoro e permette alle industrie farmaceutiche di beneficiare
di una completa discrezionalità, facendo prevalere
considerazioni di ordine economico e commerciale su quelle
tecnico-scientifiche.
La mancanza di un'idonea regolamentazione determina una
serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per
gli operatori sanitari e i cittadini. Mancano adeguate
garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro che lega
gli informatori alle industrie farmaceutiche; si determina una
tendenza alla trasformazione della loro attività da
professione tecnico-scientifica informativa e di supporto agli
operatori sanitari, a vera e propria attività di indirizzo
esclusivamente promozionale e commerciale; si apre il campo
alla possibilità di deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra
informatori, ditte e medici, sia anche nella serietà
dell'informazione, che spesso si vede costretta a derogare
dalla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi,
anche le possibili limitazioni e gli eventuali effetti
negativi delle molecole, dovendo obbedire alla necessità
assoluta di aumentare comunque le vendite.
A tali problemi si propone di rispondere, appunto, la
presente proposta di legge.
L'articolo 1 richiama l'applicabilità delle disposizioni e
delle definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992 che,
recependo la direttiva 92/28/CEE, reca attualmente la
disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei
medicinali per uso umano.
L'articolo 2 definisce la figura dell'informatore
scientifico del farmaco come quella di colui che porta a
conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui
farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. E' inoltre
compito dell'informatore segnalare al responsabile del
servizio scientifico dell'impresa per cui svolge la propria
attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle
specialità medicinali. Si mira in tale modo a garantire un
continuo interscambio di informazioni tra medici ed aziende.
Si stabilisce fin da tale articolo la necessità che gli
informatori siano iscritti all'albo, disciplinato dagli
articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi
provvedimenti l'individuazione dei titoli universitari
richiesti per l'esercizio della professione.
L'articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici
del farmaco hanno l'obbligo del segreto professionale sulle
notizie ricevute in ragione del loro lavoro, e prevede che le
industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere
all'albo degli informatori per svolgere le proprie attività di
propaganda e di informazione. Stabilisce, infine, che il
rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla
contrattazione collettiva di categoria.
Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la
composizione, l'articolazione e le funzioni dei collegi
provinciali degli informatori scientifici del farmaco, cui
compito essenziale è la tenuta del relativo albo
provinciale.
Nel dettaglio, una segnalazione particolare merita la
possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il
numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o
sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico.
Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi
provinciali siano composti da nove informatori scientifici,
eletti dagli iscritti all'albo, e che ogni consiglio elegga al
proprio interno un presidente, un vice presidente, un
segretario e un tesoriere.
Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e
alla tenuta dell'albo, si segnalano quelli di curare
l'osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare
per la tutela della attività degli informatori e reprimere
ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e
favorire le iniziative volte al progresso culturale degli
iscritti. Ogni anno, in collaborazione con le università,
dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento
professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le
funzioni del presidente ed è prevista l'istituzione del
collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 10 istituisce invece il Consiglio nazionale dei
collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da
un rappresentante di ciascun collegio provinciale. Gli organi
del Consiglio nazionale sono individuati dall'articolo 11,
mentre l'articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui
spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici
tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle
imprese, all'espressione di pareri sui progetti di legge e di
regolamento, alla decisione dei ricorsi attinenti alle
iscrizioni all'albo e alle sanzioni disciplinari nonché alla
determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti.
Dopo norme in materia di durata in carica e di
eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di
quello nazionale, con l'articolo 15 è istituito l'albo
professionale degli informatori scientifici del farmaco. Gli
elementi che devono essere indicati nell'albo sono individuati
all'articolo 16, mentre l'articolo 17 fissa i requisiti per
l'iscrizione e l'articolo 18 individua le cause di
cancellazione dall'albo, tra cui si segnala la cessazione
dell'attività da almeno cinque anni.
L'articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano
depositate presso la cancelleria della corte d'appello, presso
il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della
giustizia e della sanità, soggetti cui sono comunicate le
variazioni intervenute nell'albo stesso.
Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni
disciplinari. Esse possono consistere nell'avvertimento, nella
censura, nella sospensione dall'esercizio della professione
per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione
dall'albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio
provinciale nei confronti degli informatori che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità
professionali o che compromettano la propria reputazione o la
dignità del collegio.
L'articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase
di prima attuazione della legge, prevedendo che siano
considerati di diritto informatori scientifici del farmaco
tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo
continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio
1993, cioè la data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, concernente la disciplina della
pubblicità dei farmaci per uso umano.
Infine, l'articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti
dall'attuazione della legge siano poste a carico delle quote
versate dagli iscritti agli albi, e l'articolo 26 prevede
l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, del relativo regolamento di esecuzione, recante,
altresì, le norme relative alle assemblee degli iscritti e
alle elezioni dei consigli.