XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1455
Onorevoli Colleghi! - La legge 30 maggio 1989, n. 225,
concernente il trasferimento della "Cinta magistrale", cioè
della cinta muraria della città di Verona, dal demanio dello
Stato al comune di Verona, non ha chiarito esplicitamente che
tale trasferimento doveva avvenire a titolo completamente
gratuito, anche se dai lavori preparatori di tale legge si
evince che l'intento del legislatore era quello di non
addossare oneri per il trasferimento a carico del comune di
Verona. Il comune si è assunto invece la pesante spesa per il
restauro della cinta muraria e per tale finalità è stato anche
autorizzato dall'articolo 6 della legge citata a contrarre
prestiti presso la Cassa depositi e prestiti.
Questo mancato chiarimento della assoluta gratuità del
trasferimento ha impedito al comune di Verona di compiere
quell'opera di conservazione e restauro della "Cinta
magistrale" necessaria a preservarla dal degrado cui purtroppo
è soggetta.
D'altra parte questa cinta muraria di grandissimo pregio
artistico e architettonico costituisce la cornice ideale che
racchiude i complessi monumentali della città di Verona che
attirano, non a caso, un numero crescente di visitatori e
quindi di turisti italiani e stranieri.
Il patrimonio artistico e monumentale del nostro Paese non
è solo nostro ma costituisce patrimonio dell'umanità in quanto
rappresenta circa il 60 per cento di tutti i beni artistici ed
archeologici mondiali e quindi è nostro preciso compito
conservarlo e, ove necessario, risanarlo per renderlo fruibile
da tutti coloro che ne sono interessati e dai nostri
posteri.
La presente proposta di legge intende chiarire
definitivamente i problemi finanziari lasciati irrisolti dalla
legge n. 225 del 1989, escludendo qualsiasi onere a carico del
comune di Verona che, tra l'altro, si tradurrebbe in una
inutile partita di giro essendo ancora i comuni largamente
finanziati con trasferimenti di fondi erariali.
Inoltre, la proposta di legge provvede a ridefinire la
planimetria della "Cinta magistrale" rispetto a quanto
disposto dall'allegato 1 annesso alla legge n. 225 del 1989,
in quanto la previgente delimitazione mostrava delle evidenti
lacune.