XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1453




        Onorevoli Colleghi! - La facoltà attribuita agli organi finanziari periferici dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di curare, per ciò che concerne i tributi di rispettiva competenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie, si esaurisce con le commissioni di secondo grado, non essendo prevista né dalla norma suindicata, né da qualsiasi altra disposizione contenuta nella disciplina del contenzioso tributario, una qualche deroga ai princìpi generali in tema di rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, ricavabili dal regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611, princìpi in base ai quali è da ritenere che lo Stato medesimo, nelle vertenze in cui resta coinvolto debba, di massima, stare nel processo in persona del Ministro competente.
        La norma oggetto della presente proposta di legge, permetterebbe di superare l'inconveniente per cui gli uffici periferici dell'Amministrazione finanzaria, ora Agenzie delle entrate, sono privi di soggettività esterna, legittimazione e competenza in ordine al giudizio di cassazione, conseguente all'impugnazione in sede di legittimità delle sentenze della commissione anzidetta, spettando la soggettività e la legittimazione al riguardo, unicamente al Ministro competente.
        Enorme beneficio ne avrebbe l'Avvocatura dello Stato, che non riesce a sostenere la difesa di un così consistente numero di proposte di ricorsi per cassazione. A tal proposito appare opportuno verificare quanti ricorsi per cassazione, proposti dagli uffici finanziari periferici, non abbiano comportato la costituzione in giudizio, per mancanza di avvocati in grado di seguire tutte le pratiche proposte per il suddetto ricorso. Va parimenti tenuta nella giusta considerazione la circostanza che tutto ciò permetterebbe all'Avvocatura dello Stato di dedicare più tempo e risorse alle questioni più importanti ovvero economicamente più rilevanti.
        Si propone pertanto di istituire un Nucleo legale tributario, al quale attribuire le funzioni dell'Avvocatura dello Stato, limitatamente agli affari attinenti alla materia tributaria.
        Si ritiene opportuno prevedere che l'accesso al Nucleo sia riservato prioritariamente ai dirigenti dell'Amministrazione finanziaria ovvero ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio professionale.




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