XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1453
Onorevoli Colleghi! - La facoltà attribuita agli organi
finanziari periferici dall'articolo 10 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, di curare, per ciò che concerne i
tributi di rispettiva competenza, la rappresentanza e la
difesa dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni
tributarie, si esaurisce con le commissioni di secondo grado,
non essendo prevista né dalla norma suindicata, né da
qualsiasi altra disposizione contenuta nella disciplina del
contenzioso tributario, una qualche deroga ai princìpi
generali in tema di rappresentanza e difesa dello Stato in
giudizio, ricavabili dal regio decreto 31 ottobre 1933, n.
1611, princìpi in base ai quali è da ritenere che lo Stato
medesimo, nelle vertenze in cui resta coinvolto debba, di
massima, stare nel processo in persona del Ministro
competente.
La norma oggetto della presente proposta di legge,
permetterebbe di superare l'inconveniente per cui gli uffici
periferici dell'Amministrazione finanzaria, ora Agenzie delle
entrate, sono privi di soggettività esterna, legittimazione e
competenza in ordine al giudizio di cassazione, conseguente
all'impugnazione in sede di legittimità delle sentenze della
commissione anzidetta, spettando la soggettività e la
legittimazione al riguardo, unicamente al Ministro
competente.
Enorme beneficio ne avrebbe l'Avvocatura dello Stato, che
non riesce a sostenere la difesa di un così consistente numero
di proposte di ricorsi per cassazione. A tal proposito appare
opportuno verificare quanti ricorsi per cassazione, proposti
dagli uffici finanziari periferici, non abbiano comportato la
costituzione in giudizio, per mancanza di avvocati in grado di
seguire tutte le pratiche proposte per il suddetto ricorso. Va
parimenti tenuta nella giusta considerazione la circostanza
che tutto ciò permetterebbe all'Avvocatura dello Stato di
dedicare più tempo e risorse alle questioni più importanti
ovvero economicamente più rilevanti.
Si propone pertanto di istituire un Nucleo legale
tributario, al quale attribuire le funzioni dell'Avvocatura
dello Stato, limitatamente agli affari attinenti alla materia
tributaria.
Si ritiene opportuno prevedere che l'accesso al Nucleo sia
riservato prioritariamente ai dirigenti dell'Amministrazione
finanziaria ovvero ad avvocati con almeno dieci anni di
esercizio professionale.