XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1447
Onorevoli Colleghi! - La Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati
membri del Consiglio d'Europa, fa parte integrante
dell'ordinamento giuridico italiano, essendo stata resa
esecutiva nel nostro Paese con la legge 4 agosto 1955, n.
848.
Nell'ambito delle disposizioni della citata Convenzione,
immediatamente applicabili in Italia e che garantiscono ai
cittadini diritti soggettivi perfetti, particolare rilievo
assume il complesso di norme che garantiscono il cosiddetto
diritto ad un processo equo (articolo 6 della
Convenzione). I diritti soggettivi in oggetto, oltre che
davanti al giudice nazionale, possono essere fatti valere
davanti all'organo sovranazionale competente, ovvero la Corte
europea dei diritti dell'uomo, avente sede a Strasburgo.
In particolare, l'articolo 6 della Convenzione prevede il
diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed
imparziale costituito dalla legge, al fine della
determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale
rivolta. Viene ribadito il principio della non colpevolezza
dell'accusato fino a prova contraria.
In relazione alle garanzie di difesa, il paragrafo 3
dell'articolo 6 della citata Convenzione, garantisce
all'accusato, tra l'altro, di essere informato, nel più breve
tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo
dettagliato, del contenuto dell'accusa elevata a suo carico;
di disporre del tempo e delle facilitazioni necessari per
preparare la sua difesa; di difendersi personalmente o con
l'assistenza di un difensore di sua scelta e, in caso di
mancanza di mezzi economici, di godere dell'assistenza
gratuita di un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli
interessi della giustizia; di interrogare o far interrogare i
testimoni a carico e ottenere la convocazione e
l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse
condizioni dei testimoni dell'accusa.
D'altra parte, l'introduzione del principio del "giusto
processo" nell'articolo 111 della Costituzione italiana -
sancito con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 -
rappresenta un significativo traguardo del nostro ordinamento
giuridico, volto a garantire la costruzione di un sistema in
cui un giudice terzo ed imparziale possa assicurare in tempi
ragionevoli l'applicazione del diritto, in un processo
rispettoso dei valori costituzionali e fondato sul
contraddittorio tra parti che operano in condizioni di
parità.
Occorre, peraltro, proseguire nel processo riformatore sul
terreno delle garanzie processuali, al fine di garantire il
pieno esercizio del diritto di difesa.
Da tale punto di vista si deve rilevare che, nel caso di
censura da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo di una sentenza di un giudice italiano (che ai fini
dell'ammissibilità del ricorso deve essere passata in
giudicato) per violazione dei diritti di difesa del cittadino,
attualmente il codice di procedura penale non riconosce la
possibilità di chiedere la revisione della sentenza di
condanna.
Come è noto, l'istituto della revisione - disciplinato dal
titolo IV del libro IX del codice di procedura penale
(articoli 629 e seguenti) - rappresenta un mezzo straordinario
di impugnazione, principalmente diretto alla tutela
dell'interesse pubblico alla riparazione dell'errore
giudiziario nonché a quello del soggetto nei cui confronti sia
stata assunta una erronea decisione. Incidendo sulla cosa
giudicata, tale rimedio è soggetto ad una disciplina
particolarmente rigorosa.
Attualmente, la revisione può essere chiesta
esclusivamente per i seguenti quattro motivi, tassativamente
individuati dall'articolo 630 del codice di procedura
penale:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della
decisione di condanna (sentenza o decreto penale) sono
inconciliabili con quelli stabiliti in un'altra sentenza
penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice
speciale (conflitto di giudicati); ai sensi dell'articolo 633,
comma 2, alla richiesta di revisione devono essere allegate le
copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di
condanna che si ritengono in contrasto;
b) se il giudice penale ha basato la propria
sentenza (o decreto penale) di condanna su una sentenza civile
o amministrativa, successivamente revocata, risolutiva di una
questione civile di stato (articolo 3 del medesimo codice,
questioni pregiudiziali) ovvero di una questione civile o
amministrativa particolarmente complessa (articolo 479 del
medesimo codice);
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si
scoprono nuove prove che, da sole o con quelle già oggetto di
valutazione, dimostrano che il condannato avrebbe dovuto
essere prosciolto;
d) se viene dimostrato che la condanna penale è
stata conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro
fatto previsto dalla legge come reato (falsa testimonianza,
falsità documentali, calunnia, eccetera).
Dunque, tra i motivi di revisione, attualmente il codice
di procedura penale non riconosce la possibilità di chiedere
la revisione di una sentenza di condanna, nel caso di censura
da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di una
sentenza di un giudice italiano per violazione dei diritti di
difesa del cittadino. Il procedimento stabilito per ricorrere
alla Corte di Strasburgo presuppone il passaggio in giudicato
di una sentenza.
Conseguentemente, nel caso in cui la Corte di Strasburgo
censurasse una sentenza italiana per violazione dell'articolo
6 della citata Convenzione - ad esempio, per un'ingiusta
limitazione del diritto di difesa - la sentenza non potrebbe
essere oggetto di revisione nell'ordinamento giuridico
italiano, non essendo contemplata tale ipotesi tra i casi di
revisione, risultando così preclusa al cittadino italiano la
possibilità di ottenere una nuova pronuncia che possa fare
giustizia.
Occorre pertanto prevedere una ulteriore ipotesi di
revisione del processo penale, in ragione della necessaria
osservanza degli obblighi internazionali assunti dall'Italia
con la firma della citata Convenzione, i cui contenuti sono
d'immediata applicazione nel nostro Paese, anche al fine di
armonizzare ai nuovi princìpi sanciti dall'articolo 111 della
Costituzione la vigente disciplina processuale contenuta nel
codice di procedura penale. Peraltro, occorre sottolineare che
anche gli altri ordinamenti si stanno prontamente adeguando a
quanto stabilito dalla Convenzione: si pensi che in Francia la
legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000 ha introdotto - al titolo
III del codice di procedura penale - gli articoli 626-1 e
seguenti in tema di riesame di sentenze penali definitive a
seguito di pronunce della Corte europea dei diritti
dell'uomo.
Del resto, lo stesso articolo 2 della legge delega per
l'emanazione del nuovo codice processuale penale (legge 16
febbraio 1987, n. 81) stabilisce al comma 1, che il "codice di
procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione e
adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali
ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e
al processo penale".
In questa prospettiva gli articoli 1 e 2 della presente
proposta di legge introducono la possibilità di chiedere la
revisione di una sentenza di condanna in tutti i casi in cui
la Corte europea dei diritti dell'uomo rilevi con sentenza che
il cittadino non sia stato in condizione di esercitare il suo
diritto ad una effettiva difesa.
In tale senso l'articolo 1, introducendo la lettera
d-bis) al comma 1 dell'articolo 630 del codice di
procedura penale, intende garantire questa possibilità
prevedendo una specifica ipotesi di revisione del processo in
caso di violazione dell'articolo 6 della Convenzione -
accertata con sentenza definitiva dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo di Strasburgo - e in particolare del
paragrafo 3 in cui si riconosce il diritto all'accusato:
"b) di disporre del tempo e delle facilitazioni
necessarie per preparare la sua difesa;
c) di difendersi da sé o di avere l'assistenza di
un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per
ricompensare un difensore, di poter essere assistito
gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigano gli
interessi della giustizia;
d) di interrogare o far interrogare testimoni a
carico e ottenere la convocazione e l'interrogazione dei
testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a
carico".
L'articolo 2 della proposta di legge prevede inoltre - in
relazione alla richiesta di revisione del processo, motivata
con le indicate violazioni del diritto di difesa - di
introdurre all'articolo 633 del codice di procedura penale un
ulteriore comma che stabilisca l'obbligo di allegare copia
autentica della sentenza della Corte europea di Strasburgo.
Si rammenta che la materia di cui alla presente proposta
di legge era già stata oggetto di esame parlamentare nella
XIII legislatura, nel corso dell'iter della legge 23
novembre 1998, n. 405, recante modifiche al codice di
procedura penale in materia di revisione. Infatti, il disegno
di legge atto Senato n. 3168, da cui traeva origine la citata
legge, già conteneva, agli articoli 2 e 3, analoghe
disposizioni volte a consentire la richiesta di revisione del
processo in particolari ipotesi di violazione delle
disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione europea sui
diritti dell'uomo accertate con sentenza della Corte di
Strasburgo. Peraltro, nel corso della scorsa legislatura, era
emersa anche nell'ambito della Commissione bicamerale per le
riforme costituzionali l'opportunità di recepire a livello
costituzionale i contenuti del paragrafo 3 dell'articolo 6
della citata Convenzione.
Le norme in questione sono state, peraltro, stralciate
nella seduta della Commissione Giustizia del Senato della
Repubblica del 22 settembre 1998 ai fini di un ulteriore
approfondimento, prevalendo all'epoca l'urgenza di approvare
solo la prima parte del citato disegno di legge, finalizzata
alla precisa individuazione dell'ufficio giudiziario
competente per territorio a decidere sull'istanza di
revisione.
Si tratta pertanto di riprendere il lavoro già svolto
dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e garantire
una effettiva ed efficace applicazione della citata
Convenzione europea sui diritti dell'uomo, prevedendo tra i
casi di revisione contemplati dall'articolo 630 del codice di
procedura penale la possibilità della revisione del processo a
seguito di sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo.