XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1447




        Onorevoli Colleghi! - La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, fa parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano, essendo stata resa esecutiva nel nostro Paese con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
        Nell'ambito delle disposizioni della citata Convenzione, immediatamente applicabili in Italia e che garantiscono ai cittadini diritti soggettivi perfetti, particolare rilievo assume il complesso di norme che garantiscono il cosiddetto diritto ad un processo equo (articolo 6 della Convenzione). I diritti soggettivi in oggetto, oltre che davanti al giudice nazionale, possono essere fatti valere davanti all'organo sovranazionale competente, ovvero la Corte europea dei diritti dell'uomo, avente sede a Strasburgo.
        In particolare, l'articolo 6 della Convenzione prevede il diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito dalla legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale rivolta. Viene ribadito il principio della non colpevolezza dell'accusato fino a prova contraria.
        In relazione alle garanzie di difesa, il paragrafo 3 dell'articolo 6 della citata Convenzione, garantisce all'accusato, tra l'altro, di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, del contenuto dell'accusa elevata a suo carico; di disporre del tempo e delle facilitazioni necessari per preparare la sua difesa; di difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta e, in caso di mancanza di mezzi economici, di godere dell'assistenza gratuita di un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni dell'accusa.
        D'altra parte, l'introduzione del principio del "giusto processo" nell'articolo 111 della Costituzione italiana - sancito con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - rappresenta un significativo traguardo del nostro ordinamento giuridico, volto a garantire la costruzione di un sistema in cui un giudice terzo ed imparziale possa assicurare in tempi ragionevoli l'applicazione del diritto, in un processo rispettoso dei valori costituzionali e fondato sul contraddittorio tra parti che operano in condizioni di parità.
        Occorre, peraltro, proseguire nel processo riformatore sul terreno delle garanzie processuali, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
        Da tale punto di vista si deve rilevare che, nel caso di censura da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo di una sentenza di un giudice italiano (che ai fini dell'ammissibilità del ricorso deve essere passata in giudicato) per violazione dei diritti di difesa del cittadino, attualmente il codice di procedura penale non riconosce la possibilità di chiedere la revisione della sentenza di condanna.
        Come è noto, l'istituto della revisione - disciplinato dal titolo IV del libro IX del codice di procedura penale (articoli 629 e seguenti) - rappresenta un mezzo straordinario di impugnazione, principalmente diretto alla tutela dell'interesse pubblico alla riparazione dell'errore giudiziario nonché a quello del soggetto nei cui confronti sia stata assunta una erronea decisione. Incidendo sulla cosa giudicata, tale rimedio è soggetto ad una disciplina particolarmente rigorosa.
        Attualmente, la revisione può essere chiesta esclusivamente per i seguenti quattro motivi, tassativamente individuati dall'articolo 630 del codice di procedura penale:

            a) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione di condanna (sentenza o decreto penale) sono inconciliabili con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale (conflitto di giudicati); ai sensi dell'articolo 633, comma 2, alla richiesta di revisione devono essere allegate le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna che si ritengono in contrasto;

            b) se il giudice penale ha basato la propria sentenza (o decreto penale) di condanna su una sentenza civile o amministrativa, successivamente revocata, risolutiva di una questione civile di stato (articolo 3 del medesimo codice, questioni pregiudiziali) ovvero di una questione civile o amministrativa particolarmente complessa (articolo 479 del medesimo codice);

            c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, da sole o con quelle già oggetto di valutazione, dimostrano che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto;

            d) se viene dimostrato che la condanna penale è stata conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto dalla legge come reato (falsa testimonianza, falsità documentali, calunnia, eccetera).

        Dunque, tra i motivi di revisione, attualmente il codice di procedura penale non riconosce la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza di condanna, nel caso di censura da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di una sentenza di un giudice italiano per violazione dei diritti di difesa del cittadino. Il procedimento stabilito per ricorrere alla Corte di Strasburgo presuppone il passaggio in giudicato di una sentenza.
        Conseguentemente, nel caso in cui la Corte di Strasburgo censurasse una sentenza italiana per violazione dell'articolo 6 della citata Convenzione - ad esempio, per un'ingiusta limitazione del diritto di difesa - la sentenza non potrebbe essere oggetto di revisione nell'ordinamento giuridico italiano, non essendo contemplata tale ipotesi tra i casi di revisione, risultando così preclusa al cittadino italiano la possibilità di ottenere una nuova pronuncia che possa fare giustizia.
        Occorre pertanto prevedere una ulteriore ipotesi di revisione del processo penale, in ragione della necessaria osservanza degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la firma della citata Convenzione, i cui contenuti sono d'immediata applicazione nel nostro Paese, anche al fine di armonizzare ai nuovi princìpi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione la vigente disciplina processuale contenuta nel codice di procedura penale. Peraltro, occorre sottolineare che anche gli altri ordinamenti si stanno prontamente adeguando a quanto stabilito dalla Convenzione: si pensi che in Francia la legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000 ha introdotto - al titolo III del codice di procedura penale - gli articoli 626-1 e seguenti in tema di riesame di sentenze penali definitive a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.
        Del resto, lo stesso articolo 2 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice processuale penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) stabilisce al comma 1, che il "codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale".
        In questa prospettiva gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge introducono la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in tutti i casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo rilevi con sentenza che il cittadino non sia stato in condizione di esercitare il suo diritto ad una effettiva difesa.
        In tale senso l'articolo 1, introducendo la lettera d-bis) al comma 1 dell'articolo 630 del codice di procedura penale, intende garantire questa possibilità prevedendo una specifica ipotesi di revisione del processo in caso di violazione dell'articolo 6 della Convenzione - accertata con sentenza definitiva dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo - e in particolare del paragrafo 3 in cui si riconosce il diritto all'accusato:

            "b) di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

                c) di difendersi da sé o di avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigano gli interessi della giustizia;

                d) di interrogare o far interrogare testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico".

        L'articolo 2 della proposta di legge prevede inoltre - in relazione alla richiesta di revisione del processo, motivata con le indicate violazioni del diritto di difesa - di introdurre all'articolo 633 del codice di procedura penale un ulteriore comma che stabilisca l'obbligo di allegare copia autentica della sentenza della Corte europea di Strasburgo.
        Si rammenta che la materia di cui alla presente proposta di legge era già stata oggetto di esame parlamentare nella XIII legislatura, nel corso dell'iter della legge 23 novembre 1998, n. 405, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione. Infatti, il disegno di legge atto Senato n. 3168, da cui traeva origine la citata legge, già conteneva, agli articoli 2 e 3, analoghe disposizioni volte a consentire la richiesta di revisione del processo in particolari ipotesi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo accertate con sentenza della Corte di Strasburgo. Peraltro, nel corso della scorsa legislatura, era emersa anche nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali l'opportunità di recepire a livello costituzionale i contenuti del paragrafo 3 dell'articolo 6 della citata Convenzione.
        Le norme in questione sono state, peraltro, stralciate nella seduta della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 22 settembre 1998 ai fini di un ulteriore approfondimento, prevalendo all'epoca l'urgenza di approvare solo la prima parte del citato disegno di legge, finalizzata alla precisa individuazione dell'ufficio giudiziario competente per territorio a decidere sull'istanza di revisione.
        Si tratta pertanto di riprendere il lavoro già svolto dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e garantire una effettiva ed efficace applicazione della citata Convenzione europea sui diritti dell'uomo, prevedendo tra i casi di revisione contemplati dall'articolo 630 del codice di procedura penale la possibilità della revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.




Frontespizio Testo articoli