XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1436
Onorevoli Colleghi! - La coscienza della inviolabilità
dei diritti umani è comune alle forze politiche presenti in
Parlamento e fa parte del patrimonio di valori della grande
maggioranza dei cittadini italiani. Il principio di tutela
assoluta del diritto alla vita è il primo dei diritti
inviolabili dell'uomo, tutelati dall'articolo 2 della
Costituzione.
Il problema, dal punto di vista giuridico, è estremamente
semplice. Il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione
recita al quarto comma: "Non è ammessa la pena di morte, se
non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".
Da questa volontà nasce il testo approvato all'unanimità
dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei
deputati nella scorsa legislatura, che ha l'obiettivo di
espungere dalla Costituzione anche il riferimento alla pena di
morte come eventualità che può essere prevista dalle leggi
militari di guerra.
In questo contesto di convinto contrasto nei confronti
della pena di morte, si pone la proposta di modifica
costituzionale in oggetto. L'approvazione della modifica
all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di
partenza di un comune percorso culturale e politico, che
appare doveroso per i parlamentari di un Paese democratico
fondato sui diritti dell'uomo.