XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1436




        Onorevoli Colleghi! - La coscienza della inviolabilità dei diritti umani è comune alle forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani. Il principio di tutela assoluta del diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione.
        Il problema, dal punto di vista giuridico, è estremamente semplice. Il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita al quarto comma: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".
        Da questa volontà nasce il testo approvato all'unanimità dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, che ha l'obiettivo di espungere dalla Costituzione anche il riferimento alla pena di morte come eventualità che può essere prevista dalle leggi militari di guerra.
        In questo contesto di convinto contrasto nei confronti della pena di morte, si pone la proposta di modifica costituzionale in oggetto. L'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un Paese democratico fondato sui diritti dell'uomo.




Frontespizio Testo articoli