XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1432




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese milioni di persone si rivolgono ogni anno, per la cura della salute, a operatori medici e non medici, ricorrendo non solo alla cosiddetta "medicina convenzionale", ma anche a forme di medicina meno praticate, meno note in Italia, ma non per questo di minore valore e interesse scientifico per la prevenzione e la guarigione delle malattie.
        Per "medicine complementari" si intendono, in opposizione alle nozionidi medicina alternativa, discipline o prassi mediche che rappresentano dei sistemi medici globali cui sono sottintesi concetti teorici o filosofici in base ai quali la malattia è considerata non tanto l'effetto dell'azione di agenti esterni, quanto il risultato di uno squilibrio dell'organismo.
        Il crescente interesse verso le medicine complementari è anche connesso ad una certa disaffezione nei confronti della medicina convenzionale, il cui straordinario sviluppo tecnologico si è tradotto in un innegabile successo sul piano medico-tecnico, a completo discapito del rapporto terapeuta-paziente. Inoltre, l'arsenale farmaceutico su cui si basa la medicina convenzionale è certamente efficace, ma riguarda soprattutto la sintomatologia acuta e comporta spesso effetti indesiderabili se non addirittura gravi stati di dipendenza.
        Si osserva quindi una tendenza verso una medicina più umana, che tenga conto dell'essere umano in quanto tale e non solo della sua patologia; di qui il ritorno dell'interesse per le terapie tradizionali e per farmaci "dolci" il cui obiettivo è non tanto quello di distruggere l'agente patogeno, quanto di restituire al corpo umano la reattività individuale per combattere la malattia.
        Ciò non significa tuttavia che la medicina convenzionale e quelle complementari si escludano a vicenda, ma anzi, al contrario, esse possono integrarsi a tutto vantaggio dei pazienti. Perché tale complementarità si realizzi in concreto è necessario intervenire sull'elemento che esse hanno in comune, ovvero il fatto di non essere riconosciute o di essere riconosciute in modo differenziato dalle autorità mediche, benché negli ultimi anni siano stati fatti tentativi per avvicinare la medicina tradizionale a quelle complementari, da una parte analizzando i pregiudizi di irrazionalità scientifica con cui vengono bollate e, dall'altra, avviando nella prassi esperienze di complementarità di trattamento.
        Un intervento di regolazione del settore attraverso la predisposizione di una legislazione quadro sulle medicine complementari è auspicabile al fine di favorire la complementarità e l'integrazione di diversi approcci terapeutici, nonché valorizzare anche nel nostro Paese, in analogia con gli altri Paesi dell'Unione europea, pratiche terapeutiche che interessano milioni di cittadini.
        La presente proposta di legge mira quindi a individuare un nucleo organico di norme, che costituisca un riconoscimento giuridico per determinate terapie complementari per la cura della salute come l'omeopatia, la fitoterapia, l'omotossicologia, l'agopuntura, l'antroposofia, la medicina tradizionale cinese, l'ayurveda, in applicazione del principio universale di libertà di scelta terapeutica.
        L'articolo 1 fissa le finalità e l'oggetto della legge ponendo l'accento sull'aspetto della formazione di base, affidata alle università, formazione basata su insegnamenti che sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        L'articolo 2 indica le modalità per la qualificazione professionale dei medici. Il comma 2 garantisce, nel Consiglio superiore di sanità, una rappresentanza dei settori terapeutici complementari.
        L'articolo 3 indica gli indirizzi terapeutici complementari che vengono riconosciuti e che conseguentemente permettono a chi li pratica di definire pubblicamente la propria qualificazione professionale.
        L'agopuntura è una forma di terapia medica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per mezzo dell'infissione di aghi metallici, con lo scopo di raggiungere un equilibrio da qualsiasi causa alterato. Dal punto di vista della cultura orientale le malattie sono dovute a un alterato equilibrio "energetico" delle due manifestazioni, lo yin e lo yang, dell'energia dell'universo, energia grazie alla quale noi viviamo e la cui anormale o difficoltosa circolazione nel nostro organismo genera lo stato morboso; gli aghi, infissi nei punti di affioramento dei meridiani energetici, fanno sì che si ristabilizzi la normale circolazione energetica. Dal punto di vista della cultura occidentale si suppone che l'agopuntura provochi una stimolazione di neurorecettori, agendo per via diretta su terminazioni libere di fibre nervose; tramite tale stimolazione del sistema nervoso periferico si ha la possibilità di agire, per via diretta, umorale o vascolare, su un organo o apparato che frequentemente non è in relazione topografica o metamerica con il punto cutaneo stimolato.
        La fitoterapia è un sistema terapeutico che interviene sulle malattie mediante la somministrazione di sostanze vegetali, piante intere o parti di esse, piante allo stato naturale o preparazioni da esse ricavate. La fitoterapia è la medicina più conosciuta e utilizzata in Occidente, dove vanta un'antica tradizione. Fino all'invenzione dei primi farmaci nel XIX secolo, le preparazioni a base di piante erano infatti i principali medicinali a disposizione, e la maggior parte degli stessi farmaci sono stati sintetizzati a partire da noti princìpi attivi contenuti nelle specie vegetali. Caratteristica della fitoterapia è anche l'estrema versatilità, perché tali e tante sono le proprietà delle piante, che non esistono indicazioni terapeutiche privilegiate e il suo campo di applicazione è pressoché totale.
        L'omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla legge dei simili formulato da S. Hahnemann all'inizio del secolo XIX. La legge dei simili afferma che è possibile curare un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano, riproduce tutti i sintomi della sua malattia. La farmacologia omeopatica classica è costituita da una serie di "rimedi" tratti dal mondo minerale, vegetale e animale e di sintesi. Ogni rimedio è stato singolarmente testato a dosi sub-tossiche sull'uomo sano, attraverso la sperimentazione patogenica pura, per evidenziare i sintomi provocati. Il rimedio è poi somministrato al malato in dosi più o meno attenuate, preparato attraverso un ben codificato procedimento di fabbricazione, progressive diluizioni e succussioni.
        La medicina antropofisica è un ampliamento della medicina convenzionale. Fu sviluppata a partire dal 1920 dal dottor Rudof Steiner, fondatore dell'antroposofia, in collaborazione con la dottoressa Ita Wagman e con altri medici. L'antroposofia inaugura un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita, dell'anima e dello spirito nell'uomo e nella natura. Frutto di tale ricerca è un'immagine integrata dell'uomo che permette di valutare tutti gli aspetti in cui la vita umana si realizza. Ciò rende possibile, tra l'altro, una concezione unitaria, razionale e inevitabile di fisiologia, patologia e terapia. Il medico che orienta la sua professione in senso antroposofico si sforza di cogliere, assieme al paziente, il significato della malattia riguardo alla sua evoluzione corporea, psichica e spirituale, tenendo conto delle leggi intrinseche alla biografia dell'uomo.
        L'omotossicologia è una concezione innovativa dell'omeopatia con un suo proprio corpus teorico e metodologico e una sua caratteristica strategica terapeutica. Per l'omotossicologia lo stato di salute è interpretato come omeostasi dinamica; la malattia è interpretata come espressione della lotta fisiologica dell'organismo che tende a eliminare quelle omeo-tossine o stressor endogene ed esogene che hanno superato la soglia di allarme. La terapia tende di conseguenza a stimolare i meccanismi di disintossicazione propri dell'organismo, incrementando la risposta immunitaria specifica di ciascun soggetto.
        Ayurveda in lingua sanscrita significa scienza della vita. Ma ayurveda è anche definito il contatto del corpo con lo spirito, l'unione attraverso cui si determina la durata della vita, secondo il principio che tutto ciò che è materia ed energia sia parte di un ordine cosmico assoluto dove tutto vive in un'armoniosa sintonia, il microcosmo con il macrocosmo, e dove anche l'uomo, pertanto, è iscritto in questo rapporto universale. Ispirandosi ai Veda, i più antichi libri sapienzali dell'India, l'ayurveda si prende cura della salute della persona nella sua totalità. Rispetto alla medicina occidentale l'ayurveda si fonda su un concetto di salute molto più ampio, che non si identifica solo con l'assenza della malattia ma con il perfetto equilibrio dell'organismo. La medicina indiana ritiene che l'origine della malattia sia da ricercarsi in particolare nello squilibrio interno del corpo e che quindi la diagnosi e la cura devono essere mirate esclusivamente a ripristinare il corretto funzionamento dei processi fisiologici e l'equilibrio delle energie vitali.
        Per superare la diffidenza e a volte l'aperta ostilità dei settori medici, ma anche per garantire ai cittadini la non pericolosità di queste terapie nel rispetto dei diritti del malato, l'articolo 4 prevede l'istituzione presso l'ordine dei medici di sette registri degli operatori delle medicine complementari, per la cui iscrizione sono indicati requisiti soggettivi relativi agli studi effettuati ed ai titoli conseguiti, così da fornire tali garanzie.
        D'altronde gli operatori delle terapie complementari sono professionisti seri, che hanno seguito studi approfonditi, spesso all'estero, visto il modesto interesse del nostro Paese a promuovere lo studio di tali discipline e la formazione di tali professionalità.
        Lo sviluppo di queste figure va incentivato non solo perché, è in netta crescita il numero di pazienti che vi ricorre, ma anche per le interessanti conseguenze occupazionali che da tale sviluppo ne possono derivare. E' noto a tutti che mentre la popolazione nazionale vede scendere il tasso annuo di natalità, "invecchiando" progressivamente, le università devono limitare, ricorrendo al numero chiuso, la gran quantità di studenti che si iscrivono ogni anno alle facoltà di medicina e chirurgia e quindi sarebbe opportuno indirizzare i giovani verso diverse qualificazioni professionali finalizzate alla cura della salute.
        La Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche di cui agli articoli 5 e 6 svolge l'importante compito del riconoscimento dei titoli equipollenti di studio conseguiti all'estero, il coordinamento della ricerca nel campo delle terapie complementari e la sorveglianza sui relativi indirizzi.
        L'articolo 7, invece, riguarda l'istituzione dei corsi di formazione post laurea e il riconoscimento delle scuole di formazione privata ed istituisce la Commissione per la formazione in terapie complementari che ha il compito di definire l'iter di formazione degli operatori e l'esame di qualificazione.
        L'articolo 8 fissa i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        L'articolo 9 istituisce per i sette indirizzi terapeutici complementari che prevedono medicinali specifici, sette commissioni tecniche incaricate di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali necessari per la pratica professionale.
        Sulla base dei criteri e delle procedure fissate da questi organi, composti da medici, farmacisti, ricercatori, esperti in produzione e controllo dei medicinali in questione, rappresentanti ministeriali e dei consumatori, il Ministero della sanità procederà a definire le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche ai fini dell'immissione in commercio. Ci si augura che la procedura prevista dalla presente proposta di legge per giungere ad una normativa specifica per i medicinali complementari raggiunga lo scopo per il quale è stata delineata così da allineare finalmente, in questa materia, l'Italia ad altri Paesi dell'Unione europea.
        Per evitare che l'imposta sul valore aggiunto penalizzi eccessivamente l'acquisto dei prodotti omeopatici, antroposofici e fitoterapici, l'articolo 10 prevede che essa non possa superare l'aliquota massima prevista per gli altri farmaci, mentre l'articolo 11 prescrive il loro inserimento in specifici prontuari farmaceutici elaborati dalla Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche e approvati dal Ministero della sanità.
        L'articolo 12 infine mira ad incentivare l'uso dei prodotti omeopatici nelle cure veterinarie, imponendo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale di un servizio veterinario omeopatico.
        L'articolo 13 prevede che il Governo presenti ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge.




Frontespizio Testo articoli