XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1432
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese milioni di
persone si rivolgono ogni anno, per la cura della salute, a
operatori medici e non medici, ricorrendo non solo alla
cosiddetta "medicina convenzionale", ma anche a forme di
medicina meno praticate, meno note in Italia, ma non per
questo di minore valore e interesse scientifico per la
prevenzione e la guarigione delle malattie.
Per "medicine complementari" si intendono, in opposizione
alle nozionidi medicina alternativa, discipline o prassi
mediche che rappresentano dei sistemi medici globali cui sono
sottintesi concetti teorici o filosofici in base ai quali la
malattia è considerata non tanto l'effetto dell'azione di
agenti esterni, quanto il risultato di uno squilibrio
dell'organismo.
Il crescente interesse verso le medicine complementari è
anche connesso ad una certa disaffezione nei confronti della
medicina convenzionale, il cui straordinario sviluppo
tecnologico si è tradotto in un innegabile successo sul piano
medico-tecnico, a completo discapito del rapporto
terapeuta-paziente. Inoltre, l'arsenale farmaceutico su cui si
basa la medicina convenzionale è certamente efficace, ma
riguarda soprattutto la sintomatologia acuta e comporta spesso
effetti indesiderabili se non addirittura gravi stati di
dipendenza.
Si osserva quindi una tendenza verso una medicina più
umana, che tenga conto dell'essere umano in quanto tale e non
solo della sua patologia; di qui il ritorno dell'interesse per
le terapie tradizionali e per farmaci "dolci" il cui obiettivo
è non tanto quello di distruggere l'agente patogeno, quanto di
restituire al corpo umano la reattività individuale per
combattere la malattia.
Ciò non significa tuttavia che la medicina convenzionale e
quelle complementari si escludano a vicenda, ma anzi, al
contrario, esse possono integrarsi a tutto vantaggio dei
pazienti. Perché tale complementarità si realizzi in concreto
è necessario intervenire sull'elemento che esse hanno in
comune, ovvero il fatto di non essere riconosciute o di essere
riconosciute in modo differenziato dalle autorità mediche,
benché negli ultimi anni siano stati fatti tentativi per
avvicinare la medicina tradizionale a quelle complementari, da
una parte analizzando i pregiudizi di irrazionalità
scientifica con cui vengono bollate e, dall'altra, avviando
nella prassi esperienze di complementarità di trattamento.
Un intervento di regolazione del settore attraverso la
predisposizione di una legislazione quadro sulle medicine
complementari è auspicabile al fine di favorire la
complementarità e l'integrazione di diversi approcci
terapeutici, nonché valorizzare anche nel nostro Paese, in
analogia con gli altri Paesi dell'Unione europea, pratiche
terapeutiche che interessano milioni di cittadini.
La presente proposta di legge mira quindi a individuare un
nucleo organico di norme, che costituisca un riconoscimento
giuridico per determinate terapie complementari per la cura
della salute come l'omeopatia, la fitoterapia,
l'omotossicologia, l'agopuntura, l'antroposofia, la medicina
tradizionale cinese, l'ayurveda, in applicazione del
principio universale di libertà di scelta terapeutica.
L'articolo 1 fissa le finalità e l'oggetto della legge
ponendo l'accento sull'aspetto della formazione di base,
affidata alle università, formazione basata su insegnamenti
che sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
L'articolo 2 indica le modalità per la qualificazione
professionale dei medici. Il comma 2 garantisce, nel Consiglio
superiore di sanità, una rappresentanza dei settori
terapeutici complementari.
L'articolo 3 indica gli indirizzi terapeutici
complementari che vengono riconosciuti e che conseguentemente
permettono a chi li pratica di definire pubblicamente la
propria qualificazione professionale.
L'agopuntura è una forma di terapia medica che si avvale
della stimolazione di determinate zone cutanee per mezzo
dell'infissione di aghi metallici, con lo scopo di raggiungere
un equilibrio da qualsiasi causa alterato. Dal punto di vista
della cultura orientale le malattie sono dovute a un alterato
equilibrio "energetico" delle due manifestazioni, lo yin
e lo yang, dell'energia dell'universo, energia grazie
alla quale noi viviamo e la cui anormale o difficoltosa
circolazione nel nostro organismo genera lo stato morboso; gli
aghi, infissi nei punti di affioramento dei meridiani
energetici, fanno sì che si ristabilizzi la normale
circolazione energetica. Dal punto di vista della cultura
occidentale si suppone che l'agopuntura provochi una
stimolazione di neurorecettori, agendo per via diretta su
terminazioni libere di fibre nervose; tramite tale
stimolazione del sistema nervoso periferico si ha la
possibilità di agire, per via diretta, umorale o vascolare, su
un organo o apparato che frequentemente non è in relazione
topografica o metamerica con il punto cutaneo stimolato.
La fitoterapia è un sistema terapeutico che interviene
sulle malattie mediante la somministrazione di sostanze
vegetali, piante intere o parti di esse, piante allo stato
naturale o preparazioni da esse ricavate. La fitoterapia è la
medicina più conosciuta e utilizzata in Occidente, dove vanta
un'antica tradizione. Fino all'invenzione dei primi farmaci
nel XIX secolo, le preparazioni a base di piante erano infatti
i principali medicinali a disposizione, e la maggior parte
degli stessi farmaci sono stati sintetizzati a partire da noti
princìpi attivi contenuti nelle specie vegetali.
Caratteristica della fitoterapia è anche l'estrema
versatilità, perché tali e tante sono le proprietà delle
piante, che non esistono indicazioni terapeutiche privilegiate
e il suo campo di applicazione è pressoché totale.
L'omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla
legge dei simili formulato da S. Hahnemann all'inizio del
secolo XIX. La legge dei simili afferma che è possibile curare
un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano,
riproduce tutti i sintomi della sua malattia. La farmacologia
omeopatica classica è costituita da una serie di "rimedi"
tratti dal mondo minerale, vegetale e animale e di sintesi.
Ogni rimedio è stato singolarmente testato a dosi
sub-tossiche sull'uomo sano, attraverso la
sperimentazione patogenica pura, per evidenziare i sintomi
provocati. Il rimedio è poi somministrato al malato in dosi
più o meno attenuate, preparato attraverso un ben codificato
procedimento di fabbricazione, progressive diluizioni e
succussioni.
La medicina antropofisica è un ampliamento della medicina
convenzionale. Fu sviluppata a partire dal 1920 dal dottor
Rudof Steiner, fondatore dell'antroposofia, in collaborazione
con la dottoressa Ita Wagman e con altri medici.
L'antroposofia inaugura un metodo conoscitivo, fondato su una
propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che
stanno a fondamento delle manifestazioni della vita,
dell'anima e dello spirito nell'uomo e nella natura. Frutto di
tale ricerca è un'immagine integrata dell'uomo che permette di
valutare tutti gli aspetti in cui la vita umana si realizza.
Ciò rende possibile, tra l'altro, una concezione unitaria,
razionale e inevitabile di fisiologia, patologia e terapia. Il
medico che orienta la sua professione in senso antroposofico
si sforza di cogliere, assieme al paziente, il significato
della malattia riguardo alla sua evoluzione corporea, psichica
e spirituale, tenendo conto delle leggi intrinseche alla
biografia dell'uomo.
L'omotossicologia è una concezione innovativa
dell'omeopatia con un suo proprio corpus teorico e
metodologico e una sua caratteristica strategica terapeutica.
Per l'omotossicologia lo stato di salute è interpretato come
omeostasi dinamica; la malattia è interpretata come
espressione della lotta fisiologica dell'organismo che tende a
eliminare quelle omeo-tossine o stressor endogene ed esogene
che hanno superato la soglia di allarme. La terapia tende di
conseguenza a stimolare i meccanismi di disintossicazione
propri dell'organismo, incrementando la risposta immunitaria
specifica di ciascun soggetto.
Ayurveda in lingua sanscrita significa scienza della
vita. Ma ayurveda è anche definito il contatto del corpo
con lo spirito, l'unione attraverso cui si determina la durata
della vita, secondo il principio che tutto ciò che è materia
ed energia sia parte di un ordine cosmico assoluto dove tutto
vive in un'armoniosa sintonia, il microcosmo con il
macrocosmo, e dove anche l'uomo, pertanto, è iscritto in
questo rapporto universale. Ispirandosi ai Veda, i più
antichi libri sapienzali dell'India, l'ayurveda si
prende cura della salute della persona nella sua totalità.
Rispetto alla medicina occidentale l'ayurveda si fonda
su un concetto di salute molto più ampio, che non si
identifica solo con l'assenza della malattia ma con il
perfetto equilibrio dell'organismo. La medicina indiana
ritiene che l'origine della malattia sia da ricercarsi in
particolare nello squilibrio interno del corpo e che quindi la
diagnosi e la cura devono essere mirate esclusivamente a
ripristinare il corretto funzionamento dei processi
fisiologici e l'equilibrio delle energie vitali.
Per superare la diffidenza e a volte l'aperta ostilità dei
settori medici, ma anche per garantire ai cittadini la non
pericolosità di queste terapie nel rispetto dei diritti del
malato, l'articolo 4 prevede l'istituzione presso l'ordine dei
medici di sette registri degli operatori delle medicine
complementari, per la cui iscrizione sono indicati requisiti
soggettivi relativi agli studi effettuati ed ai titoli
conseguiti, così da fornire tali garanzie.
D'altronde gli operatori delle terapie complementari sono
professionisti seri, che hanno seguito studi approfonditi,
spesso all'estero, visto il modesto interesse del nostro Paese
a promuovere lo studio di tali discipline e la formazione di
tali professionalità.
Lo sviluppo di queste figure va incentivato non solo
perché, è in netta crescita il numero di pazienti che vi
ricorre, ma anche per le interessanti conseguenze
occupazionali che da tale sviluppo ne possono derivare. E'
noto a tutti che mentre la popolazione nazionale vede scendere
il tasso annuo di natalità, "invecchiando" progressivamente,
le università devono limitare, ricorrendo al numero chiuso, la
gran quantità di studenti che si iscrivono ogni anno alle
facoltà di medicina e chirurgia e quindi sarebbe opportuno
indirizzare i giovani verso diverse qualificazioni
professionali finalizzate alla cura della salute.
La Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche
di cui agli articoli 5 e 6 svolge l'importante compito del
riconoscimento dei titoli equipollenti di studio conseguiti
all'estero, il coordinamento della ricerca nel campo delle
terapie complementari e la sorveglianza sui relativi
indirizzi.
L'articolo 7, invece, riguarda l'istituzione dei corsi di
formazione post laurea e il riconoscimento delle scuole
di formazione privata ed istituisce la Commissione per la
formazione in terapie complementari che ha il compito di
definire l'iter di formazione degli operatori e l'esame
di qualificazione.
L'articolo 8 fissa i compiti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 9 istituisce per i sette indirizzi terapeutici
complementari che prevedono medicinali specifici, sette
commissioni tecniche incaricate di definire i criteri di
qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali necessari per la
pratica professionale.
Sulla base dei criteri e delle procedure fissate da questi
organi, composti da medici, farmacisti, ricercatori, esperti
in produzione e controllo dei medicinali in questione,
rappresentanti ministeriali e dei consumatori, il Ministero
della sanità procederà a definire le prove farmacologiche,
tossicologiche e cliniche ai fini dell'immissione in
commercio. Ci si augura che la procedura prevista dalla
presente proposta di legge per giungere ad una normativa
specifica per i medicinali complementari raggiunga lo scopo
per il quale è stata delineata così da allineare finalmente,
in questa materia, l'Italia ad altri Paesi dell'Unione
europea.
Per evitare che l'imposta sul valore aggiunto penalizzi
eccessivamente l'acquisto dei prodotti omeopatici,
antroposofici e fitoterapici, l'articolo 10 prevede che essa
non possa superare l'aliquota massima prevista per gli altri
farmaci, mentre l'articolo 11 prescrive il loro inserimento in
specifici prontuari farmaceutici elaborati dalla Commissione
permanente per le innovazioni terapeutiche e approvati dal
Ministero della sanità.
L'articolo 12 infine mira ad incentivare l'uso dei
prodotti omeopatici nelle cure veterinarie, imponendo alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale di un
servizio veterinario omeopatico.
L'articolo 13 prevede che il Governo presenti ogni anno al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
legge.