XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1419
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riproduce integralmente il testo del disegno di legge recante
"Nuova regolamentazione delle attività di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli
informatori scientifici del farmaco" approvato dal Senato
della Repubblica, nel corso della XIII legislatura, il 25
gennaio 2001 (atto Senato n. 478).
La proposta di legge tiene conto delle disposizioni in
materia contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, che danno attuazione alla direttiva 92/28/CEE concernente
la pubblicità dei medicinali per uso umano. A tale decreto la
presente proposta di legge non si sovrappone, disciplinando
aspetti da questo non considerati o prevedendo opportune
integrazioni su aspetti disciplinati solo su un piano
generale.
Considerate l'importanza e la delicatezza dell'attività di
informazione scientifica sui farmaci, la proposta di legge si
pone l'obiettivo di delineare la figura, il ruolo ed i compiti
dell'informatore scientifico del farmaco, la natura giuridica
del rapporto tra le industrie farmaceutiche e l'informatore ed
il profilo professionale degli addetti al settore.
La proposta di legge, all'articolo 2, definisce il ruolo
dell'informatore scientifico del farmaco come colui che "porta
a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui
farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento".
L'articolo 3 prevede l'utilizzo, da parte delle industrie
farmaceutiche, degli informatori scientifici del farmaco, i
quali sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle
notizie fornite loro alle aziende.
Gli articoli successivi, dal 4 al 17 disciplinano la
costituzione dei collegi degli informatori scientifici del
farmaco e del Consiglio nazionale dei collegi dei suddetti
informatori, le procedure elettorali ed i requisiti richiesti
per l'iscrizione all'albo professionale.
Gli articoli dal 18 al 23 disciplinano le sanzioni
disciplinari e le modalità di tenuta dell'albo.
Gli articoli 24, 25 e 26, recano, rispettivamente, norme
transitorie, finanziarie e per l'emanazione del regolamento di
attuazione della legge.