XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1419




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo del disegno di legge recante "Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco" approvato dal Senato della Repubblica, nel corso della XIII legislatura, il 25 gennaio 2001 (atto Senato n. 478).
        La proposta di legge tiene conto delle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che danno attuazione alla direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. A tale decreto la presente proposta di legge non si sovrappone, disciplinando aspetti da questo non considerati o prevedendo opportune integrazioni su aspetti disciplinati solo su un piano generale.
        Considerate l'importanza e la delicatezza dell'attività di informazione scientifica sui farmaci, la proposta di legge si pone l'obiettivo di delineare la figura, il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, la natura giuridica del rapporto tra le industrie farmaceutiche e l'informatore ed il profilo professionale degli addetti al settore.
        La proposta di legge, all'articolo 2, definisce il ruolo dell'informatore scientifico del farmaco come colui che "porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento".
        L'articolo 3 prevede l'utilizzo, da parte delle industrie farmaceutiche, degli informatori scientifici del farmaco, i quali sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro alle aziende.
        Gli articoli successivi, dal 4 al 17 disciplinano la costituzione dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e del Consiglio nazionale dei collegi dei suddetti informatori, le procedure elettorali ed i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale.
        Gli articoli dal 18 al 23 disciplinano le sanzioni disciplinari e le modalità di tenuta dell'albo.
        Gli articoli 24, 25 e 26, recano, rispettivamente, norme transitorie, finanziarie e per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge.




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