XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1412
Onorevoli Colleghi! - Per circostanze naturali,
chiaramente intuibili, i grandi invalidi di guerra oggi sono
in progressiva diminuzione, soprattutto riguardo ai portatori
di menomazioni gravissime, mentre la media dei grandi invalidi
per causa di servizio rimane costante, con un lieve incremento
nel comparto dei gravissimi.
Le due categorie, pur con distinti trattamenti
pensionistici, fruiscono praticamente di una identica
normativa in materia di assegni accessori. Di tali assegni
fanno parte quelli per assistenza ed accompagnamento
attribuiti agli invalidi di prima categoria in misura
proporzionale alla rilevanza delle distinte menomazioni. Per
le particolari necessità di assistenza di cui necessitano, i
più gravi, con invalidità comprese tra le lettere A) ed E),
numero 1), delle "superinvalidità" (tabella E, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e
successive modificazioni), ottengono, a domanda ed in aggiunta
a tale indennità, l'assegnazione di un militare in servizio
obbligatorio di leva con incarico di accompagnatore di grande
invalido.
Oltre questo accompagnatore, i più gravi possono chiederne
altri due ed in alternativa l'attribuzione di integrazioni
economiche sostitutive, d'importo e numero stabiliti in
relazione al grado di menomazione: il gravissimo può quindi
decidere di valersi, oltre che dell'indennità di assistenza ed
accompagnamento e dell'accompagnatore di base, anche
dell'apporto di altri due accompagnatori o di un
accompagnatore e di una integrazione economica o soltanto
delle due integrazioni economiche.
L'accompagnatore svolge la propria funzione in relazione
alla menomazione del grande invalido, tant'è che lo stesso
Ministero della difesa, per dare al servizio consistenza e
flessibilità aderenti alle molteplici situazioni e condizioni,
lo ha regolamentato con una serie di disposizioni che
integrano e completano la norma. Secondo le circostanze,
l'accompagnatore può fungere d'autista e/o persona di fiducia,
aiutare nell'adempimento dei quotidiani atti della vita e/o
nel mantenimento di normali rapporti di relazione o, come nel
caso dell'invalido mentale grave, nell'inserimento
socio-familiare, pur se in un rapporto di continua
sorveglianza e sotto la responsabilità di un tutore; può,
infine, per situazioni di particolare necessità, essere
autorizzato a consumare i pasti ed a pernottare presso
l'abitazione del grande invalido.
Ultimamente, per carenza di giovani in servizio
obbligatorio di leva, diminuendo con il numero dei militari,
anche i disponibili a ricoprire quest'incarico, tra l'altro
volontario, gli invalidi sono stati man mano costretti ad
optare, in luogo del secondo e terzo accompagnatore, per le
integrazioni economiche sostitutive, conciliando l'assistenza
e l'aiuto dell'accompagnatore di base con personale civile
assunto in proprio. Così, nella quasi totalità dei casi, si è
venuto a configurare un sistema complesso che esplica la
propria funzione attraverso la sintesi di più elementi, il cui
fondamento sta nell'accompagnatore di base: più grave è la
menomazione, maggiore e più significativo ne è l'apporto, sia
in termini di partecipazione che di prestazioni, mentre le
integrazioni concorrono al completamento temporale e
sostanziale della globalità dell'intervento.
Dalla fine dell'anno 2000, per carenza di militari il
Ministero della difesa riesce ad evadere soltanto le richieste
con segnalazione nominativa del militare accompagnatore,
lasciando la massa degli aventi titolo, in particolare
gravissimi e gravi, in enormi disagi e difficoltà.
Sistemi alternativi per sostituire un aiuto così costante
e flessibile possono individuarsi soltanto nell'erogazione di
assegni economici attribuiti in relazione alle specifiche
necessità personali, cui fino ad oggi l'accompagnatore era
tenuto a provvedere, caso per caso, in funzione anche della
situazione familiare del grande invalido.
Purtroppo, il problema della mancanza di militari è
esploso all'improvviso sul finire della trascorsa legislatura
e soltanto indirettamente, durante l'attuazione del "nuovo
modello di difesa", per la mancata corrispondenza tra
proiezioni e dato reale e per l'imprevista carenza di idonei
al servizio militare volontario, si è dovuto tamponare con il
personale in servizio militare di leva obbligatoria.
Che, con la progressiva scomparsa della leva obbligatoria,
sarebbero sorte difficoltà era stato già evidenziato dalle
associazioni di categoria, che avevano sollecitato i
rappresentanti delle diverse parti politiche ad interessarsene
fin dal 1999 (proposte di legge nn. 5995, 6200 e 6701),
promuovendo la redazione di un testo, approvato poi in tutta
fretta dalla Commissione lavoro pubblico e privato della
Camera dei deputati e non esaminato in Assemblea a causa della
fine legislatura, che può rappresentare un utile punto di
partenza per snellire i lavori ed abbreviare i tempi; a tale
proposito possono, infatti, essere utilizzati tutti i dati a
suo tempo resi disponibili, in occasione della discussione
sulla proposta di legge n. 5995 in Commissione lavoro, dal
Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa.
Necessita, comunque, provvedere con urgenza a tale,
purtroppo, prevedibile carenza di militari in servizio
obbligatorio di leva che espone a grave disagio cittadini,
particolarmente meritevoli nei confronti della Nazione, per
non aggravarne le condizioni, in molti casi già ad un minimo
vitale.
Si tratta, quindi, per un verso di mettere mano ad un
lavoro già iniziato nella trascorsa legislatura, con il
vantaggio di possedere i dati di riferimento necessari ed uno
stanziamento iniziale di 30 miliardi di lire, anche se
disponibile in parte dal 2002 ed in parte dal 2003, per
l'altro, di approfondire e migliorare il testo precedente per
renderlo più aderente alle effettive necessità, considerando
prioritariamente i gravissimi ed i gravi, con invalidità
ascritte alle lettere A) ed A-bis) della tabella E
annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del
1978, e successive modificazioni con precedenza per coloro che
abbiano fruito di accompagnatore almeno una volta nei tre anni
antecedenti l'entrata in vigore della presente legge quindi
procedendo in ordine decrescente in modo da soddisfare entro
il 31 dicembre del 2005 tutti gli altri aventi diritto, fino a
comprendere gli ascritti dalla lettera B), numero 1), alla
lettera E), numero 1), della riferita tabella, con priorità
per le menomazioni a maggior contenuto invalidante, secondo
l'ordine di elencazione delle stesse e la data di
presentazione delle domande.
In definitiva, si tende a superare, nell'immediato per una
esigua minoranza di gravi e di gravissimi, una situazione
insostenibile, fornendo una prospettiva praticabile per una
progressiva e soddisfacente soluzione dell'intera
problematica, in piena aderenza alle tutele dovute alle due
categorie e senza appesantire di ulteriori incombenze
l'amministrazione, assicurando a questi grandi invalidi la
possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia,
capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto
delicato.
Nel quadro normativo in cui si colloca la presente
proposta di legge è necessario intervenire anche per adeguare
la legislazione in materia di assegni accessori dei grandi
invalidi per servizio già equiparati ai corrispondenti assegni
annessi alle pensioni di guerra dalla legge n. 13 del 1987 al
nuovo inquadramento fissato recentemente dall'articolo 3 della
legge 18 agosto 2000, n. 236, recante "Disposizioni varie in
materia di pensioni di guerra".
Con tale legge, le somme dovute per integrazione, a norma
dei commi quarto e quinto dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, sono state trasferite, limitatamente
alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, in un assegno di
superinvalidità non reversibile, di pari importo.
L'approvazione della presente proposta potrebbe, infatti,
creare confusione per l'esistenza di normative identiche in
materia di accertamento delle menomazioni, quantificazione del
grado invalidante e corrispondenti trattamenti accessori, ma
diversamente applicate in relazione alle somme corrisposte
quali integrazioni che, pur erogate nei medesimi importi, per
i soli grandi invalidi di guerra dal 18 agosto 2000 figurano
nell'assegno di superinvalidità.
Dopo un periodo di sufficiente sperimentazione dal 1987 al
2001, durato 14 anni, nel quale si è potuto non soltanto
constatare la similitudine e la corrispondenza delle gravi
invalidità per causa di guerra e per servizio, ma anche
verificarne, per quelle per servizio, la provenienza al 90 per
cento dal personale dei corpi militari, dei corpi
militarizzati, della polizia e dei vigili del fuoco (su un
totale di circa 6500 grandi invalidi per servizio, circa 5800
sono grandi invalidi per servizio militare ed equiparato, di
cui 3800 provenienti dalle forze armate e circa 2000 dalla
polizia e dalla protezione civile e soltanto 700 dai
dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni), è
opportuno, prendendo atto della similarità di rischio tra atto
bellico ed attività operativa della maggior parte di questo
personale, procedere alla definitiva unificazione dei
trattamenti accessori annessi alle pensioni dirette per causa
di guerra e per servizio.
La presente proposta, consta di 3 articoli.
L'articolo 1, composto di sei commi, stabilisce le
modalità di transizione verso la nuova situazione che si sta
profilando per la fine della leva obbligatoria, fissa gli
importi corrispondenti alle necessità di aiuto del grande
invalido, valutando qualità e complessità dell'intervento in
funzione della gravità delle menomazioni, distinte in quattro
fasce, corrispondenti ad invalidità similari per impegno e
attenzione richiesti:
a) al comma 1 si richiamano i princìpi generali
della legislazione in materia di assistenza ed accompagnamento
dei grandi invalidi per causa di guerra e categorie
equiparate, conservando durante la fase di transizione dalla
leva obbligatoria a quella volontaria il servizio
dell'accompagnatore militare di base;
b) al comma 2 prendendo atto sia delle crescenti
difficoltà della Difesa nel reperimento di militari in
servizio obbligatorio di leva cui attribuire l'incarico di
accompagnatore di grande invalido, sia della esiguità delle
risorse messe a disposizione per il 2002 ed il 2003, si
dispone l'attribuzione, in mancanza dell'accompagnatore
militare di base, di una indennità equivalente alle
fondamentali necessità di aiuto ed assistenza generica, a
cominciare dai gravissimi e dai gravi impossibilitati a
praticare alternative soddisfacenti, cui non sia stata evasa
la richiesta di assegnazione dell'accompagnatore militare;
c) al comma 3 si determinano le corrispondenze tra
menomazioni, singole o raggruppate per fasce di esigenze
similari, con l'indicazione degli importi assegnati per
provvedere, in luogo dell'accompagnatore di base, alle
fondamentali necessità di assistenza ed accompagnamento;
d) al comma 4 si stabilisce, per gli anni 2002 e
2003, la non applicabilità ai suddetti importi
dell'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656;
e) al comma 5 si determinano, conformemente alla
scomparsa del personale in servizio di leva obbligatoria ed
alle risorse messe a disposizione, le procedure amministrative
per fare fronte ai residui stanziamenti in funzione delle
domande rimaste inevase, con criterio prioritario nei
confronti delle menomazioni ascritte alle lettere più alte e
fino ad esaurimento delle domande;
f) al comma 6 sono indicati gli enti cui compete
la liquidazione di detto assegno.
All'articolo 2, l'equiparazione degli importi degli
assegni accessori dei grandi invalidi per servizio agli
importi dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni
dirette dei grandi invalidi di guerra, come stabilita dalla
legge n. 13 del 1987, viene estesa alla normativa in materia
di assegni annessi alle pensioni di guerra, come recentemente
modificata dalla legge n. 236 del 2000, e, in considerazione
dell'assoluta identità normativa e di importi degli assegni
accessori annessi alle pensioni di guerra e per servizio,
definitivamente omogeneizzata e stabilmente agganciata ai
corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra di
prima categoria.
All'articolo 3, viene calcolato l'onere totale del
provvedimento normativo e stabilite le modalità di
finanziamento a carico dello Stato. Vengono anche indicate,
affinché non vadano disperse, le risorse a tal fine già
individuate e stanziate in bilancio per gli anni 2002 e
2003.