XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1411




        Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone una serie di misure che intendono promuovere a condizioni di particolare favore l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dai contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1983, e successive modificazioni, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.
        La legge n. 560 del 1993 si applica anche ad una serie di alloggi di proprietà delle ex aziende di Stato, a quelle non di servizio della società Ferrovie dello Stato Spa, ad alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge n. 841 del 1950.
        La ratio della legge n. 560 del 1993 è chiaramente definita dal comma 5 dell'articolo 1 della stessa, che stabilisce che "L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore".
        La legge n. 560 del 1993 sancisce comunque che per gli assegnatari o loro familiari conviventi che possiedono determinati requisiti specificati dalla legge siano stabilite condizioni di particolare favore relative alle modalità e alla determinazione del pagamento per l'acquisto dei citati alloggi.
        L'articolo 1, comma 3, della stessa legge stabilisce che siano esclusi dalle norme della legge gli alloggi "soggetti ai vincoli di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni", le cui disposizioni sono riconfluite nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Tale normativa stabilisce particolari misure di tutela per beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, comprese le opere la cui esecuzione risalga ad un periodo superiore a cinquanta anni. Ciò ha finito in molti casi per determinare situazioni nelle quali nel medesimo condominio una serie di alloggi sono stati alienati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 560 del 1993 e altri invece sono incappati nei vincoli della medesima legge.
        Sia chiaro, gli enti gestori non sono inibiti ad alienare gli alloggi che rientrano nella sopracitata fattispecie, ma è certo che non possono in questi casi applicare le particolari condizioni previste dalla legge n. 560 del 1993. Ciò determina una situazione di evidente incongruità che non ha niente a che vedere con le sacrosante esigenze di tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese. Si deve per di più precisare che la presente proposta di legge riguarda solamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile e non altri beni culturali, artistici e monumentali.
        Per porre fine a questa situazione ostativa che frustra le legittime aspettative degli assegnatari si prevede una modifica all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, con la previsione di una aggiunta e una specificazione allo stesso articolo, che stabilisce un'eccezione per gli alloggi che, sia pure rientrando nella fattispecie prevista dalla legge n. 1089 del 1939, ed ora dal testo unico n. 490 del 1999, siano ricompresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni.
        La presente proposta di legge si compone quindi del solo articolo 1, che reca la modifica dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993.




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