XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1411
Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 1993, n.
560, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica" dispone una serie di misure
che intendono promuovere a condizioni di particolare favore
l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con
concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti
pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dai
contributi dei lavoratori ai sensi della legge n. 60 del 1983,
e successive modificazioni, da enti pubblici territoriali,
nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai loro
consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
regionale.
La legge n. 560 del 1993 si applica anche ad una serie di
alloggi di proprietà delle ex aziende di Stato, a quelle non
di servizio della società Ferrovie dello Stato Spa, ad alloggi
acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge n. 841
del 1950.
La ratio della legge n. 560 del 1993 è chiaramente
definita dal comma 5 dell'articolo 1 della stessa, che
stabilisce che "L'alienazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la
realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale
settore".
La legge n. 560 del 1993 sancisce comunque che per gli
assegnatari o loro familiari conviventi che possiedono
determinati requisiti specificati dalla legge siano stabilite
condizioni di particolare favore relative alle modalità e alla
determinazione del pagamento per l'acquisto dei citati
alloggi.
L'articolo 1, comma 3, della stessa legge stabilisce che
siano esclusi dalle norme della legge gli alloggi "soggetti ai
vincoli di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni", le cui disposizioni sono
riconfluite nel testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Tale normativa stabilisce
particolari misure di tutela per beni mobili e immobili che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico, comprese le opere la cui esecuzione risalga ad un
periodo superiore a cinquanta anni. Ciò ha finito in molti
casi per determinare situazioni nelle quali nel medesimo
condominio una serie di alloggi sono stati alienati
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n.
560 del 1993 e altri invece sono incappati nei vincoli della
medesima legge.
Sia chiaro, gli enti gestori non sono inibiti ad alienare
gli alloggi che rientrano nella sopracitata fattispecie, ma è
certo che non possono in questi casi applicare le particolari
condizioni previste dalla legge n. 560 del 1993. Ciò determina
una situazione di evidente incongruità che non ha niente a che
vedere con le sacrosante esigenze di tutela del patrimonio
artistico e culturale del Paese. Si deve per di più precisare
che la presente proposta di legge riguarda solamente gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad
abitazione civile e non altri beni culturali, artistici e
monumentali.
Per porre fine a questa situazione ostativa che frustra le
legittime aspettative degli assegnatari si prevede una
modifica all'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, con la
previsione di una aggiunta e una specificazione allo stesso
articolo, che stabilisce un'eccezione per gli alloggi che, sia
pure rientrando nella fattispecie prevista dalla legge n. 1089
del 1939, ed ora dal testo unico n. 490 del 1999, siano
ricompresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed
approvati dalle regioni.
La presente proposta di legge si compone quindi del solo
articolo 1, che reca la modifica dell'articolo 1, comma 3,
della legge n. 560 del 1993.