XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1378




        Onorevoli Colleghi! - La legge 27 dicembre 1953, n. 959 ha rappresentato uno dei primi interventi in favore delle zone montane, prevedendo un fondo comune finalizzato al progresso economico e sociale dei comuni, costituiti in consorzio obbligatorio o no, facenti parte dei previsti bacini imbriferi montani, nonché alla realizzazione di opere di sistemazione, di competenza non statale, attuate nel territorio degli stessi comuni.
        Tale fondo era alimentato con un indennizzo - denominato sovracanone - posto a carico delle imprese concessionarie di grandi derivazioni idriche per la produzione di forza motrice.
        La legge ha stabilito in lire 1.300 il sovracanone annuo a carico delle imprese concessionarie - rapportato alla potenza nominale media, espressa in chilowatt, risultante dall'atto di concessione - ma dando, contemporaneamente, facoltà ai comuni di chiedere in sostituzione dello stesso (e fino alla sua concorrenza) la fornitura di energia elettrica.
        La possibilità di avere in cambio una significativa fornitura poggiava, quindi, sul rapporto tra entità del sovracanone ed il costo del chilowatt, rapporto che è andato sempre più assottigliandosi, nonostante le normative che, nel corso del tempo, hanno cercato di "aggiornarlo", ma senza particolare successo.
        Al fine di rendere attuale il rapporto in questione, sostenendo effettivamente le realtà montane, la presente proposta di legge intende modificare la base di calcolo del sovracanone, pur mantenendo inalterati gli adeguamenti biennali previsti dalla successiva legge n. 925 del 1980.




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