XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1378
Onorevoli Colleghi! - La legge 27 dicembre 1953, n. 959
ha rappresentato uno dei primi interventi in favore delle zone
montane, prevedendo un fondo comune finalizzato al progresso
economico e sociale dei comuni, costituiti in consorzio
obbligatorio o no, facenti parte dei previsti bacini imbriferi
montani, nonché alla realizzazione di opere di sistemazione,
di competenza non statale, attuate nel territorio degli stessi
comuni.
Tale fondo era alimentato con un indennizzo - denominato
sovracanone - posto a carico delle imprese concessionarie di
grandi derivazioni idriche per la produzione di forza
motrice.
La legge ha stabilito in lire 1.300 il sovracanone annuo a
carico delle imprese concessionarie - rapportato alla potenza
nominale media, espressa in chilowatt, risultante dall'atto di
concessione - ma dando, contemporaneamente, facoltà ai comuni
di chiedere in sostituzione dello stesso (e fino alla sua
concorrenza) la fornitura di energia elettrica.
La possibilità di avere in cambio una significativa
fornitura poggiava, quindi, sul rapporto tra entità del
sovracanone ed il costo del chilowatt, rapporto che è andato
sempre più assottigliandosi, nonostante le normative che, nel
corso del tempo, hanno cercato di "aggiornarlo", ma senza
particolare successo.
Al fine di rendere attuale il rapporto in questione,
sostenendo effettivamente le realtà montane, la presente
proposta di legge intende modificare la base di calcolo del
sovracanone, pur mantenendo inalterati gli adeguamenti
biennali previsti dalla successiva legge n. 925 del 1980.