XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1372




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende abrogare le norme che impongono il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa. La normativa vigente, emanata nel lontano 1938 (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni), con l'approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni nel 1936 (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), includeva il servizio radiotelevisivo nei servizi di esclusiva competenza dello Stato. Dimensione ribadita nel successivo testo unico in materia postale del 1973 (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156). La Corte costituzionale con sentenza n. 225 del 1974 dichiarava l'incostituzionalità del vigente regime di monopolio pubblico.
        Il legislatore, con l'articolo 15 della legge n. 103 del 1975, individuava nel canone di abbonamento una delle fonti per realizzare un'efficiente ed economica gestione dei servizi di diffusione dei programmi radiofonici e televisivi. I fatti contraddicono tale previsione in quanto il canone si è confermato come strumento distorsivo del mercato e motore di inefficienze e diseconomie senza precedenti.
        La presente proposta di legge trae ulteriore forza e legittimazione dall'esito di quesiti referendari riguardanti il servizio pubblico che palesavano la volontà di eliminare una grave anomalia nel mercato delle telecomunicazioni obbligando la RAI-Radiotelevisione italiana Spa a confrontarsi con le regole del mercato e della corretta gestione aziendale.
        In tale quadro segnaliamo un ulteriore elemento distorsivo del mercato, ovvero l'articolo 42 della legge n. 448 del 1998, che concede al concessionario pubblico un minore onere di 120 miliardi di lire nella corresponsione del canone di concessione. Non vi è alcuna ragione perché nell'ordinamento sopravviva una norma palesemente incompatibile con le direttive dell'Unione europea sulle agevolazioni per le emittenti televisive ed in palese contrasto con i princìpi della concorrenza.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, prevede l'abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione nonché della relativa tassa di concessione governativa inerente al libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive. Il comma 2 abroga gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
        Con l'articolo 2 della proposta di legge si intende abrogare l'articolo 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone una diminuzione dell'onere per la concessione pubblica pari a 120 miliardi di lire.
        L'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge.




Frontespizio Testo articoli