XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1372
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende abrogare le norme che impongono il pagamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione,
nonché della relativa tassa di concessione governativa. La
normativa vigente, emanata nel lontano 1938 (regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni), con
l'approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni
nel 1936 (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), includeva
il servizio radiotelevisivo nei servizi di esclusiva
competenza dello Stato. Dimensione ribadita nel successivo
testo unico in materia postale del 1973 (decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156). La Corte
costituzionale con sentenza n. 225 del 1974 dichiarava
l'incostituzionalità del vigente regime di monopolio
pubblico.
Il legislatore, con l'articolo 15 della legge n. 103 del
1975, individuava nel canone di abbonamento una delle fonti
per realizzare un'efficiente ed economica gestione dei servizi
di diffusione dei programmi radiofonici e televisivi. I fatti
contraddicono tale previsione in quanto il canone si è
confermato come strumento distorsivo del mercato e motore di
inefficienze e diseconomie senza precedenti.
La presente proposta di legge trae ulteriore forza e
legittimazione dall'esito di quesiti referendari riguardanti
il servizio pubblico che palesavano la volontà di eliminare
una grave anomalia nel mercato delle telecomunicazioni
obbligando la RAI-Radiotelevisione italiana Spa a confrontarsi
con le regole del mercato e della corretta gestione
aziendale.
In tale quadro segnaliamo un ulteriore elemento distorsivo
del mercato, ovvero l'articolo 42 della legge n. 448 del 1998,
che concede al concessionario pubblico un minore onere di 120
miliardi di lire nella corresponsione del canone di
concessione. Non vi è alcuna ragione perché nell'ordinamento
sopravviva una norma palesemente incompatibile con le
direttive dell'Unione europea sulle agevolazioni per le
emittenti televisive ed in palese contrasto con i princìpi
della concorrenza.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1,
prevede l'abolizione del canone di abbonamento alle
radioaudizioni ed alla televisione nonché della relativa tassa
di concessione governativa inerente al libretto di iscrizione
alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle
diffusioni televisive. Il comma 2 abroga gli articoli 15, 16 e
17 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Con l'articolo 2 della proposta di legge si intende
abrogare l'articolo 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che dispone una diminuzione dell'onere per la concessione
pubblica pari a 120 miliardi di lire.
L'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della
legge.