XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1370
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende riconoscere al personale ex dipendente delle Ferrovie
dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 il diritto
ad avere conteggiati, sia sul trattamento pensionistico che
sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita, gli aumenti
derivanti dal contratto triennale vigente al momento del
collocamento in quiescenza.
Si tratta della questione relativa alla "unicità dei
contratti triennali del pubblico impiego", venutasi a creare
in conseguenza della distinzione tra le date di decorrenza dei
contratti medesimi ai fini giuridici ed economici, questione
che ha dato origine ad un vasto contenzioso giudiziario.
Le norme emanate dal legislatore in conseguenza di
sentenze dei tribunali amministrativi regionali, della corte
dei conti e della magistratura ordinaria, che hanno previsto
tale diritto solo ad alcuni comparti della pubblica
amministrazione, hanno, di fatto, acutizzato i motivi del
contendere per le categorie cui tale riconoscimento veniva
ingiustificatamente precluso.
Sebbene la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2249 del 2
giugno 1977, stabiliva che "le parti contraenti degli accordi
del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere
dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale
dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di
validità contrattuale", con il decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, il suddetto diritto veniva
riconosciuto solo ad alcune categorie di pubblici
dipendenti.
Peraltro, la legge 29 marzo 1983, n. 93, aveva introdotto
il principio della omogeneità del trattamento economico per
tutti i destinatari degli accordi contrattuali; tale principio
di uniformità veniva applicato dal tribunale amministrativo
del Lazio, III sezione, con la sentenza n. 622 del 10 maggio
1985, che così disponeva: "destinatari degli accordi sono
tutti quelli che in servizio alla data di inizio di validità
dei contratti, sia che rimangano in servizio nell'intero
triennio sia che vengano collocati in quiescenza; l'eventuale
estensione riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli
stessi".
Il riconoscimento di tale diritto aveva luogo con i
decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
209, e 8 maggio 1987, n. 266, riferiti rispettivamente al
comparto scuola e al comparto dei Ministeri, delle aziende e
delle amministrazioni autonome dello Stato, in pratica a tutto
il settore del pubblico impiego, con la sola eccezione dei
dipendenti dell'allora Ente Ferrovie dello Stato.
Questa ingiustificata preclusione deriva da una
disattenzione del legislatore che, in presenza della
privatizzazione delle Ferrovie dello Stato e del rapporto di
impiego del personale in servizio, non ha considerato che i
pensionati delle Ferrovie dello Stato, erano titolari dello
status di "pensionati pubblici" gestiti dal Tesoro e,
come tali, titolari di quel diritto che sarebbe stato
riconosciuto due anni dopo a tutti gli altri dipendenti
pubblici, per effetto dell'articolo 21 della legge 17 maggio
1985, n. 210, ai sensi del quale l'ordinamento previdenziale
ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere
regolato dalle leggi in vigore.
Con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il triennio 1990-1992, tale diritto veniva
espressamente esteso anche al personale dell'allora Ente
ferrovie dello Stato, senza peraltro alcun riferimento al
periodo pregresso, con conseguente penalizzazione per i
lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti, ovvero
in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989,
situazione questa ripetutasi anche in occasione del rinnovo
del contratto di lavoro 1993-1995, sottoscritto il 18 novembre
1994, non più soggetto alla legge, bensì ad un'intesa tra le
parti, essendo nel frattempo avvenuta la trasformazione
dell'Ente Ferrovie dello Stato in Ferrovie dello Stato Spa.
La questione veniva poi condizionata negativamente dalla
circolare del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato - n. 72 del 15 febbraio 1987, che stabiliva: "ai fini
corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale
statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale
triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione
trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^
gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati at
nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere
attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento
rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987
comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che
resteranno pertanto assorbiti".
La disposizione citata veniva applicata a tutto il
comparto pubblico, inclusi i ferrovieri, ma solo relativamente
al periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale, ovvero
in vigenza del contratto 1990-1992.
Con circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7
luglio 1989, tali diritti, quand'anche riconosciuti, subirono
una ulteriore limitazione, stante la previsione in essa
contenuta per la quale l'unicità dei contratti nell'arco del
triennio doveva intendersi riferita ai soli fini pensionistici
e non a quelli della buonuscita.
Tale disposizione, contestata prontamente in sede
giudiziaria, ha prodotto decine di sentenze a favore dei
lavoratori relativamente al riconoscimento del diritto al
ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti
contrattuali concessi nel triennio.
La presente proposta di legge, sulla base di quanto
esposto, non persegue interessi corporativi ma intende
eliminare una ingiustificata disparità di "trattamento
economico-previdenziale" tra ex pubblici dipendenti in
pensione.
L'articolo 1 prevede che il personale già dipendente
dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ente
Ferrovie dello Stato quindi Ferrovie dello Stato Spa, cessato
dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali
succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di
pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto
alla data di cessazione dal servizio, nelle misure e con le
decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate per il
personale in servizio nell'arco del triennio e che gli aumenti
stipendiali concessi dopo la data del collocamento in
quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale, sono validi
sia per il ricalcolo della pensione che della buonuscita. Tali
disposizioni si applicano anche ai dipendenti cessati dal
servizio entro il 1^ novembre 1992 nella vigenza triennale del
contratto collettivo 1990-1992 con l'inclusione di tutti i
benefìci previsti al punto 4 dell'articolo 37 dello stesso
contratto (articolo 2).
L'articolo 2 stabilisce altresì che gli aumenti
stipendiali concessi dopo il collocamento in quiescenza e
durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli
aumenti perequativi delle pensioni e non vengono riassorbiti,
contrariamente a quanto stabilito dalla citata circolare n. 72
del 15 febbraio 1987 della Ragioneria generale dello Stato.
L'articolo 3 statuisce l'estinzione d'ufficio alla data di
entrata in vigore della legge dei giudizi pendenti aventi per
oggetto l'applicazione dei benefìci previsti.
L'articolo 4 stabilisce le fonti di finanziamento della
legge.
L'articolo 5 definisce la data di entrata in vigore della
legge.