XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1370




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riconoscere al personale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 il diritto ad avere conteggiati, sia sul trattamento pensionistico che sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita, gli aumenti derivanti dal contratto triennale vigente al momento del collocamento in quiescenza.
        Si tratta della questione relativa alla "unicità dei contratti triennali del pubblico impiego", venutasi a creare in conseguenza della distinzione tra le date di decorrenza dei contratti medesimi ai fini giuridici ed economici, questione che ha dato origine ad un vasto contenzioso giudiziario.
        Le norme emanate dal legislatore in conseguenza di sentenze dei tribunali amministrativi regionali, della corte dei conti e della magistratura ordinaria, che hanno previsto tale diritto solo ad alcuni comparti della pubblica amministrazione, hanno, di fatto, acutizzato i motivi del contendere per le categorie cui tale riconoscimento veniva ingiustificatamente precluso.
        Sebbene la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2249 del 2 giugno 1977, stabiliva che "le parti contraenti degli accordi del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità contrattuale", con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, il suddetto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune categorie di pubblici dipendenti.
        Peraltro, la legge 29 marzo 1983, n. 93, aveva introdotto il principio della omogeneità del trattamento economico per tutti i destinatari degli accordi contrattuali; tale principio di uniformità veniva applicato dal tribunale amministrativo del Lazio, III sezione, con la sentenza n. 622 del 10 maggio 1985, che così disponeva: "destinatari degli accordi sono tutti quelli che in servizio alla data di inizio di validità dei contratti, sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza; l'eventuale estensione riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi".
        Il riconoscimento di tale diritto aveva luogo con i decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e 8 maggio 1987, n. 266, riferiti rispettivamente al comparto scuola e al comparto dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome dello Stato, in pratica a tutto il settore del pubblico impiego, con la sola eccezione dei dipendenti dell'allora Ente Ferrovie dello Stato.
        Questa ingiustificata preclusione deriva da una disattenzione del legislatore che, in presenza della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato e del rapporto di impiego del personale in servizio, non ha considerato che i pensionati delle Ferrovie dello Stato, erano titolari dello status di "pensionati pubblici" gestiti dal Tesoro e, come tali, titolari di quel diritto che sarebbe stato riconosciuto due anni dopo a tutti gli altri dipendenti pubblici, per effetto dell'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ai sensi del quale l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore.
        Con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992, tale diritto veniva espressamente esteso anche al personale dell'allora Ente ferrovie dello Stato, senza peraltro alcun riferimento al periodo pregresso, con conseguente penalizzazione per i lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti, ovvero in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989, situazione questa ripetutasi anche in occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-1995, sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge, bensì ad un'intesa tra le parti, essendo nel frattempo avvenuta la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in Ferrovie dello Stato Spa.
        La questione veniva poi condizionata negativamente dalla circolare del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - n. 72 del 15 febbraio 1987, che stabiliva: "ai fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987 comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti".
        La disposizione citata veniva applicata a tutto il comparto pubblico, inclusi i ferrovieri, ma solo relativamente al periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale, ovvero in vigenza del contratto 1990-1992.
        Con circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989, tali diritti, quand'anche riconosciuti, subirono una ulteriore limitazione, stante la previsione in essa contenuta per la quale l'unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi riferita ai soli fini pensionistici e non a quelli della buonuscita.
        Tale disposizione, contestata prontamente in sede giudiziaria, ha prodotto decine di sentenze a favore dei lavoratori relativamente al riconoscimento del diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio.
        La presente proposta di legge, sulla base di quanto esposto, non persegue interessi corporativi ma intende eliminare una ingiustificata disparità di "trattamento economico-previdenziale" tra ex pubblici dipendenti in pensione.
        L'articolo 1 prevede che il personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ente Ferrovie dello Stato quindi Ferrovie dello Stato Spa, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio, nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate per il personale in servizio nell'arco del triennio e che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data del collocamento in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione che della buonuscita. Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti cessati dal servizio entro il 1^ novembre 1992 nella vigenza triennale del contratto collettivo 1990-1992 con l'inclusione di tutti i benefìci previsti al punto 4 dell'articolo 37 dello stesso contratto (articolo 2).
        L'articolo 2 stabilisce altresì che gli aumenti stipendiali concessi dopo il collocamento in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni e non vengono riassorbiti, contrariamente a quanto stabilito dalla citata circolare n. 72 del 15 febbraio 1987 della Ragioneria generale dello Stato.
        L'articolo 3 statuisce l'estinzione d'ufficio alla data di entrata in vigore della legge dei giudizi pendenti aventi per oggetto l'applicazione dei benefìci previsti.
        L'articolo 4 stabilisce le fonti di finanziamento della legge.
        L'articolo 5 definisce la data di entrata in vigore della legge.




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