XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1362
Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta
di legge consiste nella rimozione della materiale
impossibilità di licenziare, attualmente prevista, per le
imprese con più di quindici dipendenti, dall'articolo 18 dello
statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300). In caso
di licenziamento, infatti, spetta al giudice del lavoro
stabilire, una volta che il provvedimento venga impugnato, se
ricorrano o meno la giusta causa o il giustificato motivo. A
quel punto, il giudice può decretare la reintegrazione,
annullando il provvedimento di licenziamento e tutte le sue
conseguenze. In pratica, questa norma, non avendo tenuto conto
del fatto che, quali che siano le motivazioni, con il
licenziamento diviene chiara la rottura di un rapporto di
fiducia tra datore di lavoro e lavoratore - con il conseguente
venir meno di un fattore determinante per la vita delle
imprese di minori dimensioni - ha finito per instaurare un
regime che si è rivelato per le piccole imprese (tali sono
anche le imprese con sedici o più lavoratori) un vero e
proprio disincentivo alla assunzione in generale ed al
superamento dei quindici dipendenti in particolare.
L'approvazione della presente proposta di legge, invece,
determinerebbe per tutte le imprese l'applicazione del regime
vigente per quelle che non superano i quindici dipendenti.
Anche per tali aziende, in caso di impugnazione del
licenziamento da parte del lavoratore, è il giudice a
stabilire se sussistano o meno le condizioni di giusta causa o
giustificato motivo, ma la "sanzione" prevista per il datore
di lavoro consiste o nella riassunzione (comunque meno onerosa
del reintegro) o, in alternativa, nella corresponsione di una
indennità monetaria pari da 2,5 a 6 volte la retribuzione
mensile.