XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1351




        Onorevoli Colleghi! - I contributi di bonifica sono considerati dalla Cassazione come tributi.
        La cognizione delle controversie inerenti la loro debenza o meno è quindi devoluta ai tribunali, per quanto disposto dall'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile. Ciò comporta peraltro una denegata giustizia perché i contribuenti, per far affermare il loro buon diritto a non pagare, dovrebbero - anche solo per iniziare le cause - sborsare somme superiori all'entità dei contributi pretesi dai consorzi. La competenza esclusiva dei tribunali in materia di imposte e tasse costituisce un residuo storico dello Stato post-unitario, allorché solo i giudici di tribunale godevano della guarentigia dell'inamovibilità. Ma nell'ordinamento giudiziario odierno non ha più ragion d'essere e - quanto ai contributi di bonifica - la ragione storica si assomma ad una ragione di equità e giustizia.




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