XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1351
Onorevoli Colleghi! - I contributi di bonifica sono
considerati dalla Cassazione come tributi.
La cognizione delle controversie inerenti la loro debenza
o meno è quindi devoluta ai tribunali, per quanto disposto
dall'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura
civile. Ciò comporta peraltro una denegata giustizia perché i
contribuenti, per far affermare il loro buon diritto a non
pagare, dovrebbero - anche solo per iniziare le cause -
sborsare somme superiori all'entità dei contributi pretesi dai
consorzi. La competenza esclusiva dei tribunali in materia di
imposte e tasse costituisce un residuo storico dello Stato
post-unitario, allorché solo i giudici di tribunale godevano
della guarentigia dell'inamovibilità. Ma nell'ordinamento
giudiziario odierno non ha più ragion d'essere e - quanto ai
contributi di bonifica - la ragione storica si assomma ad una
ragione di equità e giustizia.