XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1346




        Onorevoli Colleghi! - La sentenza n. 13/2000 della Corte di cassazione a sezioni unite ha interpretato l'articolo 600-ter del codice penale, che punisce - in modo limitativo - l'utilizzo dei minori nella produzione di materiale pornografico. A giudizio della Suprema Corte, infatti, il termine "sfruttamento" - utilizzato dal legislatore - implica necessariamente il fine di lucro.
        La Corte di cassazione ha ritenuto - quindi - che la lettera della norma tuteli l'immagine del minore, vietando tutte le possibili forme di divulgazione di questa a fine economico.
        Detta interpretazione, che ovviamente la lettera della legge autorizza, impone una riflessione più approfondita e richiede un urgente intervento da parte del legislatore volto a modificare l'attuale disciplina.
        Si propone, pertanto, di modificare la disciplina vigente in materia di sfruttamento della prostituzione minorile che allo stato punisce solo le condotte che prevedono come corrispettivo per atti sessuali con minori denaro o altra utilità economica, prevedendo la soppressione del termine "economica", che rischia di circoscrivere in modo troppo restrittivo il raggio d'azione della norma.
        Si propone, infine, di modificare il termine "sfrutta" con quello più vasto e maggiormente comprensivo di "utilizza", al fine di ricomprendere all'interno della fattispecie di reato una serie di condotte oggi escluse, ma sostanzialmente ugualmente lesive dell'interesse tutelato.




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