XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1346
Onorevoli Colleghi! - La sentenza n. 13/2000 della
Corte di cassazione a sezioni unite ha interpretato l'articolo
600-ter del codice penale, che punisce - in modo
limitativo - l'utilizzo dei minori nella produzione di
materiale pornografico. A giudizio della Suprema Corte,
infatti, il termine "sfruttamento" - utilizzato dal
legislatore - implica necessariamente il fine di lucro.
La Corte di cassazione ha ritenuto - quindi - che la
lettera della norma tuteli l'immagine del minore, vietando
tutte le possibili forme di divulgazione di questa a fine
economico.
Detta interpretazione, che ovviamente la lettera della
legge autorizza, impone una riflessione più approfondita e
richiede un urgente intervento da parte del legislatore volto
a modificare l'attuale disciplina.
Si propone, pertanto, di modificare la disciplina vigente
in materia di sfruttamento della prostituzione minorile che
allo stato punisce solo le condotte che prevedono come
corrispettivo per atti sessuali con minori denaro o altra
utilità economica, prevedendo la soppressione del termine
"economica", che rischia di circoscrivere in modo troppo
restrittivo il raggio d'azione della norma.
Si propone, infine, di modificare il termine "sfrutta" con
quello più vasto e maggiormente comprensivo di "utilizza", al
fine di ricomprendere all'interno della fattispecie di reato
una serie di condotte oggi escluse, ma sostanzialmente
ugualmente lesive dell'interesse tutelato.