XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1331
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro è purtroppo più vasto di quanto
comunemente si creda o di quanto emerga a seguito di fatti
clamorosi che danno luogo all'intervento dei sindacati o
dell'autorità giudiziaria. Molte volte avviene che, per
ragioni inerenti la conservazione del posto di lavoro o
comunque per non rendere invivibile l'ambiente di lavoro
medesimo, la vittima di molestie anche pesanti, scelga di
tacere e di non reagire ai torti ed alle pressioni indebite
ricevuti.
Del problema si è ampiamente occupata l'Unione europea con
la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela
della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e con la
raccomandazione n. 92/131/CEE della Commissione, del 27
novembre 1991, di identico titolo. Da ultimo citiamo
l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali, approvata
dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000, recante norme di
principio sulla parità tra uomini e donne. La presente
proposta di legge riprende fedelmente i due primi documenti
citati dell'Unione europea al fine di tutelare in modo
efficace ed equilibrato i lavoratori che possono essere
vittime di molestie sessuali e soprattutto per prevenire e
scoraggiare il fenomeno.
La presente proposta di legge all'articolo 1 definisce
innanzitutto quali comportamenti possono essere considerati
molestie sessuali nei luoghi di lavoro e definisce in
particolare la fattispecie delle molestie sessuali aggravate
quando queste siano accompagnate da ricatti riguardanti la
costituzione o l'estinzione del rapporto di lavoro oppure la
progressione di carriera e la retribuzione.
L'articolo 2 fissa particolari obblighi a carico del
datore di lavoro che deve garantire condizioni di lavoro tali
da assicurare l'integrità fisica e morale e la dignità dei
lavoratori e deve adottare, di intesa con le organizzazioni
sindacali, le iniziative più opportune di natura informativa
per prevenire il fenomeno delle molestie sessuali in ambito
lavorativo.
L'articolo 3 valorizza il ruolo delle consigliere e dei
consiglieri di parità, previsti dal decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196, al fine di assistere e fornire consulenze
ai lavoratori dipendenti che subiscono molestie sessuali.
L'articolo 4 stabilisce che i progetti di azioni positive
previsti dall'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni, nonché dall'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2000 possono comprendere
interventi di prevenzione nei confronti delle molestie di
natura sessuale nei luoghi di lavoro.
L'articolo 5 stabilisce che le vittime di molestie o
ricatti sessuali nei luoghi di lavoro possono ricorrere in
giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
L'articolo 6, dà la possibilità ai lavoratori vittime di
molestie o ricatti sessuali di recedere dal contratto di
lavoro per giusta causa usufruendo in tale caso di una
indennità di importo compreso fra le sei e le ventiquattro
mensilità dell'ultima retribuzione in rapporto alla gravità
della molestia o del ricatto sessuale subìto.
L'articolo 7 prevede che in caso di false denunce di
molestie sessuali sul luogo di lavoro il responsabile è tenuto
al risarcimento del danno.