XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1312
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo n. 358 del
1997 modificava il decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, introducendo nel decreto stesso un nuovo
articolo: il 37-bis.
Tale articolo, al comma 2, stabilisce che
"L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari
conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al
comma 1, applicando le imposte determinate in base alle
disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto
del comportamento inopponibile all'amministrazione" e al comma
3 elenca le operazioni oggetto delle misure di cui al comma
2.
Il legislatore aveva inteso dotare l'amministrazione
finanziaria di uno strumento idoneo a consentire la
disapplicazione di quegli atti, fatti e negozi giuridici che,
posti in essere senza valide ragioni economiche, erano
finalizzati unicamente all'indebito conseguimento di un
vantaggio fiscale, altrimenti non dovuto.
Dalla lettura di tali disposizioni, tuttavia, si evince
che la precisa elencazione delle operazioni potenzialmente
elusive, se da un lato favorisce una più facile ed immediata
attuazione della norma, dall'altro ne limita fortemente
l'ambito stesso di applicazione. Infatti, la norma introdotta,
non avendo carattere generale, necessita di continui
adeguamenti in relazione alle nuove fattispecie elusive
evidenziate dalla pratica tributaria.
La proposta di legge riguarda proprio una di queste
fattispecie: quella che può attuarsi nell'ambito dei
cosiddetti "gruppi".
La dottrina e la giurisprudenza definiscono il gruppo
societario come un'entità costituita da una pluralità di
imprese giuridicamente autonome e tuttavia rispondenti ad una
logica aziendale condivisa e soggette ad una direzione
economica unitaria e volta al perseguimento di un interesse
comune. L'attività del gruppo, ispirata al conseguimento di un
interesse superiore rispetto a quello delle imprese
singolarmente considerate, può, dunque, in taluni casi, porsi
in conflitto con l'interesse della singola società che ne è
parte.
La politica fiscale dei gruppi societari, in specie
multinazionali, diretta a valutare la convenienza normativa e
gli aspetti fiscali delle legislazioni di vari Paesi, è
finalizzata alla minimizzazione dell'imposizione fiscale
consolidata, attraverso la razionalizzazione dei flussi
reddituali transnazionali, anteponendo generalmente
l'interesse del gruppo a quello delle singole società che lo
compongono.
E' questo il caso dell'utilizzo, tra società appartenenti
al medesimo gruppo multinazionale o nazionale, degli istituti
della clausola penale, della multa, della caparra
confirmataria o penitenziale, per finalità elusive.
Il pagamento di somme di denaro, anche in linea con i
normali valori di mercato, a titolo di penale o di multa, tra
società appartenenti allo stesso gruppo, può consentire il
trasferimento di utili verso giurisdizioni fiscali più
compiacenti, ovvero da una società in utile ad una società in
perdita, anche all'interno della stessa giurisdizione
fiscale.
Analogamente, può accadere che il pagamento di somme a
titolo di caparra, tra imprese appartenenti al medesimo
assetto societario, preluda a manovre elusive che si
concretizzano, a seguito del mancato rispetto degli accordi
contrattuali, nella perdita della caparra versata o nella
restituzione del doppio della caparra ricevuta e, dunque, nel
trasferimento di utili da un soggetto ad un altro. Il mancato
o il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono
elemento fondante della strategia elusiva, finalizzata
unicamente allo spostamento di materia imponibile.
La somma versata costituisce un costo deducibile per la
società italiana, la quale può ridurre per un importo
corrispondente la propria base imponibile. E quindi il mancato
adempimento degli obblighi imposti dal contratto può
nascondere un intento elusivo. In simili casi, il
trasferimento di materia imponibile dall'Italia verso altre
giurisdizioni e la conseguente riduzione della base imponibile
della società italiana non possono essere qualificati come
legittimo risparmio d'imposta. Infatti, il ricorso a tali
istituti, che rientra nella normale dinamica delle relazioni
negoziali e commerciali tra imprese indipendenti, quando
diviene strumento di pianificazione economica e fiscale, tra
entità giuridico-economiche appartenenti al medesimo gruppo
societario, dà luogo a pratiche elusive che sfuggono ai
vigenti strumenti normativi.
Se, come è stato ripetutamente osservato, assume sempre
maggiore importanza la funzione della pianificazione fiscale
su scala internazionale, tesa a ridurre al minimo l'onere
tributario del gruppo, tale attività di pianificazione non può
spingersi fino al punto di compromettere la corretta
applicazione ed interpretazione degli istituti di diritto
civile e tributario.
La modifica proposta non accresce i poteri
dell'amministrazione finanziaria, ma - ampliando la tipologia
delle operazioni soggette al meccanismo antielusivo previsto
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 - ne estende l'ambito di
applicazione.