XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1312




        Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo n. 358 del 1997 modificava il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introducendo nel decreto stesso un nuovo articolo: il 37-bis.
        Tale articolo, al comma 2, stabilisce che "L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione" e al comma 3 elenca le operazioni oggetto delle misure di cui al comma 2.
        Il legislatore aveva inteso dotare l'amministrazione finanziaria di uno strumento idoneo a consentire la disapplicazione di quegli atti, fatti e negozi giuridici che, posti in essere senza valide ragioni economiche, erano finalizzati unicamente all'indebito conseguimento di un vantaggio fiscale, altrimenti non dovuto.
        Dalla lettura di tali disposizioni, tuttavia, si evince che la precisa elencazione delle operazioni potenzialmente elusive, se da un lato favorisce una più facile ed immediata attuazione della norma, dall'altro ne limita fortemente l'ambito stesso di applicazione. Infatti, la norma introdotta, non avendo carattere generale, necessita di continui adeguamenti in relazione alle nuove fattispecie elusive evidenziate dalla pratica tributaria.
        La proposta di legge riguarda proprio una di queste fattispecie: quella che può attuarsi nell'ambito dei cosiddetti "gruppi".
        La dottrina e la giurisprudenza definiscono il gruppo societario come un'entità costituita da una pluralità di imprese giuridicamente autonome e tuttavia rispondenti ad una logica aziendale condivisa e soggette ad una direzione economica unitaria e volta al perseguimento di un interesse comune. L'attività del gruppo, ispirata al conseguimento di un interesse superiore rispetto a quello delle imprese singolarmente considerate, può, dunque, in taluni casi, porsi in conflitto con l'interesse della singola società che ne è parte.
        La politica fiscale dei gruppi societari, in specie multinazionali, diretta a valutare la convenienza normativa e gli aspetti fiscali delle legislazioni di vari Paesi, è finalizzata alla minimizzazione dell'imposizione fiscale consolidata, attraverso la razionalizzazione dei flussi reddituali transnazionali, anteponendo generalmente l'interesse del gruppo a quello delle singole società che lo compongono.
        E' questo il caso dell'utilizzo, tra società appartenenti al medesimo gruppo multinazionale o nazionale, degli istituti della clausola penale, della multa, della caparra confirmataria o penitenziale, per finalità elusive.
        Il pagamento di somme di denaro, anche in linea con i normali valori di mercato, a titolo di penale o di multa, tra società appartenenti allo stesso gruppo, può consentire il trasferimento di utili verso giurisdizioni fiscali più compiacenti, ovvero da una società in utile ad una società in perdita, anche all'interno della stessa giurisdizione fiscale.
        Analogamente, può accadere che il pagamento di somme a titolo di caparra, tra imprese appartenenti al medesimo assetto societario, preluda a manovre elusive che si concretizzano, a seguito del mancato rispetto degli accordi contrattuali, nella perdita della caparra versata o nella restituzione del doppio della caparra ricevuta e, dunque, nel trasferimento di utili da un soggetto ad un altro. Il mancato o il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono elemento fondante della strategia elusiva, finalizzata unicamente allo spostamento di materia imponibile.
        La somma versata costituisce un costo deducibile per la società italiana, la quale può ridurre per un importo corrispondente la propria base imponibile. E quindi il mancato adempimento degli obblighi imposti dal contratto può nascondere un intento elusivo. In simili casi, il trasferimento di materia imponibile dall'Italia verso altre giurisdizioni e la conseguente riduzione della base imponibile della società italiana non possono essere qualificati come legittimo risparmio d'imposta. Infatti, il ricorso a tali istituti, che rientra nella normale dinamica delle relazioni negoziali e commerciali tra imprese indipendenti, quando diviene strumento di pianificazione economica e fiscale, tra entità giuridico-economiche appartenenti al medesimo gruppo societario, dà luogo a pratiche elusive che sfuggono ai vigenti strumenti normativi.
        Se, come è stato ripetutamente osservato, assume sempre maggiore importanza la funzione della pianificazione fiscale su scala internazionale, tesa a ridurre al minimo l'onere tributario del gruppo, tale attività di pianificazione non può spingersi fino al punto di compromettere la corretta applicazione ed interpretazione degli istituti di diritto civile e tributario.
        La modifica proposta non accresce i poteri dell'amministrazione finanziaria, ma - ampliando la tipologia delle operazioni soggette al meccanismo antielusivo previsto all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 - ne estende l'ambito di applicazione.




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