XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1296
Onorevoli Colleghi! - La legge 9 dicembre 1998, n. 431,
non considera il caso delle proprietà con patrimonio diffuso
su tutto il territorio nazionale. Il decreto ministeriale 5
marzo 1999, recante criteri generali per la realizzazione
degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei
contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della citata legge n. 431 del 1998, dal canto suo, prevede
(per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i
soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà
immobiliari) la definizione, solo, di appositi canoni a mezzo
di accordi integrativi locali. Il risultato è che le proprietà
diffuse dovrebbero adottare differenti contratti (con
differenti metodi di calcolo dei canoni, di aggiornamento
degli stessi, di misurazione delle superfici, eccetera) a
seconda della località d'Italia alla quale il contratto da
stipulare si riferisce.
Di fatto, ciò ha comportato il fallimento dei contratti
agevolati (c.d. secondo canale) previsti dalla citata legge n.
431 del 1998, nel settore delle grandi proprietà. La
Confedilizia - ad asempio - è riuscita a stipulare solo alcuni
accordi integrativi, mentre per tutta una serie di grandi
proprietà nulla si è potuto fare per l'indisponibilità dei
sindacati inquilini locali a delegare le loro sedi nazionali
per l'adozione di un unico contratto-tipo.
La presente proposta di legge mira a venire incontro alle
esigenze dei soggetti a proprietà diffusa su tutto il
territorio nazionale, prevedendo che l'unico contratto-tipo di
cui essa necessita sia adottato in sede di convenzione
nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 431 del
1998, lasciando alla sede locale la completa definizione dei
livelli dei canoni.