XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1269




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 150 del codice penale (Morte del reo prima della condanna) è stato investito da questione di legittimità costituzionale ritenuta, però, manifestamente infondata in quanto il termine "reo" in tale articolo non ha affatto il significato di "colpevole" e non è pertanto in contrasto col precetto dell'articolo 27 della Costituzione (presunzione di innocenza: Corte costituzionale, 25 aprile 1965, n. 35).
        Tuttavia esiste indubbiamente un serio problema di coordinamento in relazione all'articolo 129 del codice di procedura penale, secondo comma, laddove si prevede che: "Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta".
            Quid iuris nel caso non esista ancora la cosiddetta prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato premuore alla sentenza?
        La vecchia giurisprudenza aveva elaborato il principio secondo cui "accertata la morte dell'imputato, il reato deve dichiararsi estinto, non potendosi far luogo ad alcuna indagine di merito diretta ad accertare che il fatto non costituirebbe reato".
        La soluzione, è chiaro, non poteva soddisfare perché non era spiegato quale reato si estingueva, se lo stesso non era né poteva essere accertato. Tanto comportava l'inaccettabilità della dizione "reo" per un reato, come si è visto, non accertato né accertabile. L'orientamento attuale (1^ sezione penale della Corte di cassazione) ha stabilito una moderna, intelligente interpetrazione (vedi la sentenza depositata il 7 aprile 1992, in procedimento detto del "clan dei catanesi" a Torino; autorità giudiziaria gravata, 1^ sezione della Corte di assise d'appello di Torino).
        Il sistema potrebbe trovare maggiore armonia, non soltanto formale, ma sostanziale, per i corollari che inevitabilmente ne conseguono, con l'approvazione della seguente proposta di legge, che si sottopone all'esame, convinti che, nel caso, il lessico corrisponda alla tecnica e alla logica.




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