XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1269
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 150 del codice penale
(Morte del reo prima della condanna) è stato investito da
questione di legittimità costituzionale ritenuta, però,
manifestamente infondata in quanto il termine "reo" in tale
articolo non ha affatto il significato di "colpevole" e non è
pertanto in contrasto col precetto dell'articolo 27 della
Costituzione (presunzione di innocenza: Corte costituzionale,
25 aprile 1965, n. 35).
Tuttavia esiste indubbiamente un serio problema di
coordinamento in relazione all'articolo 129 del codice di
procedura penale, secondo comma, laddove si prevede che:
"Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli
atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere
con la formula prescritta".
Quid iuris nel caso non esista ancora la cosiddetta
prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come
reato, se l'imputato premuore alla sentenza?
La vecchia giurisprudenza aveva elaborato il principio
secondo cui "accertata la morte dell'imputato, il reato deve
dichiararsi estinto, non potendosi far luogo ad alcuna
indagine di merito diretta ad accertare che il fatto non
costituirebbe reato".
La soluzione, è chiaro, non poteva soddisfare perché non
era spiegato quale reato si estingueva, se lo stesso non era
né poteva essere accertato. Tanto comportava l'inaccettabilità
della dizione "reo" per un reato, come si è visto, non
accertato né accertabile. L'orientamento attuale (1^ sezione
penale della Corte di cassazione) ha stabilito una moderna,
intelligente interpetrazione (vedi la sentenza depositata il 7
aprile 1992, in procedimento detto del "clan dei
catanesi" a Torino; autorità giudiziaria gravata, 1^ sezione
della Corte di assise d'appello di Torino).
Il sistema potrebbe trovare maggiore armonia, non soltanto
formale, ma sostanziale, per i corollari che inevitabilmente
ne conseguono, con l'approvazione della seguente proposta di
legge, che si sottopone all'esame, convinti che, nel caso, il
lessico corrisponda alla tecnica e alla logica.