XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1245




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale disposizione di cui all'articolo 48, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede l'autorizzazione, per chi è già stato ammesso al regime di semilibertà, di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto penitenziario, per partecipare ad attività lavorative: tale possibilità è esclusa dopo un certo orario serale. Tale limite non si concilia con l'attuale situazione occupazionale: mentre per l'attività lavorativa diurna, infatti, sono limitate le possibilità occupazionali di personale a qualsiasi livello, per quella notturna, invece, vi è una notevole richiesta di personale lavorativo (ad esempio, per le categorie dei panificatori, dei custodi, dei portieri, dei cuochi, eccetera).
        Appare, pertanto, del tutto anacronistico il limite fissato dall'articolo 48: la possibilità per il detenuto di partecipare ad attività lavorative anche nelle ore notturne, del resto, non contrasterebbe con il fine ultimo della pena, che è quello della rieducazione e del reinserimento sociale.
        Soltanto esigenze di carattere logistico all'interno dell'istituto penitenziario, dovute all'orario di uscita e di rientro del semilibero, potrebbero creare impedimenti alla modifica dell'articolo 48: tali impedimenti sono, però, superabili tanto più se si considera che la finalità della presente proposta costituisce un'incentivazione per favorire quel reinserimento sociale che è il fine ultimo della pena.




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