XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1245
Onorevoli Colleghi! - L'attuale disposizione di cui
all'articolo 48, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354, prevede l'autorizzazione, per chi è già stato ammesso al
regime di semilibertà, di trascorrere parte del giorno fuori
dell'Istituto penitenziario, per partecipare ad attività
lavorative: tale possibilità è esclusa dopo un certo orario
serale. Tale limite non si concilia con l'attuale situazione
occupazionale: mentre per l'attività lavorativa diurna,
infatti, sono limitate le possibilità occupazionali di
personale a qualsiasi livello, per quella notturna, invece, vi
è una notevole richiesta di personale lavorativo (ad esempio,
per le categorie dei panificatori, dei custodi, dei portieri,
dei cuochi, eccetera).
Appare, pertanto, del tutto anacronistico il limite
fissato dall'articolo 48: la possibilità per il detenuto di
partecipare ad attività lavorative anche nelle ore notturne,
del resto, non contrasterebbe con il fine ultimo della pena,
che è quello della rieducazione e del reinserimento
sociale.
Soltanto esigenze di carattere logistico all'interno
dell'istituto penitenziario, dovute all'orario di uscita e di
rientro del semilibero, potrebbero creare impedimenti alla
modifica dell'articolo 48: tali impedimenti sono, però,
superabili tanto più se si considera che la finalità della
presente proposta costituisce un'incentivazione per favorire
quel reinserimento sociale che è il fine ultimo della pena.