XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1239




        Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale, è stata approvata una norma - malgrado la contrarietà espressa da Rifondazione Comunista - che prevede che il giudice per le indagini preliminari e il giudice per l'udienza preliminare non possano esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi.
        Come era stato rilevato in sede di esame del provvedimento - e considerato anche ciò che si sta verificando in numerosi tribunali - tale modifica non solo ha provocato gravi problemi organizzativi, ma si è rivelata anche controproducente rispetto all'effetto auspicato di una maggiore terzietà del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare rispetto alle altre parti processuali.
        Ne consegue la necessità di ovviare a tale situazione attraverso l'abrogazione del comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479. In tale senso va la presente proposta di legge, la cui urgenza è ben intuibile per gli effetti negativi che la suddetta norma, di cui si chiede l'abrogazione, sta creando negli uffici dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare.




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