XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1239
Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 16
dicembre 1999, n. 479, recante modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
e altre modifiche al codice di procedura penale, è stata
approvata una norma - malgrado la contrarietà espressa da
Rifondazione Comunista - che prevede che il giudice per le
indagini preliminari e il giudice per l'udienza preliminare
non possano esercitare tali funzioni per più di sei anni
consecutivi.
Come era stato rilevato in sede di esame del provvedimento
- e considerato anche ciò che si sta verificando in numerosi
tribunali - tale modifica non solo ha provocato gravi problemi
organizzativi, ma si è rivelata anche controproducente
rispetto all'effetto auspicato di una maggiore terzietà del
giudice per le indagini preliminari e del giudice per
l'udienza preliminare rispetto alle altre parti
processuali.
Ne consegue la necessità di ovviare a tale situazione
attraverso l'abrogazione del comma 2-ter dell'articolo
7-bis dell'ordinamento giudiziario, introdotto
dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479. In tale
senso va la presente proposta di legge, la cui urgenza è ben
intuibile per gli effetti negativi che la suddetta norma, di
cui si chiede l'abrogazione, sta creando negli uffici dei
giudici per le indagini preliminari e dei giudici per
l'udienza preliminare.