XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1229




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende abrogare l'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante norme in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali. Tale articolo prevede la possibilità da parte di specifiche commissioni di proibire l'uscita nelle sale di singoli film.
        E' ancora vivo il ricordo della vicenda relativa alla censura del film di Ciprì e Maresco "Totò che visse due volte" che testimonia che sono previsti dalla normativa vigente organi anacronistici in grado di intervenire, di fatto, in palese violazione delle libertà di espressione sancite dalla Costituzione, ed in particolare dall'articolo 21.
        Con l'approvazione della presente proposta di legge le competenze della commissione prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, rimangono limitate all'applicazione dei divieti per i minori.
        Peraltro, non è possibile affidare un valore importante come la libertà di espressione ad una commissione la cui nomina e composizione sono fortemente discutibili.
        La presente proposta di legge si propone di non lasciare all'indignazione di un giorno il tema della censura nel nostro Paese, ma di aprire la strada a più certe garanzie.




Frontespizio Testo articoli