XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1229
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende abrogare l'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n.
161, recante norme in materia di revisione dei film e dei
lavori teatrali. Tale articolo prevede la possibilità da parte
di specifiche commissioni di proibire l'uscita nelle sale di
singoli film.
E' ancora vivo il ricordo della vicenda relativa alla
censura del film di Ciprì e Maresco "Totò che visse due volte"
che testimonia che sono previsti dalla normativa vigente
organi anacronistici in grado di intervenire, di fatto, in
palese violazione delle libertà di espressione sancite dalla
Costituzione, ed in particolare dall'articolo 21.
Con l'approvazione della presente proposta di legge le
competenze della commissione prevista dalla legge 21 aprile
1962, n. 161, rimangono limitate all'applicazione dei divieti
per i minori.
Peraltro, non è possibile affidare un valore importante
come la libertà di espressione ad una commissione la cui
nomina e composizione sono fortemente discutibili.
La presente proposta di legge si propone di non lasciare
all'indignazione di un giorno il tema della censura nel nostro
Paese, ma di aprire la strada a più certe garanzie.