XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1216
Onorevoli Colleghi! - La disciplina dell'aspettativa
per mandato elettivo trova il suo fondamento nel terzo comma
dell'articolo 51 della Costituzione. La stessa Costituzione,
all'articolo 69, prevede che i membri del Parlamento hanno
diritto ad una indennità stabilita dalla legge. La Carta
costituzionale, all'articolo 98, secondo comma, disciplina in
modo specifico la materia per i pubblici impiegati.
La disposizione dell'articolo 51 della Costituzione
rappresentò una innovazione di vasta portata nell'ordinamento
giuridico italiano, perché riconobbe come consono allo spirito
di una rinnovata democrazia che gli attori della medesima
democrazia fossero posti in condizione di esercitare il
mandato elettivo con la massima tranquillità e sicurezza di
animo rispetto al presente e al futuro.
Si tratta di una materia complessa che tocca princìpi
costituzionali e gli interna corporis delle Camere, ma
in questa sede non si vogliono toccare i princìpi
costituzionali che salvaguardano l'autonomia e le prerogative
parlamentari per la parte relativa alle indennità. Si tratta
piuttosto di modificare quelle norme che stratificandosi hanno
determinato una serie di privilegi non più tollerabili. In
particolare, deve essere ricordato come il periodo trascorso
in aspettativa per mandato parlamentare è considerato, allo
stato, a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed
è computato per intero ai fini della progressione della
carriera nell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il problema di una nuova disciplina dell'indennità
parlamentare costituisce una risposta ad una attenta
valutazione della condizione del parlamentare, che non si
vuole in questa sede mettere in discussione anche se merita
una armonizzazione con le disposizioni vigenti a livello
europeo, dopo avere valutato tutte le facilitazioni di cui
godono, commisurando lo stipendio del parlamentare nazionale a
quello medio del parlamentare dell'Unione europea.
Non vi è dubbio che la citata stratificazione delle norme
ha portato a vere e proprie anomalie legislative, che si sono
sommate ad interventi facilitativi adottati internamente dagli
Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica attraverso i rispettivi regolamenti interni
per la previdenza e l'assistenza ai parlamentari, che
prevedono generosi assegni vitalizi erogati ai parlamentari
stessi.
La moralizzazione della vita pubblica richiede certamente
misure quali la pubblicizzazione dei redditi e dei patrimoni
degli eletti, come pure di quanti rappresentano lo Stato nella
magistratura, nella pubblica amministrazione e nelle società
partecipate dal Tesoro, ma richiede, altresì, che siano
rimosse quelle situazioni incompatibili con un ordinato
sviluppo del sistema economico e previdenziale. Occorre
procedere in questa direzione se si intende salvaguardare il
prestigio delle istituzioni rispetto a strumentalizzazioni
qualunquistiche, che sistematicamente sono portate avanti
sugli organi di informazione.
Il legislatore è ripetutamente intervenuto in modo
opportuno per modificare il trattamento tributario delle
indennità parlamentari. La legge n. 724 del 1994 ha disposto
la soppressione dei regimi fiscali particolari di cui godevano
tali indennità, nonché gli assegni vitalizi percepiti in
dipendenza della cessazione dalla carica elettiva. Si tratta
ora di intervenire per rimuovere l'anomalia del calcolo delle
aspettative per mandato parlamentare nei trattamenti di
quiescenza. Essi sono sufficientemente coperti ai fini
previdenziali dall'assegno vitalizio corrisposto dagli organi
costituzionali secondo la disciplina prevista dai regolamenti
approvati dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica perché possano essere
ulteriormente incrementati, così come avviene attualmente con
la maturazione di un sostanzioso vitalizio. Si arriva così al
paradosso di eletti che godono di trattamenti di quiescenza
interi, pur in presenza di una pluralità di assegni vitalizi
corrisposti al soggetto interessato da organi elettivi diversi
(Parlamento nazionale, Parlamento europeo, consiglio
regionale).
La riforma del Welfare State ripropone con forza la
necessità di intervenire su quelle norme che hanno determinato
aree di privilegio causate non solo dal cumulo della pensione
con l'assegno vitalizio, ma soprattutto dal computo del
periodo di aspettativa ai fini del riconoscimento e della
determinazione dell'ammontare della pensione stessa. Ad un
giusto assegno vitalizio non può sommarsi un trattamento di
quiescenza determinato attraverso contributi figurativi, a
carico della finanza pubblica. Tutto ciò risponde non solo ad
esigenze di moralizzazione della vita pubblica, ma anche e
soprattutto tende a determinare un trattamento pensionistico
commisurato al metodo contributivo.
Si tratta di un primo passo per mettere ordine rispetto ad
una legislazione stratificata, che ha finito per determinare
un'area di privilegio rispetto alle regole generali che
disciplinano il sistema previdenziale.
La presente proposta di legge è composta da due
articoli.
L'articolo 1 prevede che il trattamento di quiescenza
possa essere cumulato con l'assegno vitalizio di vario tipo
limitatamente al periodo di attività lavorativa effettivamente
prestata.
L'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme che
consentono il computo di contributi figurativi, determinando
dunque la riduzione dei trattamenti pensionistici per i membri
del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte
costituzionale e dei consigli regionali, secondo una tabella
che, stabilito a quaranta anni il tetto della vita lavorativa
destinata alla formazione del risparmio previdenziale,
determina la riduzione proporzionale del trattamento
pensionistico in misura percentuale di quanto già coperto ai
fini previdenziali dall'assegno vitalizio parlamentare.
Non è solo un problema di minori costi per la finanza
pubblica, per gli evidenti riflessi sul bilancio dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ma soprattutto è
l'affermazione di princìpi di giustizia e di equità sociale,
che persegue l'obiettivo prioritario nella razionalizzazione
del sistema pensionistico e nell'auspicata riforma del
Welfare State attraverso l'eliminazione di privilegi e
di sprechi.