XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1216




        Onorevoli Colleghi! - La disciplina dell'aspettativa per mandato elettivo trova il suo fondamento nel terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione. La stessa Costituzione, all'articolo 69, prevede che i membri del Parlamento hanno diritto ad una indennità stabilita dalla legge. La Carta costituzionale, all'articolo 98, secondo comma, disciplina in modo specifico la materia per i pubblici impiegati.
        La disposizione dell'articolo 51 della Costituzione rappresentò una innovazione di vasta portata nell'ordinamento giuridico italiano, perché riconobbe come consono allo spirito di una rinnovata democrazia che gli attori della medesima democrazia fossero posti in condizione di esercitare il mandato elettivo con la massima tranquillità e sicurezza di animo rispetto al presente e al futuro.
        Si tratta di una materia complessa che tocca princìpi costituzionali e gli interna corporis delle Camere, ma in questa sede non si vogliono toccare i princìpi costituzionali che salvaguardano l'autonomia e le prerogative parlamentari per la parte relativa alle indennità. Si tratta piuttosto di modificare quelle norme che stratificandosi hanno determinato una serie di privilegi non più tollerabili. In particolare, deve essere ricordato come il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato, allo stato, a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione della carriera nell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
        Il problema di una nuova disciplina dell'indennità parlamentare costituisce una risposta ad una attenta valutazione della condizione del parlamentare, che non si vuole in questa sede mettere in discussione anche se merita una armonizzazione con le disposizioni vigenti a livello europeo, dopo avere valutato tutte le facilitazioni di cui godono, commisurando lo stipendio del parlamentare nazionale a quello medio del parlamentare dell'Unione europea.
        Non vi è dubbio che la citata stratificazione delle norme ha portato a vere e proprie anomalie legislative, che si sono sommate ad interventi facilitativi adottati internamente dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica attraverso i rispettivi regolamenti interni per la previdenza e l'assistenza ai parlamentari, che prevedono generosi assegni vitalizi erogati ai parlamentari stessi.
        La moralizzazione della vita pubblica richiede certamente misure quali la pubblicizzazione dei redditi e dei patrimoni degli eletti, come pure di quanti rappresentano lo Stato nella magistratura, nella pubblica amministrazione e nelle società partecipate dal Tesoro, ma richiede, altresì, che siano rimosse quelle situazioni incompatibili con un ordinato sviluppo del sistema economico e previdenziale. Occorre procedere in questa direzione se si intende salvaguardare il prestigio delle istituzioni rispetto a strumentalizzazioni qualunquistiche, che sistematicamente sono portate avanti sugli organi di informazione.
        Il legislatore è ripetutamente intervenuto in modo opportuno per modificare il trattamento tributario delle indennità parlamentari. La legge n. 724 del 1994 ha disposto la soppressione dei regimi fiscali particolari di cui godevano tali indennità, nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione dalla carica elettiva. Si tratta ora di intervenire per rimuovere l'anomalia del calcolo delle aspettative per mandato parlamentare nei trattamenti di quiescenza. Essi sono sufficientemente coperti ai fini previdenziali dall'assegno vitalizio corrisposto dagli organi costituzionali secondo la disciplina prevista dai regolamenti approvati dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché possano essere ulteriormente incrementati, così come avviene attualmente con la maturazione di un sostanzioso vitalizio. Si arriva così al paradosso di eletti che godono di trattamenti di quiescenza interi, pur in presenza di una pluralità di assegni vitalizi corrisposti al soggetto interessato da organi elettivi diversi (Parlamento nazionale, Parlamento europeo, consiglio regionale).
        La riforma del Welfare State ripropone con forza la necessità di intervenire su quelle norme che hanno determinato aree di privilegio causate non solo dal cumulo della pensione con l'assegno vitalizio, ma soprattutto dal computo del periodo di aspettativa ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'ammontare della pensione stessa. Ad un giusto assegno vitalizio non può sommarsi un trattamento di quiescenza determinato attraverso contributi figurativi, a carico della finanza pubblica. Tutto ciò risponde non solo ad esigenze di moralizzazione della vita pubblica, ma anche e soprattutto tende a determinare un trattamento pensionistico commisurato al metodo contributivo.
        Si tratta di un primo passo per mettere ordine rispetto ad una legislazione stratificata, che ha finito per determinare un'area di privilegio rispetto alle regole generali che disciplinano il sistema previdenziale.
        La presente proposta di legge è composta da due articoli.
        L'articolo 1 prevede che il trattamento di quiescenza possa essere cumulato con l'assegno vitalizio di vario tipo limitatamente al periodo di attività lavorativa effettivamente prestata.
        L'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme che consentono il computo di contributi figurativi, determinando dunque la riduzione dei trattamenti pensionistici per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali, secondo una tabella che, stabilito a quaranta anni il tetto della vita lavorativa destinata alla formazione del risparmio previdenziale, determina la riduzione proporzionale del trattamento pensionistico in misura percentuale di quanto già coperto ai fini previdenziali dall'assegno vitalizio parlamentare.
        Non è solo un problema di minori costi per la finanza pubblica, per gli evidenti riflessi sul bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma soprattutto è l'affermazione di princìpi di giustizia e di equità sociale, che persegue l'obiettivo prioritario nella razionalizzazione del sistema pensionistico e nell'auspicata riforma del Welfare State attraverso l'eliminazione di privilegi e di sprechi.




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