XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1205
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 agosto 1981, n. 441,
che impone di vendere a peso netto, ha risolto solo
parzialmente gli abusi determinati dalla possibilità di
vendere a tara merce.
La complessa disciplina, prevista dal secondo comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 441 del 1981, non
garantisce adeguatamente i dettaglianti di prodotti
ortofrutticoli: l'indicazione relativa al peso degli
imballaggi talvolta non corrisponde al peso reale, alterato
magari da casuale esposizione delle cassette di legno ad
intemperie, ovvero ad altre cause ambientali.
L'Italia non può competere con gli altri Stati membri
dell'Unione europea in queste condizioni: ecco perché le
esportazioni dei nostri prodotti ortofrutticoli registrano
costanti, sensibili cali. E' indispensabile, pertanto,
garantire ad ogni livello di contrattazione il rispetto del
peso netto e rivedere quelle disposizioni che consentono
ancora di eludere lo spirito della legge n. 441 del 1981.
Per dare completa attuazione alla legge sul peso netto
riteniamo che sugli imballaggi utilizzati per le vendite
all'ingrosso debba essere indicato, con apposita etichetta, il
peso del contenuto e non quello dell'imballaggio. E' questa
una proposta volta a regolamentare ulteriormente il mercato
dell'ortofrutta: essa non complica le contrattazioni in quanto
anche con l'attuale sistema, al momento dell'acquisto, è
necessario pesare i contenitori al fine di determinare, per
differenza, il peso della merce.
La stessa operazione sarà fatta al momento di riempire gli
imballaggi e sarà semplificata dall'obbligo, peraltro già
imposto, di usare contenitori standardizzati anche nel peso.
Questa soluzione risponde, inoltre, all'esigenza di contenere
il volume dei rifiuti in quanto, una volta eliminata ogni
possibilità di equivoci sul peso dei contenitori, sarà più
conveniente ed economico l'uso di imballaggi superleggeri,
reso possibile dalla continua evoluzione delle tecniche
produttive. E' evidente che in tale modo il mercato sarà più
trasparente, si trarranno vantaggi dal punto di vista
ambientale, si ridurrà l'impiego del legname al minimo
indispensabile, ma, soprattutto, a distanza di oltre undici
anni, si darà completa attuazione al principio che impone di
vendere a peso netto, uniformando le nostre disposizioni a
quelle vigenti negli altri Stati membri dell'Unione
europea.