XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1184
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di una legge che
disciplini in via generale l'attività musicale deriva da una
molteplicità di circostanze e, in primo luogo, dalla
consapevolezza della insufficienza della legge 14 agosto 1967,
n. 800.
A differenza di altri settori delle attività culturali
(ad esempio il teatro), l'attività musicale è disciplinata da
un trentennio da una propria legge. Si tratta, tuttavia, di
una legge che non affronta e disciplina il complesso del
fenomeno musicale, ma esclusivamente l'attività lirica e
concertistica; si tratta, inoltre, di una legge che,
tendenzialmente, disciplina la struttura delle istituzioni e
dei soggetti musicali, più che disciplinare l'attività
musicale in sé. Anche per l'attività musicale, quindi, può,
almeno in parte, parlarsi di assenza di disciplina
legislativa: infatti, tutto il mondo della musica popolare,
della musica jazz e degli altri generi risulta del tutto
ignorato, ad oggi, dal legislatore. E' da tale consapevolezza,
quindi, che deve necessariamente partire una riflessione sulle
esigenze cui una nuova disciplina delle attività musicali deve
fare fronte. Tali esigenze sono in particolare:
a) la necessità non più rinviabile di offrire
riconoscimento legislativo a tutto il mondo della espressione
musicale, senza distinzione di generi e di qualificazioni,
nella consapevolezza della importanza culturale del fenomeno
nella sua unitarietà;
b) la disciplina di una politica comune delle
istituzioni pubbliche in favore delle attività musicali, che
coinvolga, in una logica di aggregazione e di programmazione
comune, lo Stato, le regioni e gli enti locali;
c) il completamento della riforma dei soggetti che
svolgono attività musicali, già disciplinati dalla legge n.
800 del 1967, in tale modo concludendo il disegno di riforma
avviato con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
relativo alla trasformazione in fondazioni degli enti lirici.
Si tratta, in altre parole, di considerare, razionalizzare e
potenziare l'azione dei soggetti di cui al titolo III della
legge n. 800 del 1967 (teatri di tradizione, istituzioni
concertistiche, eccetera);
d) la ricerca di nuove forme di costante
diffusione delle esperienze musicali sul territorio, anche
perseguendo un obiettivo di riequilibrio dell'offerta
musicale;
e) la valorizzazione della formazione
post-scolastica dei giovani musicisti e cantanti;
f) la incentivazione di una diffusione evoluta e
culturalmente valida della musica popolare contemporanea,
garantendo spazi di ascolto validi e socialmente
significativi;
g) la ricerca di forme di promozione sia
dell'attività musicale nel suo complesso, con particolare
riguardo alla diffusione della sua conoscenza all'estero, sia
del "fare musica" da parte dei giovani autori, compositori ed
esecutori.
La proposta di legge assume, per la definizione degli
interventi pubblici, il metodo della programmazione,
assegnando un ruolo centrale a quella regionale ed alla
iniziativa dei comuni e delle province, e fissando in maniera
corrispondente i rispettivi compiti dello Stato e degli enti
locali.
Allo Stato, quindi, sono attribuite funzioni di
predisposizione di indirizzi generali, che favoriscano la
produzione e la diffusione della musica, con particolare
riguardo alle aree della scuola, delle università, dei
giovani; di promozione unitaria della musica nazionale
all'estero, al fine della diffusione della presenza culturale
nazionale in altri Paesi; di definizione di criteri unitari
volti alla formazione del personale artistico e tecnico della
musica; di elaborazione di forme di promozione della
produzione musicale nazionale.
Alle regioni spetta identificare la distribuzione della
produzione musicale sul territorio, la promozione della
tradizione musicale locale, l'elaborazione di un piano di
programmazione regionale per le attività musicali.
Alle province ed ai comuni, questi ultimi proprietari
della gran parte degli immobili teatrali, da utilizzare anche
nel campo delle attività musicali, spetta di incentivare la
presenza musicale sul proprio territorio, sia mediante forme
di coordinamento della presenza dei soggetti musicali, sia
mediante partecipazione al fenomeno della stabilità. Inoltre,
essi assumono un ruolo determinante nel nuovo sistema delle
residenze, descritto nel corso della presente relazione.
Se la logica degli interventi pubblici si dirige verso un
chiaro pluralismo, occorre definire un luogo unitario ove
possano salvaguardarsi l'unità dell'intervento, il
perseguimento di una ovvia logica di coordinamento e
l'attuazione, in un ambito di programmazione, di un
riequilibrio della presenza e dell'offerta musicale sul
territorio nazionale. Si prevede, perciò, la nascita di un
soggetto - il Centro nazionale per la musica - con natura
giuridica di società per azioni a totale capitale pubblico,
che risponda a tali esigenze e si faccia carico di un
coordinamento attuativo delle politiche pubbliche per la
musica; si è, a tale fine, tenuta presente l'esperienza
positiva della "società per l'imprenditorialità giovanile",
anch'essa società per azioni a totale capitale pubblico. Il
consiglio di amministrazione è composto da sette membri, due
designati dallo Stato, due dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Il responsabile dell'ufficio competente per
le attività musicali del Ministero per i beni e le attività
culturali ne è componente di diritto.
In particolare, il Centro ha il compito di programmare
l'intervento pubblico per la musica mediante allocazione delle
risorse pubbliche, sulla base di una programmazione triennale
che tenga conto di una finalità di riequilibrio della presenza
e dell'offerta musicale sul territorio, definito sulla base
dei pareri resi da una commissione di esperti, nonché di
coordinare il meccanismo delle "residenze", sistema già
disciplinato dal disegno di legge sull'attività teatrale
presentato nella XIII legislatura (atto Camera n. 3433), ma
che viene applicato anche, con la propria specificità,
all'ambito dell'attività musicale.
Nella definizione della distribuzione di risorse pubbliche
in favore dei soggetti disciplinati dalla legge n. 800 del
1967, si sono seguiti due fondamentali princìpi, del tutto
innovativi in materia: la valutazione di un idoneo progetto
culturale e la programmazione di tutti gli interventi su base
triennale.
Si intende, in tale modo, superare la logica
dell'intervento "a pioggia", non rispondente ad alcuna
necessità culturale, né a ragioni di politica per la musica;
migliorare la definizione del progetto culturale, che potrà
così avere un respiro e un significato più ampi; dare
tranquillità e possibilità di programmazione ai soggetti della
musica; facilitare la verifica dei risultati conseguiti, il
tutto con auspicabili risparmi per la spesa pubblica, in
quanto la logica dell'annualità ha comportato il ritardo nelle
erogazioni, il ricorso del sistema musicale al credito
ordinario, e, successivamente, ancora l'intervento pubblico
sugli interessi derivanti dai mutui contratti. Tali princìpi
varranno per tutti i soggetti della musica, già disciplinati
dalla legge n. 800 del 1967.
Anche se gli enti lirici e le istituzioni assimilate hanno
già ricevuto la propria disciplina con il decreto legislativo
n. 367 del 1996, primo atto normativo del Governo nel campo
dello spettacolo, si intende sottolineare il ruolo di tali
enti nel campo della formazione post-scolastica, recuperando
una funzione che essi attualmente, salvo poche eccezioni, non
assolvono, incentivando la diffusione della loro produzione
nell'ambito regionale.
Come è noto, il titolo III della legge n. 800 del 1967
disciplina, raggruppandole, una serie di realtà affatto
diverse: teatri di tradizione, orchestre, società di concerti,
festival, eccetera; per questi soggetti, la proposta di
legge intende superare la logica del "riconoscimento di
prioritario interesse nazionale", già fatta propria dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, e, in
parte, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 367 del
1996. La ricomposizione unitaria dell'intervento pubblico per
le attività musicali, realizzata attraverso il Centro
nazionale per la musica, esclude una logica di distinzione tra
soggetti nella consapevolezza della necessità di una visione e
di una politica unitarie di ausilio alle attività musicali. In
altre parole, si intende superare una logica di "ricognizione
di confini", del tutto incongrua nel campo della cultura, al
fine di conseguire, invece, un approccio unitario al fenomeno
che, nella allocazione delle risorse, valorizzi i progetti
culturali su base triennale: la concreta attività, quindi, e
non una particolare "qualifica" del soggetto.
La proposta di legge, di conseguenza, sostituisce il
riconoscimento ex lege di particolari soggetti, per
rendere centrale la valutazione oggettiva del "progetto
culturale", con la previa fissazione di criteri generali di
identificazione. Naturalmente, verrà tenuto conto della
tradizione storica e culturale dei soggetti esistenti, della
esigenza di continuità del soggetto (con particolare riguardo
alle orchestre), rappresentata dalla persistenza di un nucleo
stabile, del potenziamento del ruolo dei "teatri di
tradizione", che possono anche diventare luoghi aperti ad una
pluralità di esperienze culturali (opera, musica, danza,
prosa). Si prevede, inoltre, la ridefinizione "ampliata" del
ruolo delle residenze coniugando l'attività nel campo teatrale
con l'ospitalità costante di orchestre e di altri soggetti
operanti nel campo della musica, a tale fine utilizzando anche
l'esperienza delle associazioni concertistiche. Occorre, cioè,
individuare quei casi in cui attribuire la definizione di
"residenze multiculturali", nelle quali concorrano più
soggetti ed espressioni artistiche diverse.
E' rispondente ad un evidente interesse pubblico il
ripensamento della formazione musicale, volta ad una migliore
preparazione di una nuova generazione di musicisti, cantanti,
registi d'opera, scenografi, tecnici ed anche "amministratori"
di teatri ed altri soggetti musicali. Non è compito della
proposta di legge affrontare il problema della riforma dei
conservatori. Tuttavia, la proposta di legge indica la
necessità ed il conseguente sviluppo di un sistema di
formazione, che, per un verso, riconosca il ruolo già svolto
nel campo da istituzioni benemerite; per altro verso,
coinvolga nel processo di integrazione formativa
post-scolastica gli enti lirici, i teatri di tradizione e, più
in generale, tutti i soggetti appartenenti al sistema della
stabilità musicale.
Si ottiene, in tale modo, sia l'apertura del sistema di
istruzione musicale, pur con l'attenzione dovuta ad un
rapporto necessario tra istruzione e sbocchi professionali,
sia il recupero di un sistema di istruzione che, con la sua
ordinata diffusione nel territorio, tende a venire incontro ad
una esigenza oggi spesso intercettata da fenomeni occasionali
e culturalmente poco garantiti.
Del tutto peculiari si presentano i problemi relativi alla
cosiddetta "altra musica" sia con riferimento alla produzione,
sia con riferimento alla sua diffusione e fruizione da parte
di un pubblico per lo più giovanile. Si tratta di un fenomeno
che ha una presenza sul mercato e meccanismi propri, che
tendono a sottolineare una specificità non omologabile, in
virtù della quale occorre misurare con accortezza anche la
"invadenza" dell'intervento.
La proposta di legge, si è detto, sceglie di trattare in
modo unitario l'attività musicale, offrendo, per la prima
volta nel nostro Paese, un "riconoscimento giuridico" a tutti
i generi di musica, dando dignità legislativa a settori sinora
ignorati, anche per porre le basi per una politica di
promozione e di tutela. Si prevede lo sviluppo di una politica
dei luoghi per l'ascolto della musica popolare, con la
consapevolezza della esigenza di una diversa parametrazione
degli spazi, e dunque con l'adozione di una politica edilizia
"integrata", che metta in condizione gli enti locali di
dotarsi di spazi polifunzionali, che abbiano cioè una propria
versatilità sia con riferimento ad attività sportive che ad
attività dello spettacolo. In questo ambito, centrale sarà
l'attività di finanziamento dell'Istituto per il credito
sportivo.
Il Centro nazionale per la musica gestirà un Fondo per la
promozione della musica popolare contemporanea, di nuova
istituzione, con il quale si attuerà un sistema di mutui a
tasso agevolato, sia per favorire, presso gli enti locali,
attività di educazione alla cultura musicale e di guida alla
produzione musicale, sia per promuovere la diffusione della
musica italiana all'estero.
Inoltre, nell'ambito di tale Fondo, saranno previste
particolari incentivazioni per i giovani artisti operanti in
tutti i generi della musica popolare contemporanea, ai quali
assicurare, sulla base di meccanismi di selezione, forme di
incentivazione all'attività ed alla ricerca.
La proposta di legge, infine, venendo incontro ad una
forte richiesta degli operatori del settore, intende
riconoscere, mediante l'istituzione di un apposito albo, le
professionalità di una pluralità di soggetti che operano
nell'ambito dei fenomeni musicali (agenti, organizzatori di
concerti, eccetera).