XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1156




        Onorevoli Colleghi! - La nostra legislazione è del tutto insufficiente nella repressione dell'attività di falsificazione di francobolli non più in corso.
        L'articolo 459 del codice penale punisce infatti la falsificazione di valori di bollo, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, sempre che si riferiscano a valori di bollo in corso. Va sottolineato che tale norma comprende fra i valori di bollo anche i francobolli.
        Il legislatore, con la previsione di tale reato, che è compreso fra i delitti contro la fede pubblica, ha voluto soprattutto tutelare l'interesse dello Stato a produrre e a mettere in circolazione in regime di monopolio determinati oggetti tramite i quali incassa un tributo (marche da bollo, francobolli, eccetera). Ciò spiega perché, se si tratta di francobolli non più in uso, l'attività di falsificazione non è punibile ai sensi del citato articolo 459 del codice penale ma semmai potrà dare luogo ai reati di frode in commercio (articolo 515 del codice penale) o di truffa (articolo 640 del codice penale), sempre però che sussistano anche gli altri elementi che integrano tali reati; tuttavia, proprio i francobolli non più in uso sono quelli più ricercati dai collezionisti, disponibili a spendere somme ingenti per venire in possesso di "rarità" filateliche. Analoghe considerazioni possono valere per altri reati previsti dai successivi articoli del codice penale.
        Si stanno purtroppo moltiplicando abili falsari in grado di riprodurre in modo pressoché perfetto queste rarità, senza correre nessun rischio se non quello collegato all'essere scoperti nel commettere il reato di truffa e di frode in commercio.
        Per avere una tutela più efficace anche contro l'attività illecita di falsificazione di francobolli non in corso, non si ritiene peraltro praticabile per ragioni di coerenza legislativa, una diretta modifica del codice penale, in considerazione degli interessi che il legislatore ha voluto garantire con tale norma.
        Per tutelare l'interesse generale dei cittadini di poter fare affidamento sulla genuinità di francobolli emessi dallo Stato anche se fuori corso, in considerazione del notorio valore collezionistico e commerciale che tali oggetti acquistano nel tempo e della tutela di un mercato che coinvolge migliaia di operatori economici e milioni di collezionisti, si propone di introdurre all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancaposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, una norma per la quale se i fatti previsti dagli articoli 459 e seguenti del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo.




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