XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1156
Onorevoli Colleghi! - La nostra legislazione è del
tutto insufficiente nella repressione dell'attività di
falsificazione di francobolli non più in corso.
L'articolo 459 del codice penale punisce infatti la
falsificazione di valori di bollo, l'introduzione nello Stato,
l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori
di bollo contraffatti, sempre che si riferiscano a valori di
bollo in corso. Va sottolineato che tale norma comprende fra i
valori di bollo anche i francobolli.
Il legislatore, con la previsione di tale reato, che è
compreso fra i delitti contro la fede pubblica, ha voluto
soprattutto tutelare l'interesse dello Stato a produrre e a
mettere in circolazione in regime di monopolio determinati
oggetti tramite i quali incassa un tributo (marche da bollo,
francobolli, eccetera). Ciò spiega perché, se si tratta di
francobolli non più in uso, l'attività di falsificazione non è
punibile ai sensi del citato articolo 459 del codice penale ma
semmai potrà dare luogo ai reati di frode in commercio
(articolo 515 del codice penale) o di truffa (articolo 640 del
codice penale), sempre però che sussistano anche gli altri
elementi che integrano tali reati; tuttavia, proprio i
francobolli non più in uso sono quelli più ricercati dai
collezionisti, disponibili a spendere somme ingenti per venire
in possesso di "rarità" filateliche. Analoghe considerazioni
possono valere per altri reati previsti dai successivi
articoli del codice penale.
Si stanno purtroppo moltiplicando abili falsari in grado
di riprodurre in modo pressoché perfetto queste rarità, senza
correre nessun rischio se non quello collegato all'essere
scoperti nel commettere il reato di truffa e di frode in
commercio.
Per avere una tutela più efficace anche contro l'attività
illecita di falsificazione di francobolli non in corso, non si
ritiene peraltro praticabile per ragioni di coerenza
legislativa, una diretta modifica del codice penale, in
considerazione degli interessi che il legislatore ha voluto
garantire con tale norma.
Per tutelare l'interesse generale dei cittadini di poter
fare affidamento sulla genuinità di francobolli emessi dallo
Stato anche se fuori corso, in considerazione del notorio
valore collezionistico e commerciale che tali oggetti
acquistano nel tempo e della tutela di un mercato che
coinvolge migliaia di operatori economici e milioni di
collezionisti, si propone di introdurre all'articolo 33 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancaposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, una norma
per la quale se i fatti previsti dagli articoli 459 e seguenti
del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso,
ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato
italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite
da tali articoli ridotte di un terzo.