XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1148




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, aveva previsto per gli invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, la concessione di un congedo straordinario annuale per cure non superiore a trenta giorni previa autorizzazione del medico provinciale.
        L'articolo 13 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ha poi soppresso il congedo straordinario e i congedi speciali per le cure climatiche, elioterapiche e psammoterapiche, mantenendo solo il diritto ai congedi stessi per effettuare le cure idrotermali. Tale soppressione non ha riguardato la categoria degli invalidi.
        L'articolo 13 del citato decreto legge n. 463 del 1983, ha inoltre posto alcune regole:

            i congedi straordinari e le aspettative per infermità non devono superare il periodo di quindici giorni nell'anno solare;

            tra i periodi concessi per fruire di dette prestazioni e i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni;

            è rapportato alla misura superiore ai due terzi il grado minimo di invalidità necessario per poter fruire dei permessi extraferiali (congedo straordinario).

            La successiva giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 473 del 25 marzo 1986) ha inoltre chiarito che sarebbe illegittimo il provvedimento che neghi ad un invalido il congedo straordinario per cure fisioterapiche e computi il relativo periodo nel congedo ordinario.

        In seguito, l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ha portato nuovamente al 50 per cento la percentuale minima di invalidità per effettuare le cure fisioterapiche e riabilitative e l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ha stabilito che le cure effettuate al di fuori del congedo ordinario devono iniziare non oltre trenta giorni dalla richiesta del medico curante.
        E' poi intervenuto l'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, che, per motivi di contenimento della spesa pubblica, ha abrogato tutte le disposizioni anche speciali concernenti la concessione ai pubblici dipendenti del congedo straordinario per qualsiasi tipo di cure. Di conseguenza, per tali dipendenti risulta tacitamente abrogato anche il predetto articolo 26 della citata legge n. 118 del 1971.
        Si ritiene tuttavia che, ferma restando la validità dei motivi del contenimento della spesa pubblica, che hanno ispirato la disciplina abrogativa, detto contenimento possa trovare un diverso punto di equilibrio, meglio conciliandosi con le ragioni della categoria degli invalidi civili, portatori di interessi di emergente rilievo sociale che, si reputa, sono stati con le citate norme eccessivamente sacrificati.
        Nel ritenere, pertanto, opportuno reintrodurre i suddetti congedi per invalidi, si reputa equo limitarne la fruizione, onde meglio venire incontro alle suesposte necessità di contenimento della spesa pubblica, ai soli invalidi con percentuale di menomazione eguale o superiore al 66 per cento, cioè pari o superiore ai due terzi della capacità lavorativa.




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