XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1148
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 26 della legge 30
marzo 1971, n. 118, aveva previsto per gli invalidi civili,
cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa inferiore ai due terzi, la concessione di un
congedo straordinario annuale per cure non superiore a trenta
giorni previa autorizzazione del medico provinciale.
L'articolo 13 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, ha poi soppresso il congedo straordinario e i congedi
speciali per le cure climatiche, elioterapiche e
psammoterapiche, mantenendo solo il diritto ai congedi stessi
per effettuare le cure idrotermali. Tale soppressione non ha
riguardato la categoria degli invalidi.
L'articolo 13 del citato decreto legge n. 463 del 1983, ha
inoltre posto alcune regole:
i congedi straordinari e le aspettative per infermità
non devono superare il periodo di quindici giorni nell'anno
solare;
tra i periodi concessi per fruire di dette prestazioni e
i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un
intervallo di almeno quindici giorni;
è rapportato alla misura superiore ai due terzi il grado
minimo di invalidità necessario per poter fruire dei permessi
extraferiali (congedo straordinario).
La successiva giurisprudenza (Consiglio di Stato,
Sezione III, n. 473 del 25 marzo 1986) ha inoltre chiarito che
sarebbe illegittimo il provvedimento che neghi ad un invalido
il congedo straordinario per cure fisioterapiche e computi il
relativo periodo nel congedo ordinario.
In seguito, l'articolo 10 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, ha portato nuovamente al 50 per cento
la percentuale minima di invalidità per effettuare le cure
fisioterapiche e riabilitative e l'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ha stabilito
che le cure effettuate al di fuori del congedo ordinario
devono iniziare non oltre trenta giorni dalla richiesta del
medico curante.
E' poi intervenuto l'articolo 3, comma 42, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, che, per
motivi di contenimento della spesa pubblica, ha abrogato tutte
le disposizioni anche speciali concernenti la concessione ai
pubblici dipendenti del congedo straordinario per qualsiasi
tipo di cure. Di conseguenza, per tali dipendenti risulta
tacitamente abrogato anche il predetto articolo 26 della
citata legge n. 118 del 1971.
Si ritiene tuttavia che, ferma restando la validità dei
motivi del contenimento della spesa pubblica, che hanno
ispirato la disciplina abrogativa, detto contenimento possa
trovare un diverso punto di equilibrio, meglio conciliandosi
con le ragioni della categoria degli invalidi civili,
portatori di interessi di emergente rilievo sociale che, si
reputa, sono stati con le citate norme eccessivamente
sacrificati.
Nel ritenere, pertanto, opportuno reintrodurre i suddetti
congedi per invalidi, si reputa equo limitarne la fruizione,
onde meglio venire incontro alle suesposte necessità di
contenimento della spesa pubblica, ai soli invalidi con
percentuale di menomazione eguale o superiore al 66 per cento,
cioè pari o superiore ai due terzi della capacità
lavorativa.