XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1144
Onorevoli Colleghi! - Mi permetto di segnalarvi la
grave sperequazione causata dall'articolo 1 della legge 14
gennaio 1999, n. 4, con la quale la categoria costituita dai
dipendenti universitari delle aree tecnico-scientifica e
socio-sanitaria inquadrati nel settimo livello o in livelli
superiori ed in possesso di laurea, è stata spezzata in due
tronconi. Alcuni di costoro, infatti, hanno potuto usufruire
della possibilità di partecipare a concorsi riservati per il
ruolo di ricercatore universitario. Altri invece no, in quanto
la citata legge n. 4 del 1999 ha ristretto,
ingiustificatamente, questa possibilità disponendo,
all'articolo 1, comma 10, che: "le Università e gli
osservatori astronomici, astrofici e vesuviano sono
autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari
a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di
ricercatore universitario riservati al personale delle stesse
università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento
di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici
concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma
di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno
tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto
salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le
disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori
universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di
emanazione del bando".
Per effetto dell'applicazione disomogenea di tale
disposizione, che ha autorizzato ma non ha imposto alle
istituzioni universitarie di bandire i concorsi, sono stati
esclusi dalla possibilità di partecipare ai concorsi per posti
di ricercatore universitario numerosi dipendenti entrati in
modo parimenti legale nella qualifica ed aventi il medesimo
titolo di studio e i medesimi titoli scientifico-professionali
in possesso di quanti hanno invece potuto usufruire di un
meritato riconoscimento per l'apporto recato alla funzionalità
dell'istituzione universitaria.
Appare del tutto contrario ai princìpi del nostro
ordinamento giuridico-costituzionali che dipendenti della
medesima qualifica, con i medesimi titoli di studio, la
medesima professionalità ed attività scientifica, vengano
discriminati fra loro.
Questa sperequazione si è accentuata anche con
l'applicazione in alcune università (vedi, ad esempio, La
Sapienza di Roma), del comma 10 dell'articolo 8 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, concernente le attività di docenza
affidate al personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo
presso le facoltà di medicina e chirurgia.
A rimediare a questa evidente ingiustizia, che altrimenti
dovrà essere sanata caso per caso nelle aule giudiziarie (a
prezzo però della disaffezione dei dipendenti e
dell'inasprimento dei rapporti interpersonali ed a tutto danno
dell'efficienza e del bilancio delle singole amministrazioni
universitarie), basterà una modifica all'articolo 1, comma 10,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Coerentemente con gli esiti
della discussione sulla normativa del riordino della docenza
universitaria in corso di approvazione, con la presente
proposta di legge si intende quindi consentire la
partecipazione di tutti gli appartenenti all'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, in possesso di laurea e
dei titoli scientifici necessari ad ottenere il riconoscimento
di idoneità dai competenti organi universitari, ai predetti
concorsi riservati per il ruolo di ricercatore universitario
confermato, nonché applicare le disposizioni della citata
legge n. 370 del 1999, anche nelle università che ancora non
hanno provveduto a rispettare la legge medesima.
Appare opportuno ricordare, infine, che l'articolo 1,
comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, non ha per
fattispecie una sanatoria, ma un concorso vero e proprio,
seppur riservato al personale che da anni lavora, con
competenza e professionalità, all'interno dei diversi atenei
italiani.