XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1138




        Onorevoli Colleghi! - Il sistema di comunicazione su INTERNET ha assunto oramai dimensioni tali da non potere più prescindere da una precisa ed incisiva azione legislativa che regolamenti la materia. In particolare, il proliferare dei siti pone delle serie problematiche in ordine non solo al loro corretto uso da parte degli utenti ma anche relativamente alle modalità di sfruttamento commerciale da parte dei titolari dei domini registrati.
        E' sempre più frequente la pratica della registrazione da parte di terzi di domini sul world wide web che si riferiscono a nomi o a marchi di impresa già in uso da parte di soggetti che ne detengono la esclusiva titolarità ai sensi della normativa nazionale vigente. Ciò avviene allo scopo di rivenderli successivamente a caro prezzo alle aziende, alle persone proprietarie dei marchi commerciali o alle persone fisiche, che diventano le vittime di una pratica illecita denominata, con termine inglese, "cybersquatting", ovvero pirateria informatica.
        In pratica, l'assenza di una normativa a protezione dei marchi di impresa nel momento della loro assegnazione ad un dominio INTERNET consente l'infiltrazione di soggetti che, anticipando l'iniziativa delle imprese titolari dei marchi, acquisiscono il diritto di privativa sul nome medesimo, creano danni sia all'immagine che alla stessa attività commerciale del soggetto presente sul mercato con un proprio marchio o nome personale, registrato ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, o in preuso ai sensi dell'articolo 2571 del codice civile, ovvero usurpano il cognome, il nome o il prenome di una persona fisica.
        Per colmare questo vuoto legislativo che interessa molte nazioni e che ha permesso l'esplosione delle compravendite e persino la nascita di una borsa virtuale dei domain name, alcuni Paesi - come gli Stati Uniti - hanno già varato una normativa che permette al proprietario di un marchio registrato di tutelare il marchio medesimo nei confronti di chiunque registri, scambi o utilizzi un domain name identico al suo o tanto simile da creare confusione nei consumatori o da usurpare il cognome, il nome o il prenome di una persona fisica.
        Con la presente proposta di legge si intende offrire un primo fondamentale contributo normativo alla complessa tematica che, con il progredire del sistema globale di comunicazione, amplia la sfera dei possibili abusi a danno di persone fisiche e giuridiche con alterazioni dei rapporti commerciali che sempre più frequentemente si sviluppano in rete.
        Il testo che qui si propone è identico a quello dell'atto Camera n. 6910 che, durante la scorsa legislatura, fu esaminato in Commissione ma che fu inserito troppo tardivamente all'ordine del giorno dell'Assemblea per essere approvato definitivamente. Passando ad esaminare l'articolato, innanzitutto l'articolo 1 definisce in modo chiaro ed univoco i termini afferenti all'oggetto della proposta, quali dominio, sito, INTERNET provider ed anche i soggetti operanti nel settore, come INTERNET service provider e lo host service provider. L'articolo 2 elenca i casi nei quali opera il divieto di registrazione dei nomi a dominio, in linea con la disciplina posta dal codice civile per la tutela dei nomi e dei marchi registrati. L'articolo 3 detta disposizioni per la registrazione dei nomi a dominio e per la loro iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'articolo 4 prevede e disciplina il meccanismo sanzionatorio da applicare ai soggetti che operino la illegittima registrazione di nomi a dominio, mentre l'articolo 5 regola le procedure per la loro cessione ad altro soggetto e l'articolo 6 precisa l'ambito di efficacia delle disposizioni degli articoli 2 e 4.
        L'articolo 7 prevede l'istituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri di una Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET ed alle altre reti telematiche la cui composizione è definita dal comma 3 dello stesso articolo ed alla quale sono attribuiti una pluralità di compiti, alcuni dei quali di regolazione e coordinamento ed altri di vera e propria gestione.
        L'articolo 8, infine, detta una disciplina transitoria che consentirà all'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche di gestire la prima fase di attuazione della legge, in attesa dell'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7 e dell'emanazione delle regole di registrazione previste dallo stesso articolo.




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