XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1138
Onorevoli Colleghi! - Il sistema di comunicazione su
INTERNET ha assunto oramai dimensioni tali da non potere più
prescindere da una precisa ed incisiva azione legislativa che
regolamenti la materia. In particolare, il proliferare dei
siti pone delle serie problematiche in ordine non solo al loro
corretto uso da parte degli utenti ma anche relativamente alle
modalità di sfruttamento commerciale da parte dei titolari dei
domini registrati.
E' sempre più frequente la pratica della registrazione da
parte di terzi di domini sul world wide web che si
riferiscono a nomi o a marchi di impresa già in uso da parte
di soggetti che ne detengono la esclusiva titolarità ai sensi
della normativa nazionale vigente. Ciò avviene allo scopo di
rivenderli successivamente a caro prezzo alle aziende, alle
persone proprietarie dei marchi commerciali o alle persone
fisiche, che diventano le vittime di una pratica illecita
denominata, con termine inglese, "cybersquatting",
ovvero pirateria informatica.
In pratica, l'assenza di una normativa a protezione dei
marchi di impresa nel momento della loro assegnazione ad un
dominio INTERNET consente l'infiltrazione di soggetti che,
anticipando l'iniziativa delle imprese titolari dei marchi,
acquisiscono il diritto di privativa sul nome medesimo, creano
danni sia all'immagine che alla stessa attività commerciale
del soggetto presente sul mercato con un proprio marchio o
nome personale, registrato ai sensi del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, o in preuso ai sensi dell'articolo 2571
del codice civile, ovvero usurpano il cognome, il nome o il
prenome di una persona fisica.
Per colmare questo vuoto legislativo che interessa molte
nazioni e che ha permesso l'esplosione delle compravendite e
persino la nascita di una borsa virtuale dei domain
name, alcuni Paesi - come gli Stati Uniti - hanno già
varato una normativa che permette al proprietario di un
marchio registrato di tutelare il marchio medesimo nei
confronti di chiunque registri, scambi o utilizzi un domain
name identico al suo o tanto simile da creare confusione
nei consumatori o da usurpare il cognome, il nome o il prenome
di una persona fisica.
Con la presente proposta di legge si intende offrire un
primo fondamentale contributo normativo alla complessa
tematica che, con il progredire del sistema globale di
comunicazione, amplia la sfera dei possibili abusi a danno di
persone fisiche e giuridiche con alterazioni dei rapporti
commerciali che sempre più frequentemente si sviluppano in
rete.
Il testo che qui si propone è identico a quello dell'atto
Camera n. 6910 che, durante la scorsa legislatura, fu
esaminato in Commissione ma che fu inserito troppo
tardivamente all'ordine del giorno dell'Assemblea per essere
approvato definitivamente. Passando ad esaminare l'articolato,
innanzitutto l'articolo 1 definisce in modo chiaro ed univoco
i termini afferenti all'oggetto della proposta, quali dominio,
sito, INTERNET provider ed anche i soggetti operanti nel
settore, come INTERNET service provider e lo host
service provider. L'articolo 2 elenca i casi nei quali
opera il divieto di registrazione dei nomi a dominio, in linea
con la disciplina posta dal codice civile per la tutela dei
nomi e dei marchi registrati. L'articolo 3 detta disposizioni
per la registrazione dei nomi a dominio e per la loro
iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo
2188 del codice civile. L'articolo 4 prevede e disciplina il
meccanismo sanzionatorio da applicare ai soggetti che operino
la illegittima registrazione di nomi a dominio, mentre
l'articolo 5 regola le procedure per la loro cessione ad altro
soggetto e l'articolo 6 precisa l'ambito di efficacia delle
disposizioni degli articoli 2 e 4.
L'articolo 7 prevede l'istituzione presso la presidenza
del Consiglio dei ministri di una Commissione nazionale per
l'accesso a INTERNET ed alle altre reti telematiche la cui
composizione è definita dal comma 3 dello stesso articolo ed
alla quale sono attribuiti una pluralità di compiti, alcuni
dei quali di regolazione e coordinamento ed altri di vera e
propria gestione.
L'articolo 8, infine, detta una disciplina transitoria che
consentirà all'Istituto per le applicazioni telematiche del
Consiglio nazionale delle ricerche di gestire la prima fase di
attuazione della legge, in attesa dell'insediamento della
Commissione di cui all'articolo 7 e dell'emanazione delle
regole di registrazione previste dallo stesso articolo.