XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1137
Onorevoli Deputati! - La riforma della legislazione
societaria riprende i temi già discussi in Parlamento nel
corso della passata legislatura, conformemente a quanto
previsto nel disegno di legge di delega al Governo per la
riforma organica del diritto societario (Atto Camera n. 7123).
In coerenza con questi contenuti, peraltro, la revisione
complessiva della disciplina che regola la nascita, il
funzionamento e la crisi delle società non quotate costituisce
una esigenza che si è tradotta anche in proposte di modifica
legislativa di iniziativa parlamentare (tanto vale, in
particolare, per l'Atto Camera n. 6751).
Le disposizioni in rassegna si propongono di modificare
l'attuale diritto societario in considerazione del fatto che
la vigente disciplina, contenuta nel codice civile, risulta
inadeguata rispetto alla realtà economica e sociale del Paese
e a tale fine vengono dettati i princìpi generali di delega,
ai quali si dovrà attenere la riforma.
Il disegno di legge, che consta di 11 articoli, riproduce
le disposizioni recate dal disegno di legge di delega Atto
Camera n. 7123 presentato dal Governo nella passata
legislatura.
L'articolo 1 contiene la delega al Governo. La delega, da
esercitare entro un anno, riguarda la riforma organica della
disciplina delle società di capitali e delle cooperative, la
disciplina degli illeciti amministrativi e penali delle
società commerciali e l'introduzione di nuove norme sulla
giurisdizione.
L'articolo 2 detta i princìpi generali in materia di
società di capitali.
In particolare, si evidenziano gli obiettivi di:
a) favorire la nascita, la crescita e la
competitività delle imprese;
b) semplificare la disciplina delle società;
c) ampliare gli ambiti dell'autonomia
statutaria;
d) prevedere due modelli societari riferiti alla
società per azioni e alla società a responsabilità
limitata;
e) rivedere la disciplina delle forme
partecipative di società in altri fenomeni associativi.
L'articolo 3 reca la disciplina della società a
responsabilità limitata, proponendo innovazioni di rilievo.
Per quanto riguarda i princìpi generali, cui deve ispirarsi la
riforma, sono fissati, in particolare, quelli della previsione
di un'ampia autonomia statutaria, della libertà di forme
organizzative, della rilevanza centrale del socio e dei
rapporti contrattuali tra i soci.
In ordine ai princìpi e criteri direttivi, si sottolineano
quelli riguardanti:
la semplificazione del procedimento di costituzione e
della disciplina dei conferimenti;
l'ampliamento dell'autonomia, con riferimento
all'organizzazione, ai procedimenti decisionali e al
trasferimento della partecipazione sociale;
l'emissione di titoli di debito presso operatori
qualificati e la formazione e la conservazione del capitale
sociale.
L'articolo 4 individua, relativamente alla disciplina
delle società per azioni, princìpi e criteri direttivi volti
alla previsione di un modello di base unitario e di regole
specifiche per il ricorso al mercato dei capitali.
Sono, quindi, previsti:
un ampliamento dell'autonomia statutaria;
un assetto organizzativo tale da garantire efficienza e
correttezza nella gestione dell'impresa sociale;
la disciplina del giudizio di omologazione.
L'articolo, inoltre, sottolinea gli obiettivi della
riforma in ordine alla costituzione della società, alla
disciplina del capitale sociale, dei conferimenti, delle
azioni, dell'assemblea e dei patti sociali, nonché in ordine
alla disciplina dell'amministrazione e delle modifiche
statutarie.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 fissano i princìpi e i criteri
direttivi per la revisione della disciplina relativa alle
cooperative, al bilancio, alla trasformazione, alla fusione e
scissione delle società.
Per quanto concerne il bilancio, l'intervento di cui
all'articolo 6 è volto a migliorare la rappresentazione
dell'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica delle società. A tale scopo, i criteri della delega
prevedono in particolare:
l'eliminazione delle interferenze della normativa
fiscale sul reddito di impresa nella redazione del
bilancio;
la regolamentazione delle poste del patrimonio netto,
per assicurare una disciplina chiara della loro formazione e
del loro utilizzo;
l'introduzione di specifiche regole relative ad
operazioni di carattere valutario e finanziario;
l'estensione delle ipotesi in cui è consentito il
ricorso al bilancio in forma abbreviata;
l'armonizzazione della disciplina fiscale sul reddito di
impresa con le innovazioni proposte.
L'articolo 7 detta i princìpi e criteri di delega in
ordine alla semplificazione delle procedure in materia di
trasformazione, fusione e scissione, compatibilmente con le
direttive comunitarie, nonché in ordine alle trasformazioni e
fusioni eterogenee ed ai criteri di formazione del primo
bilancio successivo ad operazioni di fusione e di
scissione.
L'articolo 8 prevede la riforma della disciplina dello
scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e
cooperative. Al riguardo è previsto un intervento volto ad
accelerare e semplificare le procedure e a disciplinare,
inoltre, gli effetti della cancellazione, il procedimento di
revoca dello stato di liquidazione, i poteri e doveri di
amministratori e liquidatori ed i bilanci nella fase di
liquidazione.
La nuova disciplina del gruppo, delineata nell'articolo 9,
è ispirata al principio di trasparenza, con la previsione
della motivazione delle decisioni della società controllata, e
all'esigenza di assicurare la correttezza dell'attività di
direzione e coordinamento nell'interesse del gruppo, della
società controllata e dei soci di minoranza, nonché
all'esigenza di prevedere opportune forme di pubblicità
dell'appartenenza al gruppo.
All'articolo 10 sono dettati i criteri per la riforma
della disciplina degli illeciti penali delle società
commerciali e delle materie connesse, resa necessaria dalla
inadeguatezza della vigente disciplina e dalla scarsa
efficacia del sistema punitivo.
La revisione, prefigurata dalla delega, consiste in
breve:
nella introduzione di nuove fattispecie di reati e di
illeciti amministrativi (quali, ad esempio: falsità in
bilancio e nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali;
omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi;
formazione fittizia del capitale, indebita restituzione di
conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle
riserve; operazioni in pregiudizio dei creditori; infedeltà
patrimoniale, nonché innovative fattispecie di corruzione e di
aggiotaggio), indicando, per ciascuna ipotesi, la specie e la
misura delle pene;
nella previsione del coordinamento e della
armonizzazione delle numerose ipotesi sanzionatorie in tema di
falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza;
nella abrogazione di talune fattispecie criminose, prive
di giustificazione (quali, ad esempio, il delitto di
divulgazione di notizie sociali riservate; i delitti degli
amministratori giudiziari e dei commissari governativi; il
mendacio bancario);
nella previsione di una circostanza attenuante nel caso
in cui la lesività del fatto sia stata modesta, e, viceversa,
di circostanze aggravanti qualora la soggettività degli autori
dei delitti sia significativa in relazione alla lesività del
fatto;
nel rafforzamento dell'istituto della confisca;
nella riformulazione delle norme penali fallimentari.
L'articolo 11 concerne la riforma della disciplina dei
procedimenti giurisdizionali appartenenti all'area riservata
al giudice ordinario, basata sui seguenti criteri. In
particolare è prevista l'istituzione di sezioni specializzate,
presso i tribunali di città sede di corte di appello e presso
le corti di appello e la Corte di cassazione, per la
trattazione di controversie che richiedono conoscenze
specifiche nei settori economico e finanziario, con competenza
su tutte le questioni in materia societaria, concorrenza,
brevetti e segni distintivi dell'impresa, nonché in materia
fallimentare, bancaria e creditizia.
Per la realizzazione di questo obiettivo, l'articolo in
rassegna detta, poi, altri criteri in ordine alle regole
processuali da applicare nei procedimenti di competenza delle
sezioni specializzate, prevedendo la concentrazione dei
procedimenti; un giudizio monocratico ispirato al modello del
procedimento cautelare; un giudizio sommario non cautelare che
si conclude con un provvedimento esecutivo ma privo di
efficacia di giudicato; la possibilità per il giudice di
esperire un tentativo preliminare di conciliazione;
procedimenti camerali che assicurino il rispetto dei princìpi
del giusto processo.