XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1134-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame reca la
conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247,
che interviene sulla materia delle locazioni ad uso abitativo,
disponendo la proroga al 31 dicembre 2001 della sospensione
delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad
uso abitativo, già disposta, da ultimo, dal comma 22
dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001).
La citata norma aveva previsto la sospensione di
centottanta giorni (a partire da 1^ gennaio 2001) delle
procedure esecutive di sfratto. Tale sospensione aveva lo
scopo di consentire ai comuni di rendere pienamente operativi
alcuni meccanismi agevolativi previsti dalla stessa legge
finanziaria a favore di nuclei familiari particolarmente
disagiati. Lo stesso articolo 80 della legge n. 388 del 2000
prevedeva che i comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, potessero destinare fino al 10 per
cento delle somme ad essi attribuite sul "Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"
all'affitto di immobili per inquilini assoggettati a procedure
esecutive di sfratto, purché tali soggetti avessero nel nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e non disponessero di altra abitazione o di redditi
sufficienti per poter accedere alla locazione di una nuova
casa. Al medesimo fine, gli stessi comuni venivano autorizzati
dalla legge n. 388 del 2000 ad utilizzare immobili del proprio
patrimonio, ovvero a destinare ulteriori risorse proprie ad
integrazione del suddetto Fondo.
Ai fini della effettiva applicazione della citata
disposizione, il comma 21 dello stesso articolo 80 della legge
n. 388 del 2000 prevedeva che i comuni predisponessero - entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa - apposite graduatorie degli inquilini interessati.
Infine - con il comma 22 dello stesso articolo - si
sospendevano le procedure esecutive di sfratto fino al termine
assegnato ai comuni per la predisposizione delle graduatorie,
al fine di consentire agli inquilini soggetti a sfratto
esecutivo di usufruire dei benefici previsti dalla stessa
legge finanziaria.
Anche a causa delle difficoltà applicative delle predette
disposizioni, il Governo, venuto a scadenza il termine di cui
al citato comma 22 dell'articolo 80 della legge finanziaria
2001, ha deciso di adottare il presente decreto-legge, nel cui
preambolo si sottolinea la necessità di individuare misure
intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai
provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili relativi a
determinate categorie di inquilini (quali, in particolare,
quelli che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o
handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o
di redditi sufficienti per l'affitto di una nuova casa).
Il testo del decreto-legge, pertanto, oltre alla consueta
clausola di entrata in vigore, è formato da un solo articolo,
con cui si dispone la proroga al 31 dicembre 2001 della
sospensione delle procedure esecutive di sfratto nei confronti
degli inquilini in possesso dei predetti requisiti.
La VIII Commissione ha proceduto all'esame in sede
referente del disegno di legge di conversione del
decreto-legge, ritenendo di non dovervi apportare alcuna
modifica, anche in ragione del carattere assolutamente
emergenziale del provvedimento. In tal senso, nel corso
dell'esame del disegno di legge, è stato presentato un numero
piuttosto limitato di emendamenti, che sono stati tutti
ritirati dagli stessi presentatori. Va peraltro rilevato che
la quasi totalità dei gruppi presenti in Commissione ha
convenuto sull'opportunità di individuare soluzioni
definitive, che consentano l'applicazione a regime della legge
n. 431 del 1998, evitando il continuo ricorso a misure
d'urgenza. E' pertanto emersa chiaramente la convinzione che
il provvedimento in esame debba costituire l'ultimo
decreto-legge di proroga nella materia degli sfratti.
Per quanto concerne le Commissioni in sede consultiva, si
osserva che tutte le Commissioni hanno espresso parere
favorevole sul disegno di legge. Inoltre, il Comitato per la
legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare per la
conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis
e 96-bis del Regolamento.
In tal senso, nell'auspicare che, anche nel breve-medio
periodo, sia possibile giungere alla puntuale ed effettiva
applicazione della normativa organica in materia di locazioni
ad uso abitativo, si propone all'Assemblea l'approvazione del
disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2
luglio 2001, n. 247.
Francesco STRADELLA, Relatore.