XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1134-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, che interviene sulla materia delle locazioni ad uso abitativo, disponendo la proroga al 31 dicembre 2001 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta, da ultimo, dal comma 22 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).
        La citata norma aveva previsto la sospensione di centottanta giorni (a partire da 1^ gennaio 2001) delle procedure esecutive di sfratto. Tale sospensione aveva lo scopo di consentire ai comuni di rendere pienamente operativi alcuni meccanismi agevolativi previsti dalla stessa legge finanziaria a favore di nuclei familiari particolarmente disagiati. Lo stesso articolo 80 della legge n. 388 del 2000 prevedeva che i comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, potessero destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" all'affitto di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, purché tali soggetti avessero nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e non disponessero di altra abitazione o di redditi sufficienti per poter accedere alla locazione di una nuova casa. Al medesimo fine, gli stessi comuni venivano autorizzati dalla legge n. 388 del 2000 ad utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero a destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del suddetto Fondo.
        Ai fini della effettiva applicazione della citata disposizione, il comma 21 dello stesso articolo 80 della legge n. 388 del 2000 prevedeva che i comuni predisponessero - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa - apposite graduatorie degli inquilini interessati. Infine - con il comma 22 dello stesso articolo - si sospendevano le procedure esecutive di sfratto fino al termine assegnato ai comuni per la predisposizione delle graduatorie, al fine di consentire agli inquilini soggetti a sfratto esecutivo di usufruire dei benefici previsti dalla stessa legge finanziaria.
        Anche a causa delle difficoltà applicative delle predette disposizioni, il Governo, venuto a scadenza il termine di cui al citato comma 22 dell'articolo 80 della legge finanziaria 2001, ha deciso di adottare il presente decreto-legge, nel cui preambolo si sottolinea la necessità di individuare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili relativi a determinate categorie di inquilini (quali, in particolare, quelli che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per l'affitto di una nuova casa).
        Il testo del decreto-legge, pertanto, oltre alla consueta clausola di entrata in vigore, è formato da un solo articolo, con cui si dispone la proroga al 31 dicembre 2001 della sospensione delle procedure esecutive di sfratto nei confronti degli inquilini in possesso dei predetti requisiti.

        La VIII Commissione ha proceduto all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ritenendo di non dovervi apportare alcuna modifica, anche in ragione del carattere assolutamente emergenziale del provvedimento. In tal senso, nel corso dell'esame del disegno di legge, è stato presentato un numero piuttosto limitato di emendamenti, che sono stati tutti ritirati dagli stessi presentatori. Va peraltro rilevato che la quasi totalità dei gruppi presenti in Commissione ha convenuto sull'opportunità di individuare soluzioni definitive, che consentano l'applicazione a regime della legge n. 431 del 1998, evitando il continuo ricorso a misure d'urgenza. E' pertanto emersa chiaramente la convinzione che il provvedimento in esame debba costituire l'ultimo decreto-legge di proroga nella materia degli sfratti.
        Per quanto concerne le Commissioni in sede consultiva, si osserva che tutte le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge. Inoltre, il Comitato per la legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento.
        In tal senso, nell'auspicare che, anche nel breve-medio periodo, sia possibile giungere alla puntuale ed effettiva applicazione della normativa organica in materia di locazioni ad uso abitativo, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247.

Francesco STRADELLA, Relatore.




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