XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1134
Onorevoli Deputati! - La riforma delle locazioni ad uso
abitativo attuata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha
senza dubbio rappresentato un momento assai qualificante nella
politica della casa, ponendo le premesse per superare una
situazione di rigidità del mercato abitativo che si era
stratificata nel corso degli anni a partire dall'emanazione
della legge sull'equo canone.
La legge di riforma del comparto persegue, in sostanza,
l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione
da rendere disponibili sul mercato - mediante la previsione di
una doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti:
libera contrattazione tra le parti o canone concertato da far
derivare in relazione a quanto stabilito nei contratti-tipo
definiti a livello locale - unitamente all'introduzione di
modalità e forme di sostegno per consentire l'accessibilità al
comparto ad un numero crescente di famiglie (Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).
La nuova normativa - che rappresenta comunque un punto di
equilibrio sempre difficile da raggiungere tra interessi
divergenti - risulta ancora caratterizzata da un fase di
sperimentalità e non ha compiutamente esplicato gli effetti
auspicati, in particolare per quanto riguarda l'allargamento
dell'offerta di abitazioni in locazione a valori compatibili
con i possessori di redditi medio-bassi. Queste condizioni si
rinvengono, peraltro, soprattutto nei comuni metropolitani.
Con il provvedimento in oggetto si vuole favorire il
raggiungimento di un maggiore equilibrio del comparto delle
locazioni consentendo al Fondo nazionale per il sostegno di
esplicare con maggiore efficacia gli effetti attesi nei
confronti delle categorie sociali più disagiate.
Al fine di ridurre riscontrate tensioni abitative
derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili avviati nei confronti di particolari categorie di
inquilini che "hanno nel nucleo familiare
ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non
dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere all'affitto di una nuova casa" l'articolo dispone la
proroga al 31 dicembre 2001 della sospensione già disposta dal
comma 22 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.
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