XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1134




        Onorevoli Deputati! - La riforma delle locazioni ad uso abitativo attuata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha senza dubbio rappresentato un momento assai qualificante nella politica della casa, ponendo le premesse per superare una situazione di rigidità del mercato abitativo che si era stratificata nel corso degli anni a partire dall'emanazione della legge sull'equo canone.
        La legge di riforma del comparto persegue, in sostanza, l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione da rendere disponibili sul mercato - mediante la previsione di una doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti: libera contrattazione tra le parti o canone concertato da far derivare in relazione a quanto stabilito nei contratti-tipo definiti a livello locale - unitamente all'introduzione di modalità e forme di sostegno per consentire l'accessibilità al comparto ad un numero crescente di famiglie (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).
        La nuova normativa - che rappresenta comunque un punto di equilibrio sempre difficile da raggiungere tra interessi divergenti - risulta ancora caratterizzata da un fase di sperimentalità e non ha compiutamente esplicato gli effetti auspicati, in particolare per quanto riguarda l'allargamento dell'offerta di abitazioni in locazione a valori compatibili con i possessori di redditi medio-bassi. Queste condizioni si rinvengono, peraltro, soprattutto nei comuni metropolitani.
        Con il provvedimento in oggetto si vuole favorire il raggiungimento di un maggiore equilibrio del comparto delle locazioni consentendo al Fondo nazionale per il sostegno di esplicare con maggiore efficacia gli effetti attesi nei confronti delle categorie sociali più disagiate.
        Al fine di ridurre riscontrate tensioni abitative derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili avviati nei confronti di particolari categorie di inquilini che "hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa" l'articolo dispone la proroga al 31 dicembre 2001 della sospensione già disposta dal comma 22 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.




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