XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1035




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stabiliva che i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali che non avessero presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998, potessero esercitare tale facoltà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
        Ora, non pochi sono i parlamentari, i consiglieri regionali o gli esercenti cariche sindacali, che - per evidente carenza d'informazione - non hanno potuto ottemperare al dettato della norma citata. Fermo restando che l'accredito concerne solo i periodi anteriori al 31 dicembre 1998, e che quindi non vi è alcun rinvio, e fermo restando che non è previsto alcun onere a carico dello Stato, con la presente proposta di legge si intende concedere ai citati soggetti di usufruire del beneficio, concedendo ai medesimi una proroga unicamente finalizzata a prolungare il termine entro il quale dichiarare la volontà di avvalersi della facoltà di chiedere l'accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
        Tale periodo di proroga è ritenuto congruo in tre mesi dall'entrata in vigore della legge.




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