XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1035
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 38, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stabiliva che i lavoratori
chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive e cariche
sindacali che non avessero presentato la domanda di accredito
della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31
dicembre 1998, potessero esercitare tale facoltà entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Ora, non pochi sono i parlamentari, i consiglieri
regionali o gli esercenti cariche sindacali, che - per
evidente carenza d'informazione - non hanno potuto ottemperare
al dettato della norma citata. Fermo restando che l'accredito
concerne solo i periodi anteriori al 31 dicembre 1998, e che
quindi non vi è alcun rinvio, e fermo restando che non è
previsto alcun onere a carico dello Stato, con la presente
proposta di legge si intende concedere ai citati soggetti di
usufruire del beneficio, concedendo ai medesimi una proroga
unicamente finalizzata a prolungare il termine entro il quale
dichiarare la volontà di avvalersi della facoltà di chiedere
l'accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi
di aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tale periodo di proroga è ritenuto congruo in tre mesi
dall'entrata in vigore della legge.