XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1019




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si rende necessaria in quanto nell'articolo 57 del codice di procedura penale si fa riferimento, tra gli agenti di polizia giudiziaria, a non meglio individuate "guardie delle province e dei comuni", disconoscendo completamente la legge 7 marzo 1986, n. 65, riguardante l'ordinamento dei corpi e servizi di polizia municipale.
        La norma in questione ha finora suscitato numerose e discriminatorie interpretazioni, ponendo gli operatori di polizia municipale e locale in una posizione ambigua, per cui il loro mancato intervento in caso di necessità, operato ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale che prevede la copertura del ruolo di agenti di polizia giudiziaria "quando sono in servizio", spesso viene considerato come "omissione di atti d'ufficio", mentre la loro partecipazione ed il loro intervento (anche in virtù della qualifica di "agenti di pubblica sicurezza") sono perseguiti come "abusivo esercizio delle qualifiche", ponendo gli operatori stessi dinanzi a gravi problemi di natura giudiziaria.
        L'articolo 57 non tiene minimamente conto che tutte le altre qualifiche detenute dall'operatore di polizia municipale e locale (agente di pubblica sicurezza, agente di polizia stradale, eccetera) sono insite permanentemente nelle funzioni stesse e, spesso, obbligano comunque all'intervento in attività sfocianti in operazioni di polizia giudiziaria.
        La discriminazione con altre Forze di polizia sminuisce la figura professionale degli operatori, a qualunque livello e grado appartenenti, ed in particolare quella dei sottoufficiali ed ufficiali i quali, quasi mai, vedono riconosciuta la loro qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, perché non chiaramente inserita a pieno titolo nell'articolo 57 del codice di procedura penale.
        Va considerato, pertanto, che proprio nel momento in cui tutte le Forze di polizia sono sempre più impegnate a contrastare la criminalità emergente, si creano grossi problemi circa l'intervento possibile da parte degli agenti e degli operatori in specie, non avendo essi alcuna certezza giuridica, né tutela sufficientemente sancita da una norma che viene interpretata ed applicata con notevoli differenze dall'organo giudicante.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'inserimento dei sottoufficiali appartenenti ai corpi o servizi della polizia municipale e locale tra gli ufficiali di polizia giudiziaria previsti dal comma 1 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
        All'articolo 2 si prevede che al comma 2, lettera b), dell'articolo 57 del codice di procedura penale, elencante coloro i quali sono considerati ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le parole "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" vengano sostituite con le seguenti: "gli agenti della polizia municipale e locale" eliminando, quindi, l'ipotesi limitativa dell'essere in servizio.




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