XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1019
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
rende necessaria in quanto nell'articolo 57 del codice di
procedura penale si fa riferimento, tra gli agenti di polizia
giudiziaria, a non meglio individuate "guardie delle province
e dei comuni", disconoscendo completamente la legge 7 marzo
1986, n. 65, riguardante l'ordinamento dei corpi e servizi di
polizia municipale.
La norma in questione ha finora suscitato numerose e
discriminatorie interpretazioni, ponendo gli operatori di
polizia municipale e locale in una posizione ambigua, per cui
il loro mancato intervento in caso di necessità, operato ai
sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale che
prevede la copertura del ruolo di agenti di polizia
giudiziaria "quando sono in servizio", spesso viene
considerato come "omissione di atti d'ufficio", mentre la loro
partecipazione ed il loro intervento (anche in virtù della
qualifica di "agenti di pubblica sicurezza") sono perseguiti
come "abusivo esercizio delle qualifiche", ponendo gli
operatori stessi dinanzi a gravi problemi di natura
giudiziaria.
L'articolo 57 non tiene minimamente conto che tutte le
altre qualifiche detenute dall'operatore di polizia municipale
e locale (agente di pubblica sicurezza, agente di polizia
stradale, eccetera) sono insite permanentemente nelle funzioni
stesse e, spesso, obbligano comunque all'intervento in
attività sfocianti in operazioni di polizia giudiziaria.
La discriminazione con altre Forze di polizia sminuisce la
figura professionale degli operatori, a qualunque livello e
grado appartenenti, ed in particolare quella dei
sottoufficiali ed ufficiali i quali, quasi mai, vedono
riconosciuta la loro qualità di ufficiale di polizia
giudiziaria, perché non chiaramente inserita a pieno titolo
nell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Va considerato, pertanto, che proprio nel momento in cui
tutte le Forze di polizia sono sempre più impegnate a
contrastare la criminalità emergente, si creano grossi
problemi circa l'intervento possibile da parte degli agenti e
degli operatori in specie, non avendo essi alcuna certezza
giuridica, né tutela sufficientemente sancita da una norma che
viene interpretata ed applicata con notevoli differenze
dall'organo giudicante.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede
l'inserimento dei sottoufficiali appartenenti ai corpi o
servizi della polizia municipale e locale tra gli ufficiali di
polizia giudiziaria previsti dal comma 1 dell'articolo 57 del
codice di procedura penale.
All'articolo 2 si prevede che al comma 2, lettera
b), dell'articolo 57 del codice di procedura penale,
elencante coloro i quali sono considerati ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, le parole "le guardie delle province e
dei comuni quando sono in servizio" vengano sostituite con le
seguenti: "gli agenti della polizia municipale e locale"
eliminando, quindi, l'ipotesi limitativa dell'essere in
servizio.