XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1387-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1387,
considerato che il provvedimento in esame riflette
nella struttura e nel contenuto provvedimenti adottati con
cadenza periodica volti ad autorizzare la partecipazione
italiana a missioni internazionali di pace,
rilevato che la tecnica del rinvio ad altre
disposizioni normative, stratificatesi nel tempo, nel campo
delle missioni internazionali, oltre a determinare la
necessità di adattamenti nell'applicazione delle norme
richiamate, pone il problema più generale di individuare la
normativa concretamente applicabile,
presumendo, alla luce del quadro normativo vigente, che
nel corso della legislatura altri decreti-legge volti a
realizzare le medesime finalità saranno adottati dal Governo e
trasmessi alle Camere per la conversione,
ritenendo che le relazioni recanti l'analisi
tecnico-normativo (ATN) e l'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, delle quali il
presente provvedimento è privo, potrebbero utilmente
integrare, nonché facilitare la lettura della relazione
tecnico-finanziaria,
richiamando nuovamente quanto già segnalato nei pareri
resi dal Comitato per la legislazione nel corso della
precedente legislatura in occasione dell'esame di tali
provvedimenti,
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento raccomanda quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente
valutino le Commissioni l'opportunità di promuovere
l'approvazione di una legislazione organica in materia di
missioni internazionali, sia militari che di pace, che
costituisca un quadro normativo di riferimento certo e che
preveda altresì il rinvio alla fonte regolamentare per quanto
attiene alla luce più dettagliata disciplina dei trattamenti
economici e assicurativi del personale utilizzato.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia precisato che ai militari impegnati nelle missioni
indicate nel disegno di legge in esame si applichi il codice
penale militare di pace.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della
partecipazione militare italiana a missioni internazionali di
pace nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania (C. 1387);
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento individua le risorse
necessarie per la copertura finanziaria degli oneri
determinati dall'attuazione del provvedimento a valere sul
Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9
della legge n. 468 del 1978, richiamando espressamente
l'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
tale modalità di copertura, se pure più volte
utilizzata in passato a fronte degli oneri derivanti da
provvedimenti di proroga di missioni militari all'estero, non
appare pienamente conforme alla vigente normativa in materia
di contabilità pubblica;
in primo luogo la forma di copertura in argomento non
risulta contemplata tra quelle previste dall'articolo
11-ter della legge n. 468 del 1978;
in secondo luogo, non appare possibile interpretare
il disposto dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del
1995 - ai sensi del quale è possibile ricorrere al Fondo di
riserva per le spese impreviste per far fronte alle spese
derivanti da interventi militari all'estero, correlati ad
accordi internazionali ed autorizzati dal Parlamento - come
volto ad introdurre un'ulteriore modalità di copertura
rispetto a quelle disciplinate dal citato articolo
11-ter;
la disposizione da ultimo richiamata non appare
infatti derogare alle modalità ordinarie di utilizzo del Fondo
di riserva previste dall'articolo 9 della legge n. 468 del
1978, che consente il ricorso al fondo medesimo mediante
provvedimento amministrativo per fare fronte alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino
spese che impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuità, e dunque in caso di insufficienza delle risorse
previste da leggi vigenti coperte mediante le forme ordinarie
in relazione ad interventi limitati nel tempo;
al riguardo non appare possibile ritenere che il
carattere della temporaneità continui a connotare la
partecipazione italiana a missioni a supporto della pace; da
un lato, il provvedimento in esame interviene a prorogare
ulteriormente lo svolgimento di talune missioni già da tempo
autorizzate; dall'altro lato, a prescindere da un dato di
fatto, la partecipazione italiana a missioni di supporto della
pace risulta espressamente prevista tra le funzioni essenziali
attribuite al Ministero della difesa dal decreto legislativo
n. 300 del 1999;
anche la Corte dei conti ha ripetutamente segnalato
l'irritualità della modalità di copertura in argomento,
precisando come l'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del
1995 "abbia semplicemente esteso alle spese in parola la
facoltà dell'Esecutivo di ricorrere al fondo per le spese
impreviste in caso di necessità che travalichino la provvista
di messi finanziari attribuita dalla legge e copertura nelle
forme ordinarieg; in proposito, sempre la Corte dei conti ha
sottolineato che "non a caso l'adozione della procedura in
argomento, così come regolata dalla norma in esame, è
attribuita alla competenza del Governo e si colloca pertanto
al di fuori del sistema di copertura delle leggi di spesa";
appare pertanto necessario dare corso ad un
ripensamento della modalità di copertura utilizzata dal
provvedimento in esame con riferimento alle missioni di pace
all'estero, che tenga adeguatamene conto della natura non
estemporanea degli interventi medesimi e che possa pertanto
avvalersi - ad esempio - di risorse appositamente preordinate
nell'ambito della legge finanziaria annuale;
occorre tuttavia considerare che le missioni in
questione si inseriscono in un contesto di obblighi
internazionali, l'adempimento dei quali assume allo stato
carattere prioritario e tale da indurre a ritenere consentito
- in via eccezionale e non ulteriormente praticabile per il
futuro - il ricorso alle risorse indicate dall'articolo 4;
esprime
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE