XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1387-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1387,

              considerato che il provvedimento in esame riflette nella struttura e nel contenuto provvedimenti adottati con cadenza periodica volti ad autorizzare la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace,

              rilevato che la tecnica del rinvio ad altre disposizioni normative, stratificatesi nel tempo, nel campo delle missioni internazionali, oltre a determinare la necessità di adattamenti nell'applicazione delle norme richiamate, pone il problema più generale di individuare la normativa concretamente applicabile,

              presumendo, alla luce del quadro normativo vigente, che nel corso della legislatura altri decreti-legge volti a realizzare le medesime finalità saranno adottati dal Governo e trasmessi alle Camere per la conversione,

              ritenendo che le relazioni recanti l'analisi tecnico-normativo (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, delle quali il presente provvedimento è privo, potrebbero utilmente integrare, nonché facilitare la lettura della relazione tecnico-finanziaria,

              richiamando nuovamente quanto già segnalato nei pareri resi dal Comitato per la legislazione nel corso della precedente legislatura in occasione dell'esame di tali provvedimenti,

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento raccomanda quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

          valutino le Commissioni l'opportunità di promuovere l'approvazione di una legislazione organica in materia di missioni internazionali, sia militari che di pace, che costituisca un quadro normativo di riferimento certo e che preveda altresì il rinvio alla fonte regolamentare per quanto attiene alla luce più dettagliata disciplina dei trattamenti economici e assicurativi del personale utilizzato.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

          sia precisato che ai militari impegnati nelle missioni indicate nel disegno di legge in esame si applichi il codice penale militare di pace.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (C. 1387);

              premesso che:

                l'articolo 4 del provvedimento individua le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge n. 468 del 1978, richiamando espressamente l'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

                tale modalità di copertura, se pure più volte utilizzata in passato a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti di proroga di missioni militari all'estero, non appare pienamente conforme alla vigente normativa in materia di contabilità pubblica;

                in primo luogo la forma di copertura in argomento non risulta contemplata tra quelle previste dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978;

                in secondo luogo, non appare possibile interpretare il disposto dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995 - ai sensi del quale è possibile ricorrere al Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte alle spese derivanti da interventi militari all'estero, correlati ad accordi internazionali ed autorizzati dal Parlamento - come volto ad introdurre un'ulteriore modalità di copertura rispetto a quelle disciplinate dal citato articolo 11-ter;

                la disposizione da ultimo richiamata non appare infatti derogare alle modalità ordinarie di utilizzo del Fondo di riserva previste dall'articolo 9 della legge n. 468 del 1978, che consente il ricorso al fondo medesimo mediante provvedimento amministrativo per fare fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino spese che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, e dunque in caso di insufficienza delle risorse previste da leggi vigenti coperte mediante le forme ordinarie in relazione ad interventi limitati nel tempo;

                al riguardo non appare possibile ritenere che il carattere della temporaneità continui a connotare la partecipazione italiana a missioni a supporto della pace; da un lato, il provvedimento in esame interviene a prorogare ulteriormente lo svolgimento di talune missioni già da tempo autorizzate; dall'altro lato, a prescindere da un dato di fatto, la partecipazione italiana a missioni di supporto della pace risulta espressamente prevista tra le funzioni essenziali attribuite al Ministero della difesa dal decreto legislativo n. 300 del 1999;

                anche la Corte dei conti ha ripetutamente segnalato l'irritualità della modalità di copertura in argomento, precisando come l'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995 "abbia semplicemente esteso alle spese in parola la facoltà dell'Esecutivo di ricorrere al fondo per le spese impreviste in caso di necessità che travalichino la provvista di messi finanziari attribuita dalla legge e copertura nelle forme ordinarieg; in proposito, sempre la Corte dei conti ha sottolineato che "non a caso l'adozione della procedura in argomento, così come regolata dalla norma in esame, è attribuita alla competenza del Governo e si colloca pertanto al di fuori del sistema di copertura delle leggi di spesa";

                appare pertanto necessario dare corso ad un ripensamento della modalità di copertura utilizzata dal provvedimento in esame con riferimento alle missioni di pace all'estero, che tenga adeguatamene conto della natura non estemporanea degli interventi medesimi e che possa pertanto avvalersi - ad esempio - di risorse appositamente preordinate nell'ambito della legge finanziaria annuale;

                occorre tuttavia considerare che le missioni in questione si inseriscono in un contesto di obblighi internazionali, l'adempimento dei quali assume allo stato carattere prioritario e tale da indurre a ritenere consentito - in via eccezionale e non ulteriormente praticabile per il futuro - il ricorso alle risorse indicate dall'articolo 4;

esprime

          sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE



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