XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1386-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1386;
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
della relazione recante l'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, sia precisata la natura del
regolamento previsto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1998, n. 400, così come richiesto dal punto 2., lettera
e) della circolare dei Presidenti delle Camere e del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione
tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001. A tal
proposito appare opportuno ricordare che il citato articolo 17
prevede che i regolamenti per l'attuazione e l'integrazione di
leggi e decreti legislativi siano adottati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, e non con decreti ministeriali.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere oggetto di
specifica riflessione la circostanza che la nuova formulazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395, sembra ampliare l'oggetto del regolamento previsto,
rispetto a quello individuato in precedenza dal medesimo
articolo che provvedeva ad individuare puntualmente gli
articoli del decreto legislativo da attuare in via
regolamentare;
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere valutata
l'effettiva necessità di indicare con norma di rango
legislativo il termine per l'emanazione del regolamento,
stante il fatto che tale termine non ha valore perentorio. In
considerazione di ciò, conseguentemente, dovrebbe essere
valutata l'opportunità di fissare con riferimento
all'effettiva entrata in vigore del predetto regolamento il
termine ad quem per l'applicazione dei citati decreti
ministeriali;
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere oggetto di
verifica la circostanza che la previsione "non si applichino
le disposizioni dettate dall'articolo 20" del citato decreto
legislativo n. 395 del 2000, sia idonea a conseguire l'effetto
voluto in relazione al fatto che l'effetto abrogativo prodotto
dalla norma richiamata si è già prodotto a partire dal 1^
luglio 2001;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
gli articoli del decreto-legge non sono corredati da
rubriche volte ad indicarne sinteticamente il contenuto; tale
assenza assume particolare rilevanza in relazione al fatto che
l'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica la
cui presenza, ai sensi del punto 3., lettera l), deve
essere chiaramente esplicitata nella rubrica stessa.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione Affari costituzionali,
rilevato che il Governo avrebbe potuto apportare le
modifiche al decreto legislativo n. 395 del 2000 anche
attraverso il ricorso allo strumento, più agile sotto il
profilo procedurale, del decreto legislativo correttivo, che
non avrebbe comunque precluso la possibilità per il Governo di
adottare un ulteriore decreto legislativo correttivo
attraverso il quale recepire le più ampie modifiche ritenute
opportune, eventualmente anche a seguito del confronto con le
associazioni di categoria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione Bilancio,
esprime
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
preso atto che il Governo si impegna ad operare a
favore di una piena liberalizzazione del settore, anche
attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge
volto a superare il regime tariffario attuale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE