XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1386-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1386;

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato della relazione recante l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, sia precisata la natura del regolamento previsto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, così come richiesto dal punto 2., lettera e) della circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001. A tal proposito appare opportuno ricordare che il citato articolo 17 prevede che i regolamenti per l'attuazione e l'integrazione di leggi e decreti legislativi siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e non con decreti ministeriali.

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere oggetto di specifica riflessione la circostanza che la nuova formulazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sembra ampliare l'oggetto del regolamento previsto, rispetto a quello individuato in precedenza dal medesimo articolo che provvedeva ad individuare puntualmente gli articoli del decreto legislativo da attuare in via regolamentare;

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere valutata l'effettiva necessità di indicare con norma di rango legislativo il termine per l'emanazione del regolamento, stante il fatto che tale termine non ha valore perentorio. In considerazione di ciò, conseguentemente, dovrebbe essere valutata l'opportunità di fissare con riferimento all'effettiva entrata in vigore del predetto regolamento il termine ad quem per l'applicazione dei citati decreti ministeriali;

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere oggetto di verifica la circostanza che la previsione "non si applichino le disposizioni dettate dall'articolo 20" del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, sia idonea a conseguire l'effetto voluto in relazione al fatto che l'effetto abrogativo prodotto dalla norma richiamata si è già prodotto a partire dal 1^ luglio 2001;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              gli articoli del decreto-legge non sono corredati da rubriche volte ad indicarne sinteticamente il contenuto; tale assenza assume particolare rilevanza in relazione al fatto che l'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica la cui presenza, ai sensi del punto 3., lettera l), deve essere chiaramente esplicitata nella rubrica stessa.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        La I Commissione Affari costituzionali,

              rilevato che il Governo avrebbe potuto apportare le modifiche al decreto legislativo n. 395 del 2000 anche attraverso il ricorso allo strumento, più agile sotto il profilo procedurale, del decreto legislativo correttivo, che non avrebbe comunque precluso la possibilità per il Governo di adottare un ulteriore decreto legislativo correttivo attraverso il quale recepire le più ampie modifiche ritenute opportune, eventualmente anche a seguito del confronto con le associazioni di categoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        La V Commissione Bilancio,

esprime

          sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              preso atto che il Governo si impegna ad operare a favore di una piena liberalizzazione del settore, anche attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge volto a superare il regime tariffario attuale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE



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