XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1255 - 1584-C




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1255-1584/B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

          rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", che il secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,


          Rilevato che:

              l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, non indica la cadenza annuale dell'onere, che risulta invece indicata soltanto con riferimento alla copertura finanziaria dal comma 5 del medesimo articolo;

              la riduzione di autorizzazione legislativa di spesa indicata dall'articolo 12, comma 5, non appare correttamente formulata, in quanto l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre - relativa al Fondo nazionale per le politiche migratorie - è disposta dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e non dall'articolo 48 del medesimo decreto;

              gli stanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie non presentano autonoma rilevanza contabile, in quanto sono confluiti, ai sensi dell'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, nel Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997;

              lo stanziamento destinato al Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato su base triennale dalla Tabella C della legge finanziaria;

              gli oneri derivanti dall'articolo 12 sono di carattere permanente e risultano esattamente quantificati anche oltre il triennio, per cui l'eventuale utilizzo, ai fini della copertura finanziaria, delle risorse previste dalla Tabella C della legge finanziaria risulterebbe in contrasto con la vigente disciplina contabile, posto che tale rinvio si giustifica soltanto in assenza di oneri ultratriennali;

              l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13, comma 3, dal punto di vista formale, non risulta correttamente formulata, in quanto non indica la cadenza annuale dell'onere;

              Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                all'articolo 12, comma 3, le parole "sono assegnate le risorse di cui al comma 4, nonché" siano sostituite dalle seguenti: "sono assegnati";

              conseguentemente, all'articolo 12, siano soppressi i commi 4, 5 e 6;

              all'articolo 13, comma 3, dopo le parole "2,5 milioni di euro" sia inserita la seguente: "annui";
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato C. 1255 e 1584-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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