XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1255 - 1584-C
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C.
1255-1584/B, approvata in un testo unificato dalla Camera e
modificata dal Senato, come risultante dagli emendamenti
approvati dalla Commissione,
rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di
legge appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa", che il secondo comma, lettera l),
dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
Rilevato che:
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma
4, non indica la cadenza annuale dell'onere, che risulta
invece indicata soltanto con riferimento alla copertura
finanziaria dal comma 5 del medesimo articolo;
la riduzione di autorizzazione legislativa di spesa
indicata dall'articolo 12, comma 5, non appare correttamente
formulata, in quanto l'autorizzazione di spesa che si intende
ridurre - relativa al Fondo nazionale per le politiche
migratorie - è disposta dall'articolo 45 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 e non dall'articolo 48 del
medesimo decreto;
gli stanziamenti relativi al Fondo nazionale per le
politiche migratorie non presentano autonoma rilevanza
contabile, in quanto sono confluiti, ai sensi dell'articolo
80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, nel Fondo nazionale
per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge n. 449 del 1997;
lo stanziamento destinato al Fondo nazionale per le
politiche sociali è determinato su base triennale dalla
Tabella C della legge finanziaria;
gli oneri derivanti dall'articolo 12 sono di carattere
permanente e risultano esattamente quantificati anche oltre il
triennio, per cui l'eventuale utilizzo, ai fini della
copertura finanziaria, delle risorse previste dalla Tabella C
della legge finanziaria risulterebbe in contrasto con la
vigente disciplina contabile, posto che tale rinvio si
giustifica soltanto in assenza di oneri ultratriennali;
l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13,
comma 3, dal punto di vista formale, non risulta correttamente
formulata, in quanto non indica la cadenza annuale
dell'onere;
Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 12, comma 3, le parole "sono assegnate
le risorse di cui al comma 4, nonché" siano sostituite dalle
seguenti: "sono assegnati";
conseguentemente, all'articolo 12, siano soppressi i
commi 4, 5 e 6;
all'articolo 13, comma 3, dopo le parole "2,5 milioni
di euro" sia inserita la seguente: "annui";
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato C. 1255 e 1584-B,
approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal
Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE