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1. Al decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
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a) all'articolo
1, comma 6, le parole: "fino
al 31 maggio 2001" sono
sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 luglio 2001"; b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2001". |
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1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. |
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