XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1194
Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001.
Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di
liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei
servizi pubblici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della
Comunità europea;
Visto l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
recante norme per la tutela della concorrenza e del
mercato;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità;
Visto l'articolo 36, comma 1, lettera f), della
legge 24 aprile 1998, n. 128, in base alla quale, nel dare
attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, il Governo è delegato,
fra l'altro, a "definire le misure per assicurare condizioni
di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione
europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati,
anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato
europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria
dell'indotto";
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2000;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, la quale al 23^
considerando dispone che "l'apertura dei mercati non
dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza per le
imprese nei vari Stati membri";
Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio
europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, secondo le quali
le imprese che ancora beneficiano di una situazione di
monopolio nel mercato nazionale non devono potersi
avvantaggiare indebitamente di tale situazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni intese a consentire che i processi di
liberalizzazione e privatizzazione in atto per specifici
settori dei servizi pubblici non vengano impediti od
ostacolati da comportamenti di imprese pubbliche titolari di
una posizione dominante nel proprio mercato nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione
europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori
dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi
processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei
riguardi dei soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni
pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una
posizione dominante e non quotati in mercati finanziari
regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o
indirettamente o per interposta persona, anche mediante
un'offerta pubblica a termine o in via differita,
partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale
di società operanti nei settori predetti, in via diretta o
tramite controllate o collegate, il rilascio o il
trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori
previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999. n. 79, in
materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in
materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle
condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per
cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di
appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non
avente forma societaria, che esercita il controllo, le società
controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le
società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che
direttamente o indirettamente, anche tramite controllate,
collegate, società fiduciarie o per interposta persona,
aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio
del diritto di voto o comunque ad accordi o patti
parasociali.
2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a
partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle
autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il
diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite
stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto
ai fini dei quorum assembleari deliberativi. Non possono
essere altresì esercitati i diritti dì acquisto o
sottoscrizione a termine o differiti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle
conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di
Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
4. La Commissione nazionale per le società e la borsa,
sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli
strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino