XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1064
Decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001.
Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio
conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni
politiche e delle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo
2001, n. 47, con il quale sono stati convocati per domenica 13
maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo
2001, con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182,
e successive modificazioni, sono state fissate per la medesima
data del 13 maggio 2001 le elezioni dirette del sindaco, del
presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale, nonché dei consigli circoscrizionali,
con eventuale svolgimento del turno di ballottaggio per
l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei
sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
1976, n. 240;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare,
in caso di contemporaneo svolgimento delle suddette
consultazioni elettorali, gli orari di inizio dello scrutinio
delle elezioni regionali ed amministrative alla normativa che
disciplina le operazioni di votazione nella sola giornata
domenicale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente:
"Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei
consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato
alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione,
dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni
regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;".
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bianco, Ministro dell'interno.
Fassino, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli:Fassino.