XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1031
Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001
Disposizioni urgenti in materia pensionistica
e di ammortizzatori sociali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
intervenire in materia di diritto di opzione di cui
all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335,
regolandone i termini per l'esercizio ed i criteri di
determinazione del conseguente trattamento pensionistico,
nonché di consentire l'accesso al trattamento pensionistico
per coloro che abbiano esercitato tale diritto di opzione
antecedentemente al differimento del termine dal 1^ gennaio
2001 al 1^ gennaio 2003 operato dall'articolo 69, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n.388;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di adottare interventi in materia di sussidiazione del
reddito, per fronteggiare situazioni di grave crisi
occupazionale ovvero per consentire la ricollocazione dei
lavoratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione
del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del
sistema contributivo).
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n.180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di
riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con
il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun
anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci
anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per
i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive
vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell'INPS".
2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre
2000, n.388, è soppresso l'ultimo periodo.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in
riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio
del diritto di opzione operante a decorrere dal 1^ gennaio
2001.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori
sociali
e in situazioni di crisi).
1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul
piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o
settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie
spongiformi bovine, nonché dall'emergenza idrica nella regione
Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, interventi, per l'anno 2001,
concernenti:
a) proroghe di trattamenti di sussidiazione
salariale già previsti da disposizioni di legge;
b) sussidiazioni del reddito in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con
particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n.223, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori
coinvolti in detti programmi;
c) misure in materia di ammortizzatori sociali,
quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di
contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni,
sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla
crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con
particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa
integrazione;
d) aumenti, rispettivamente, fino all'80 per
cento e fino al 20 per cento, della misura massima
dell'esonero di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge
14 febbraio 1992, n.185, in relazione allo stato di emergenza
idrica nella regione Puglia dichiarato ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n.225, relativamente alle aree territoriali che
presentino situazioni di maggiore siccità, individuate dal
Dipartimento della protezione civile.
2. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di
sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, i relativi trattamenti possono essere
determinati in misura inferiore fino al 20 per cento rispetto
a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei
periodi di trattamento già fruiti.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati con il
concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, relativamente all'intervento di
cui alla lettera c), con il concerto anche dei Ministri
delle politiche agricole e forestali e per le politiche
comunitarie.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel
limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente
alle misure di cui alla lettera c) sono disposti nel
limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla
lettera d) nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al
relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per
l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per gli anni 2001 e 2002, tale
finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini
è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000".
6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218, il parere di cui all'articolo 2, comma 3, del
citato decreto, è rilasciato dalle regioni entro venti giorni
dalla conclusione della procedura di consultazione attivata
dalla richiesta di esame congiunto della situazione
aziendale.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica.
Visto, il Guardasigilli: Fassino.