XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1480




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita l'Agenzia forestale, di seguito denominata "Agenzia", dotata di personalità giuridica, e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
        2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia si avvale del Corpo forestale dello Stato, organo operativo in grado di mobilitarsi su tutto il territorio nazionale.
        3. L'Agenzia collabora con il Ministero delle politiche agricole e forestali nell'elaborazione delle linee di indirizzo per il sottosviluppo rurale, con particolare riferimento al settore forestale ed alle aree montane.
        4. L'Agenzia assicura, altresì, l'espletamento dei compiti già assegnati al Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, e di quelli spettanti ad altre amministrazioni pubbliche operanti nel settore forestale. Ai fini di cui al presente comma, all'Agenzia sono assegnati il patrimonio e le risorse finanziarie rimasti in capo allo Stato a seguito dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
        5. L'Agenzia, attraverso le strutture territoriali del Corpo forestale dello Stato, secondo le indicazioni di un accordo-quadro nazionale di programma proposto d'intesa dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio ed approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può collaborare con le regioni per l'espletamento di compiti e funzioni ad esse assegnati. L'accordo-quadro nazionale è reso operativo da accordi bilaterali tra l'Agenzia e le singole regioni sulla base dell'effettiva necessità di ciascuna regione; tali accordi definiscono, altresì, le condizioni e le modalità dello svolgimento della collaborazione.
        6. Con successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, è emanato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce anche le modalità con le quali l'Agenzia si avvale del supporto del Corpo forestale dello Stato.
        7. L'attività dell'Agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile. L'Agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti e può avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole da: ", ivi compresi i beni" fino alla fine del comma, sono soppresse.
        2. L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso.



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