XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1480
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita l'Agenzia forestale, di seguito denominata
"Agenzia", dotata di personalità giuridica, e di autonomia
regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e
contabile.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia si
avvale del Corpo forestale dello Stato, organo operativo in
grado di mobilitarsi su tutto il territorio nazionale.
3. L'Agenzia collabora con il Ministero delle politiche
agricole e forestali nell'elaborazione delle linee di
indirizzo per il sottosviluppo rurale, con particolare
riferimento al settore forestale ed alle aree montane.
4. L'Agenzia assicura, altresì, l'espletamento dei compiti
già assegnati al Dipartimento per l'assetto dei valori
ambientali del territorio ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 178, e di quelli spettanti ad altre
amministrazioni pubbliche operanti nel settore forestale. Ai
fini di cui al presente comma, all'Agenzia sono assegnati il
patrimonio e le risorse finanziarie rimasti in capo allo Stato
a seguito dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. L'Agenzia, attraverso le strutture territoriali del
Corpo forestale dello Stato, secondo le indicazioni di un
accordo-quadro nazionale di programma proposto d'intesa dai
Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente
e della tutela del territorio ed approvato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, può collaborare con
le regioni per l'espletamento di compiti e funzioni ad esse
assegnati. L'accordo-quadro nazionale è reso operativo da
accordi bilaterali tra l'Agenzia e le singole regioni sulla
base dell'effettiva necessità di ciascuna regione; tali
accordi definiscono, altresì, le condizioni e le modalità
dello svolgimento della collaborazione.
6. Con successivo regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei
Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente
e della tutela del territorio, è emanato lo statuto
dell'Agenzia, che stabilisce anche le modalità con le quali
l'Agenzia si avvale del supporto del Corpo forestale dello
Stato.
7. L'attività dell'Agenzia è disciplinata, per quanto non
previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile.
L'Agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei
conti e può avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello
Stato.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le parole da: ", ivi compresi i beni"
fino alla fine del comma, sono soppresse.
2. L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso.