XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1472
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di provvedere al risarcimento parziale dei
danni causati dalla moria delle specie ittiche negli stagni
della regione Sardegna, e per ripristinare in essi opportune
condizioni di equilibrio ambientale, alla regione Sardegna è
concesso un contributo straordinario di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Art. 2.
1. La richiesta di risarcimento relativa ai danni di cui
all'articolo 1, corredata da apposita autocertificazione, può
essere presentata all'assessorato regionale all'ambiente della
regione Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, da coloro che esercitano
l'attività di pesca in forma singola o associata, e che hanno
subìto un danno immediatamente riferibile ad un evento
calamitoso, di cui al medesimo articolo 1.
Art. 3.
1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alla
presente legge, l'entità del danno subìto e della misura del
risarcimento da erogare, nonché la determinazione delle
modalità per l'effettuazione dei pagamenti, sono di competenza
dell'assessorato all'ambiente della regione Sardegna.
Art. 4.
1. Al fine di attuare le necessarie misure per prevenire
nuove situazioni di dissesto il contributo di cui alla
presente legge può essere utilizzato, nella misura massima del
30 per cento dell'intera dotazione, per le necessarie opere di
risanamento e di bonifica degli stagni della Sardegna.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.