XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1472




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di provvedere al risarcimento parziale dei danni causati dalla moria delle specie ittiche negli stagni della regione Sardegna, e per ripristinare in essi opportune condizioni di equilibrio ambientale, alla regione Sardegna è concesso un contributo straordinario di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.


Art. 2.

        1. La richiesta di risarcimento relativa ai danni di cui all'articolo 1, corredata da apposita autocertificazione, può essere presentata all'assessorato regionale all'ambiente della regione Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da coloro che esercitano l'attività di pesca in forma singola o associata, e che hanno subìto un danno immediatamente riferibile ad un evento calamitoso, di cui al medesimo articolo 1.


Art. 3.

        1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alla presente legge, l'entità del danno subìto e della misura del risarcimento da erogare, nonché la determinazione delle modalità per l'effettuazione dei pagamenti, sono di competenza dell'assessorato all'ambiente della regione Sardegna.


Art. 4.

        1. Al fine di attuare le necessarie misure per prevenire nuove situazioni di dissesto il contributo di cui alla presente legge può essere utilizzato, nella misura massima del 30 per cento dell'intera dotazione, per le necessarie opere di risanamento e di bonifica degli stagni della Sardegna.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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